Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE c/o
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 22/05/1983
avverso l’ordinanza del 29/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dr. NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, il 29 luglio – 6 settembre 2024 /ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME la quale è stata ristretta in custodia cautelare, prima- in carcere (dal 27 ottobre 2009 all’il novembre 2009), poi, agli arresti domiciliari (dall’Il novembre 2009 al 29 gennaio 2010), di nuovo in carcere (dal 29 gennaio 2010 al 6 giugno 2010), infine agli arresti domiciliari (dal 7 giugno 2010 al 6 luglio 2010), in relazione all’accusa di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) finalizzata alla clonazione di carte di credito, accusa da cui è stata, infine, assolta dal Tribunale di Napoli, con la formula “per non avere commesso il fatto”, con sentenza del 16 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 16 luglio 2016.
Ha liquidato, quindi, alla richiedente la somma complessiva di 45.631,17 euro, calcolata secondo il metodo aritmetico (euro 235,82 per ogni giorno di carcere ed euro 117,91 per ogni giorno di arresti domiciliari).
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Ministero dell’i 7conomia e delle i inanze, tramite Avvocatura erariale, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.
Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, censura l’avere escluso la colpa grave della donna nel momento genetico o di mantenimento della misura senza considerare i plurimi elementi indiziari su cui si è fondata l’adozione della misura cautelare e i profili di contiguità con il compagno, NOME COGNOME capo del sodalizio criminoso. Infatti, rammenta Parte ricorrente che alla p. 32 dell’ordinanza di custodia cautelare si legge che la sig.ra COGNOME è risultata intestataria di un’utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti onlíne effettuati con la carta donata; che nel corso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007 presso l’abitazione ove viveva con NOME COGNOME sono stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito/credito intestate ad altri soggetti e 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte ed anche che alla p. 106 dell’ordinanza di custodia cautelare si legge che dalle intercettazioni telefoniche emerge la piena consapevolezza dell’attività illecita L posta in essere GLYPH marito NOME COGNOME con la clonazione delle carte. Si tratterebbe di elementi indicativi, quantomeno, di grave imprudenza della donna e che, ad avviso del Ministero, non sono stati in alcun modo tenuti in considerazione, neanche implicitamente, dalla Corte di Appello.
Si chiede, dunque, alla S.C., «in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in totale riforma dell’ordinanza impugnata, respingere la domanda di controparte o in subordine disporre per la rideterminazione dell’importo liquidato in considerazione della colpa “lieve” evidenziata. Con vittoria delle spese di lite» (così alla p. 4 dell’impugnazione).
Il Procuratore Generale della S.C., nella requisitoria scritta del dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Deve prendersi atto, conformemente a quanto osservato nella requisitoria dal P.G. della S.C., che, in effetti, la Corte di appello si è a sull’assoluzione della donna, così, testualmente ed integralmente, motivand (alla p. 3):
«Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ritenuto che la COGNOME, convivente del COGNOME, essendo priva di qualsiasi competenza informatica, non abbia fornito alcun contributo all’associazione. Alla stessa risultano, infatti, solo intestate alcune carte di credito clonate, con le quali venivano effettuati acquisti. Per il Tribunale, tuttavia, tale circostanza non può di per sé sola, ritenersi prova di partecipazione della COGNOME al sodalizio. Conseguentemente, il Tribunale ha assolto la COGNOME per non aver commesso il fatto. In tale complessa vicenda non pare che l’istante, sia nel corso di indagini preliminari, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, che successivamente all’ordinanza di custodia cautelare, abbia assunto un comportamento negligente o imprudente, con dolo o colpa».
La riferita motivazione non si confronta con le circostanze di fat puntualmente indicate dall’Avvocatura dello Stato nell’atto di impugnazione siccome emerse nelle indagini, ossia che la sig.ra COGNOME è risult intestataria di un’utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata, che nel corso delle perquisizioni domiciliari d novembre 2005 e del 14 settembre 2007 presso l’abitazione ove la donna viveva con NOME COGNOME sono stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di cr presso banche on-line, alcune carte di debito/credito intestate ad altri soggetti ben 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” Il rapporto tr giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell’altro spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).
Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808).
Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l’obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.
In definitiva, si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinchè i giudici di merito si confrontino con le complessive emergenze istruttorie, in ipotesi anche per ritenerle, cognita causa, non rilevanti, onde escludere ovvero accertare l’esistenza di condotte colpose concausative
della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente ed eventualmente, nell’affermativa, accertare il grado della colpa, che, ove lieve, può acquistare rilevanza ai fini del quantum debeatur (infatti, «Nel procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell’indennizzo bensì per l’eventuale riduzione della sua entità: Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259212; in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006, e, già in precedenza, Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739; nello stesso senso, Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 240889, e Sez. 4, n. 529 del 21/04/1994, Min. Tesoro in proc. Lin COGNOME, Rv. 198307).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, COGNOME per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 08/01/2025.