Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47698 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31.03.2023, la Corte di appello di Ancona, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 01425/2023 della Corte di cassazione, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 314 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale aveva illegittimamente disatteso la domanda di riparazione, ponendosi in contrasto con la sentenza rescindente ed esprimendo una motivazione carente ed illogica; in particolare la sentenza rescindente aveva statuito che era stata erroneamente ipotizzata una condotta gravemente colposa, su base congetturale, in relazione alla ritenuta mancata custodia del veicolo utilizzato da altri soggetti per commettere il furto di altr autovettura; nel giudizio di cognizione, invece, era stata ritenuta irrilevante la circostanza dell’acquisto formale da parte del COGNOME rispetto al suo coinvolgimento nel furto commesso da altri soggetti.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio , di motivazione in relazione alla mancata statuizione in merito alle spese legali, lamentando che la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alle spese di lite sia in ordine al giudizio di rinvio che a quello di legittimità, aven presente l’esito complessivo dell’intero giudizio; a tanto, invece, la Corte territoriale non aveva provveduto, affermando peraltro, erroneamente che il COGNOME non aveva avanzato domanda di regolazione delle spese processuali..
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
1.2. Va osservato, in premessa, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata i
presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’NOMEtà procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabdità non sia sta espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, COGNOME, Rv.268238).
La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forz una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
Inoltre, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell’art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 3 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni sottese all’intervento dell’NOMEtà e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME,
Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 21/03/2017, COGNOME Gregorio, Rv. 270001).
1.3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i princi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di COGNOME NOME su in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale.
La Corte territoriale, infatti, muovendo dall’assoluzione dell’imputato stabilito, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – che la condotta, non integrando gli estremi del reato, in presenza dell’errore dell’au procedente, concretizzatosi nell’adozione della misura cautelare, è stata tal concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell’ill penale.
In particolare, è stata evidenziata, innanzitutto, quale condotta col addebitabile a COGNOMECOGNOME il contenuto delle dichiarazioni rese dal predetto nel dell’interrogatorio di garanzia del 19/07/2017; in particolare, è stato rim che il COGNOME aveva fornito al Giudice per le indagini preliminari un’ipotesi alter non verificabile e, dunque, inverosimile, del fatto che l’autovettura utilizza coindagati per la commissione del furto contestato risultasse intestata allo st il predetto aveva riferito della sottrazione di non meglio specificate “fotoc dalla sua auto lasciata aperta in occasione del trasloco e, dunque, rappresen l’ipotesi che l’intestazione dell’auto utilizzata per il furto era dipesa d meglio specificato furto dei propri documenti (anche questi non meglio indicati) stato, poi, rimarcato che il COGNOME non aveva posto in essere azioni per disconos formalmente l’intestazione a suo nome dell’autovettura in questione, nell’immediatezza del fatto nè durante il periodo di privazione della lib personale; infine, si sono evidenziate anche le frequentazioni ambigue del Ricc la sua contiguità con i coindagati NOME NOME NOMENOME NOME materiali del reat furto.
Tale complessiva condotta, valutata alla stregua di un giudizio ex ante, è stata valutata idonea a concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare, avendo cre la falsa apparenza della partecipazione nel reato contestato.
La motivazione è congrua e logica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento, essendo il giudice di rinvio, a seguit annullamento per vizio di motivazione, vincolato dal divieto di fondare la nuo
decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (Sez.4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv.232019).
Il secondo motivo di ricorso infondato.
La Corte di appello, nel valutare il profilo decisorio relativo alle spes processuali, ha correttamente valutato l’esito globale del prccesso costituito dal rigetto della istanza per la riparazione per l’ingiusta detenzione, facendo buon governo del principio di diritto, secondo cui, in tema di spese processuali nell’ambito di un procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al lor risultato (cfr Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, dep.03/05/2017, Rv. 270195 – 01, nonchè, con riferimento alla giurisprudenza civile di legittimità, Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750 – 01). In particolare, atteso il rigetto della domanda e la mancata costituzione in giudizio della controparte, correttamente la Corte di appello nulla ha disposto in merito alla regolazione delle spese processuali; elemento imprescindibile, infatti, ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio riparatorio è che si sia formato un contraddittorio sulla richiesta di riparazione e che la parte pubblica contesti, in tutto o in parte, il diritto del ric:orrente ad otten il riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/11/2023