Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pt.
nei confronti di
COGNOME NOME, nato a COGNOME (Pa) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo del 17/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Nell’ambito di procedimento pendente presso il Tribunale di Palermo, COGNOME NOME è stato imputato per il reato di cui all’articolo 416-bis cod. pen. in quanto ritenuto rappresentante reggente RAGIONE_SOCIALEa famiglia mafiosa di COGNOME per aver mantenuto molteplici contatti con altri esponenti di spicco RAGIONE_SOCIALEa consorteria, tra cui, in particolare, NOME e NOME COGNOME, finalizzate alla gestione di interessi in materia di estorsioni. In ragione di detta ipotesi accusatoria veniva emesso provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia
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cautelare in carcere in data 09/12/2010 poi confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 29/12/2010.
Con decisione del 30 giugno 2014, il Tribunale di Palermo ha ritenuto COGNOME NOME penalmente responsabile del reato associativo a lui ascritto, sulla base di un ampio compendio probatorio fondato sulle precise e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seppur con esclusione di un suo ruolo direttivo,
L’esito decisorio è stato inizialmente confermato in secondo grado dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza 24/10/2016 e poi è stato oggetto di annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione con sentenza del 09/05/2018.
In sede di rinvio, la Corte territoriale, in diversa composizione, con decisione del 18/03/2021, ha assolto il COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 530, comma due, cod. proc. pen., dal reato a lui ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
2.A seguito RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione per il reato di partecipazione in associazione mafiosa, la Corte d’appello di Palermo, adita dal COGNOME per la riparazione RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione alla misura custodiale detentiva sofferta dal 13/12/2010 al 30/05/2018, in data 01/12/2022, rigettava nel merito la domanda ritenendo ostativa al dritto alla riparazione la circostanza che il COGNOME avesse mantenuto contatti diretti con soggetti di spicco RAGIONE_SOCIALEa consorteria mafiosa, alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Su impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Palermo e del RAGIONE_SOCIALE, la Quarta Sezione di questa Corte, ha annullato con rinvio la decisione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, affermando che, sebbene questi abbia evidenziato quali condotte colpose a) la generica disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato a fornire il proprio contributo al gruppo e la sua vicinanza al medesimo b) l’apporto del COGNOME alla vicenda del pizzino descritta dal collaboratore di giustizia Briguglio e) il ruolo statico del COGNOME sommariamente delineato dal collaboratore di giustizia COGNOME, egli tuttavia non ha effettuato un effettivo approfondimento RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALEe indicate condotte colpose ed ha, pertanto, omesso di chiarire il ragionamento logico posto alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza riparatoria, il contesto in cui s sono verificate le vicende descritte e la loro efficienza causale rispetto alla restrizione cautelare.
3.In sede di rinvio la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto l’istanza di riparazione nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘importo massimo di 516.456,90.
4.Avverso quest’ultimo provvedimento propone ricorso per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE articolando il ricorso nei seguenti motivi.
5.Nel primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello fatto erronea applicazione dei canoni di giudizio propri del processo penale il luogo di quelli civilistic nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa colpa grave che esclude l’indennità.
6.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 314, 315 e 556 cod. proc. pen; si deduce l’omessa contraddittoria e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alle condizioni che escludono la ricorrenza del dolo o colpa grave.
Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli 314 e 356 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine alla possibilità di valutare la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato come connotata da colpa lieve ai fini RAGIONE_SOCIALEa riduzione del quantum indennitario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e non meritano accoglimento.
2.Quanto al primo, deve essere, in premessa, ricordato che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, COGNOME Zillo, Rv. 276261); e tutto ciò fermo restando che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa, ben può fare riferimento alla definizione generale contenuta nell’art. 43 cod. pen., mancando nel codice civile una norma di tenore analogo, anche in riferimento ai criteri di gradazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo.
3.Tanto chiarito, va evidenziato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione effettuando sul piano concettuale una ben chiara distinzione tra gli elementi fattuali posti alla base RAGIONE_SOCIALEa misura e la successiva valutazione operata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria, ha ritenuto (specificamente alla pag. 7 e 8 e ss.) che tali
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presupposti, già costituenti fondamento RAGIONE_SOCIALEa restrizione cautelare e per come valutati dal giudice del merito, non fossero idonei a concretizzare gli elementi ostativi del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalle decisioni di Questa Corte sul tema del mantenimento, da parte del soggetto richiedente l’indennizzo, di “frequentazioni ambigue” con esponenti del sodalizio malavitoso in relazione al quale è applicata la misura detentiva asseritamente ingiusta.
Come noto, sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che non tutte le frequentazioni integrano la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 2209840).
I giudici di merito hanno specificamente dato atto RAGIONE_SOCIALEa circostanza per la quale le frequentazioni tenute dal COGNOME non potevano essere poste in rapporto sinergico con la detenzione subìta quale espressione di dolo o colpa grave evidenziando, per quanto risultante dalla decisione assolutoria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, che il COGNOME non viene indicato da alcun collaboratore di giustizia come un soggetto formalmente affiliato all’organizzazione “RAGIONE_SOCIALE” e non risulta a suo carico alcun condotta specifica valutabile quale contributo significativo, rispetto al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio criminoso (cfr. pag. 7), non incorrendo, quindi, nella violazione di legge dedotta in sede di ricorso.
4.L’infondatezza del primo motivo induce a formulare analoga considerazione anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si è lamentata – sulla base di coincidenti elementi di fatto – una dedotta carenza motivazionale in punto di insussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, giacché, per quanto già esposto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha dato specificamente atto degli elementi fattuali vagliati in sede di merito e proceduto alla loro espressa valutazione in ordine al giudizio imposto dall’art. 314 cod. proc. pen.
5.11 terzo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va ricordato, infatti, che nel procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non
quale causa ostativa per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo bensì per l’eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALEa sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, COGNOME, Rv.
259212; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il
2012, COGNOME, Rv. 251739;
Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 – 01).
Ebbene, la pronuncia impugnata ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto, anche a fronte RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del ricorrente, sia pure formulate in via
subordinata, in cui si sottolineava che, in ogni caso, nella sentenza si era accertato che il COGNOME aveva comunque fornito al sodalizio una “generica
disponibilità (in sede di assoluzione, si era reputato che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che ha parlato del ruolo di spicco del COGNOME nel panorama
mafioso del COGNOME, sono state considerate utili a caratterizzare “un contesto”
più che a dimostrare la colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato; le dichiarazioni di COGNOME hanno indicato una “posizione di generica disponibilità” RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente e
comunque un ruolo, sebbene statico del COGNOME“.
Alla luce di quanto evidenziato l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo. Con rigetto del ricorso del RAGIONE_SOCIALE nel resto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso del RAGIONE_SOCIALE. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 07/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente