Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello ded, L’Aquila, con ordinanza depositata il 7 novembre 2023, h rigettato l’istanza di riparazione avanzata da NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME per l’ingiusta detenzione subita dal 18 ottobre dapprima nella forma degli arresti domiciliari, poi aggravata in detenz intramuraria a seguito della violazione della prima misura, sofferta fino al 16 o 2020. Ai ricorrenti era stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 628 629 comma 1 cod. pen., commessi in danno di COGNOME NOMENOME da cui erano stato assolti con sentenza del GUP del Tribunale di Pescara del 22 dicembre 2020, divenu irrevocabile .
Riteneva la Corte territoriale che la condotta dei ricorrenti foss potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria ed avesse contr a dare causa alla applicazione e al mantenimento della misura cautelare. D condotta era consistita nell’essere stati trovati in possesso del telefono cellul vittima, oggetto del reato di estorsione secondo il narrato della persona o possesso che non avevano saputo adeguatamente giustificare.
Gli istanti, a mezzo del difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazio
Con unico motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 314 cod proc pen in ordine alla ricon sussistenza della colpa grave. Era erronea l’affermazione secondo cui sussistev gli elementi indiziari conducenti alla applicazione della cautela, dal momento suddetti elementi erano stati totalmente demoliti dalla sentenza assolutoria, quale la Corte d’appello non si era minimamente confrontata. Oggetto di valutazio inoltre, non potevano essere gli elementi indiziari a carico dei ricorrenti condotte costituenti colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha co per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
t, L’accertamento demandato al giudice della riparazione, ai sensi dell’art. 314, 1, cod, proc,pen, i consiste nella verifica della sussistenza o meno di comportament
dolosi o colposi, idonei a creare l’apparenza delle condizioni legittimanti l’em di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Secondo la giurisprud consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozio di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla ri dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa a risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprude trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situa tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’a giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento della misura caute A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimi giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e p esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita d libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un it motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di mer non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupp abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, l apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenz con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016 Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
À, 2. Tanto premesso, va rilevato che l’ordinanza impugnata valorizza il fatto ricorrenti, al momento della applicazione della misura a seguito della denuncia persona offesa, erano stati trovati in possesso del telefono cellulare del denu e che, a fronte di tale evidenza, avevano fornito spiegazioni che la Corte aqu definisce dapprima “contraddittorie e gravemente dissonanti”, tali da far seria dubitare della loro veridicità; salvo poi aggiungere che “fermo il diritto di indagato di adottare le strategie processuali ritenute maggiormente adeguate propria difesa, il risultato scaturitone ha delineato a tutto tondo, per il c mendacio, un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probato legittimante la privazione della libertà”. Così decidendo, la Corte territorial compiuto l’indagine oggetto del presente giudizio, ovvero la chiara individuaz delle condotte addebitabili ai ricorrenti a titolo doloso o colposo, e della loro ad ingenerare nella autorità giudiziaria la falsa apparenza del coinvolgi nell’illecito. E’ infatti vero che il mendacio dell’indagato, ove causalmente r sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della mo dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembr 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comport non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà d
prevista GLYPH dall’art. GLYPH 64, GLYPH comma GLYPH 3, GLYPH lett. GLYPH b) GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen (Sez. 4 – , n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 01; Sez. 4 – n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 – 01). Ma non si comprende, dalla lettura della motivazione della impugnata ordinanza, se le dichiarazio ricorrenti in ordine al possesso del telefono cellulare del denunciante sia effettivamente, risultate false a seguito della espletata istruttoria, e qua sinergico esse abbiano avuto nella falsa apparenza nel coinvolgimento dell’ill con conseguente determinazione del giudice della cautela nella applicazione d misura. Nel caso in esame, invero, il giudice della riparazione ha escluso il all’indennizzo sulla base dell’apprezzamento della sola gravità indiziaria legittimare l’adozione di una misura senza tener conto di quanto emerso e valu nella sentenza assolutoria e senza, come detto, chiarire per quale ragi dichiarazioni dei ricorrenti in fase di indagine abbiano dato luogo alla detenzio rapporto di “causa ed effetto”.
Si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nu esame alla Corte d’Appello de l’Aquila, cui va demandata anche la regolamentazio tra le parti delle spese della presente fase di legittimità.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appell L’Aquila.
Roma 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
NOMEor
NOME NOME
Il Presidente
NOME COGNOME