Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1435 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
lette le conclusioni del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 aprile 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierna ricorrente COGNOME NOME in relazione alla detenzione in custodia cautelare in carcere subita dal 10 ottobre 2012 al 15 ottobre 2018 per ipotesi di intestazione fittizia di partecipazioni societarie al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell’art. 12 quinquies L.356/92 e di associazione per delinquere di stampo mafioso, delitti dai quali veniva definitivamente assolto in data 3 novembre 2021 dalla Suprema Corte di Cassazione, che annullava senza rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria.
2. La Corte di Appello, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, dopo avere passato in rassegna le varie fasi del giudizio che aveva riguardato il ricorrente e i suoi prossimi congiunti – e in particolare il genitore COGNOME NOME già riconosciuto in più processi partecipe e organizzatore dell’omonimo sodalizio ‘ndranghetista di Archi- in quanto al centro di una ipotesi di infiltrazione di tale sodalizio in una società, RAGIONE_SOCIALE, a prevalente partecipazione pubblica, cui era affidato il servizio di raccolta dei rifiuti in Reggio Calabria, infiltrazione attuata mediante i collegamenti con funzionari pubblici infedeli (COGNOME NOME), escludeva il diritto all’indennizzo assumendo che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e imprudenza. Invero, secondo la Corte territoriale, COGNOME NOME, unitamente ai propri germani, aveva acquisito, mantenuto e esteso la sua partecipazione a società riconducibili al sodalizio criminoso (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), con trasferimenti di quote, da ritenersi fittizi, al fine della gestione degli affari di famiglia e in particolare per agevolare il controllo della RAGIONE_SOCIALE Inoltre, al ricorrente veniva rimproverato di avere mantenuto contatti e rapporti di affari con il COGNOME, funzionario infedele della RAGIONE_SOCIALE, e di avere manifestato pressioni nei confronti dell’amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, tale COGNOME, che si opponeva all’esercizio di interferenze e di rapporti di affari tra RAGIONE_SOCIALE e il gruppo riconducibile alla famiglia RAGIONE_SOCIALE. Sebbene il giudice di legittimità avesse escluso in capo al ricorrente il dolo del reato di intestazione fittizia di quote societarie, in quanto era mancata la prova che l’intenzione del ricorrente fosse quella di eludere l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti del genitore ‘ndranghetista, piuttosto che quella di perseguire finalità meramente
fiscali, nondimeno assumeva la fittizietà di tali intestazioni, tese a diluire e neutralizzare le partecipazioni del genitore, nonché risultavano comunque accertati il contesto e le modalità ‘ndranghetiste in cui si era inserita l’azione del COGNOME, anche all’interno della RAGIONE_SOCIALE, tese a condizionare l’azione amministrativa dei responsabili della stessa e a estromettere indebitamente dal mercato concorrenti parimenti meritevoli (COGNOME). Ciò aveva determinato, agli occhi degli inquirenti, l’apparenza della sussistenza del reato associativo e il sospetto che tutte le operazioni societarie volte a modificare le partecipazioni dei soci, coinvolgendo anche le nuore di COGNOME NOME, fossero volte ad eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale, dal momento che lo stesso giudice di legittimità aveva riconosciuto la plateale trasformazione delle compagini societarie attraverso le quali le interferenze indebite nella gestione degli affari di famiglia venivano esercitate. Assume il giudice distrettuale che solo nella fase finale del giudizio, in sede di legittimità, era stato accertato che le trasformazioni societarie sopra delineate avrebbero potuto avere lo scopo di dissimulare fiscalmente i beneficiari dei proventi, piuttosto che eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME deducendo in primo luogo violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al disposto di cui all’art.416 bis cod. pen. e al reato di intestazione fittizia di partecipazioni in società, rilevando come il giudice della riparazione era incorso in una non corretta interpretazione della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che aveva in sostanza escluso la ricorrenza dei fatti reato ascritti, compreso quello di intestazione fittizia, esclusione che traeva origine da elementi fattuali e argomenti logici di cui vi era contezza ancor prima della adozione della cautela e che pertanto erano noti e comunque accessibili agli inquirenti. Quanto al delitto associativo, lo stesso giudice di legittimità aveva escluso che i rapporti di colleganza con il COGNOME avessero potuto palesare all’esterno dinamiche e operatività del tipo ‘ndranghetistico, in quanto tali relazioni con il funzionario erano fondate su comunanza e solidarietà amicale e non sulla intimidazione, né sussistevano i presupposti di cui all’art.416, comma terzo, cod.pen. Erroneo ed illegittimo era pertanto il giudizio della Corte di appello che non avrebbe potuto recuperare, ai fini del giudizio riparativo, circostanze e criteri di interpretazione di singoli dati probatori la cui valenza dimostrativa, e la cui reale sussistenza, erano stati esclusi nel giudizio assolutorio.
Rileva ancora il ricorrente che, se è vero poi che il giudice della riparazione deve esprimere una valutazione sulla colpa ostativa operando da un piano diverso da quello utilizzato dal giudice penale, una tale valutazione presuppone la individuazione di specifici addebiti di colpa, la cui sussistenza non può essere condizionata da una differente sensibilità valutativa dei medesimi fatti, in quanto il giudizio assolutorio impedisce che i fatti posti a fondamento della cautela, una volta esclusi nella loro effettiva consistenza materiale e valenza probatoria, possano nuovamente essere utilizzati per il giudizio riparatorio, né nella specie erano stati dedotti fatti nuovi, tali da scardinare il panorama probatorio presente agli atti di indagine al momento della emissione della cautela.
In ogni caso da censurare era il provvedimento impugnato anche nella parte in cui riconosceva il collegamento eziologico tra gli asseriti profili di colpa ostativa rimproverati al COGNOME rispetto all’adozione e al mantenimento della cautela per oltre sei anni, a fronte della totale esclusione della ipotesi associativa e della riconducibilità delle operazioni societarie a finalità lecite o comunque estranee a qualsiasi logica interpositiva, trattandosi di provvedimento dalla motivazione apparente ed assertiva.
4. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell’esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l’annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale .
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro
indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, COGNOME, Rv.268238; n.482 del 9/11/2021, COGNOME, Rv. 282595 01).
2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto appena richiamati>. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale ha valorizzato il complessivo contesto criminale in cui si muoveva la famiglia COGNOME nella provincia di Reggio Calabria e che il ricorrente COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME – già condannato quale partecipe e organizzatore di un clan ‘ndranghetista con sentenza passato in giudicato -, avrebbe condiviso metodi e finalità proprie delle associazioni criminali per conseguire collegamenti e interessenze in società a partecipazione pubblica cui erano affidati servizi di pubblica utilità; esso stesso, inoltre, si sarebbe reso responsabile di opachi trasferimenti di partecipazioni in società, di cui era titolare e anche amministratore, per conseguire utilità indebite, ovvero per ostacolare l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti del genitore.
3.1 Sotto un primo profilo la Corte di Appello di Reggio Calabria omette totalmente di confrontarsi con la circostanza che la sentenza rescindente ha del tutto sconfessato la prospettazione accusatoria in relazione all’impiego, da parte del ricorrente, di strumenti di pressione e di infiltrazione nella realtà economica reggina di modalità riconducibili al metodo mafioso, semmai enfatizzando le relazioni di comunanza e di solidarietà con il funzionario pubblico, direttore della società RAGIONE_SOCIALE e escludendo, tout court, qualsiasi collegamento tra i trascorsi ‘ndranghetisti del capofamiglia COGNOME NOME, e le operazioni commerciali riconducibili alle aziende partecipate dai fratelli COGNOME.
3.2. Sotto diverso profilo, dallo stesso tenore della sentenza che ha annullato senza rinvio la condanna del ricorrente per la fittizia intestazione di quote societaria nella prospettiva elusiva di cui all’art.512 bis cod. pen., emerge che tutte le operazioni che avevano riguardato la cessione di quote sociali tra alcuni dei componenti della famiglia COGNOME, tra cui il ricorrente, avevano trovato giustificazione in dinamiche infragruppo determinate da debiti fiscali maturati nei confronti dell’Erario. Scrive a pagg.46 e ss. la sentenza rescindente “E oltretutto pacifico che COGNOME NOME manteneva una partecipazione rilevante sia nella RAGIONE_SOCIALE.MA . C., che nella RAGIONE_SOCIALE; ….le risorse utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE.CE. per l’acquisto degli immobili provenivano in modo tracciabile dalle casse della RAGIONE_SOCIALE.MA . C. Deve poi evidenziarsi che, come dedotto nei motivi di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel 2004 con l’attribuzione delle quote sociali a COGNOME NOME e a COGNOME NOME. Questa società non è stata quindi interessata ad alcun trasferimento di quote e non è dato sapere perché il capo di imputazione indichi nel 2009 la data di commissione del reato. E, allora, se già nel 2004, con la costituzione di RAGIONE_SOCIALE si delinea una volontà elusiva in capo agli imputati, non si comprende perché in data 6 aprile 2007 tutti e quattro i fratelli COGNOME accrescono la loro partecipazione in Semac. Anche le vicende che riguardano la RAGIONE_SOCIALE si collocano in stridente conflitto con la volontà elusiva. La società risulta costituita sempre il 6 aprile 2007 e le quote erano attribuite ai quattro fratelli in modo paritario….Anche i trasferimenti in più tempi avvalorano la tesi della difesa. Infatti, il 23 aprile 2009 NOME COGNOME trasferisce, con atto di donazione, al fratello NOME, le quote possedute; successivamente, a distanza di un anno e otto mesi, COGNOME NOME e COGNOME NOME cedono le loro quote a COGNOME NOME. COGNOME NOME continuerà a mantenere come prima il ruolo di amministratore della RAGIONE_SOCIALE. La successione cronologica dimostra che le due cessioni costituiscono la risposta a una problematica fiscale che si presenta in momenti diversi”. Conclude il giudice dell’annullamento che le cessioni delle quote erano intervenute in epoche del tutto indipendenti e successive a all’instaurazione di rapporti di affari tra i COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, che le stesse erano determinate da debiti tributari che avevano riguardato soltanto alcuni dei fratelli COGNOME e che le finalità elusive di tali transazioni erano da escludersi anche perché i fratelli COGNOME “mantenevano i ruoli di amministratori sia nella RAGIONE_SOCIALEMARAGIONE_SOCIALE che nella SI.CE. Ciò dimostra che non avevano la necessità di nascondere o celare nulla con l’attribuzione delle quote alle mogli”.
A fronte di tali considerazioni, che determinavano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente anche per la ipotesi delittuosa di cui all’art.512 bis cod. pen., appare del tutto illogico e contraddittorio l’argomento principale, sviluppato (a pag.13 dell’ordinanza impugnata) dalla Corte territoriale a sostegno della colpa ostativa in capo al ricorrente secondo cui “…tale contesto abbia fondatamente non solo creato l’apparenza della sussistenza del reato associativo, all’epoca contestato, stante la stretta sinergia di condotte e strategie che il COGNOME NOME condivideva con i suoi stretti congiunti, ma altresì del pari ragionevolmente delineato la sussistenza del dolo elusivo del delitto di intestazione fittizia. ulteriormente addebitato, e la cui oggettiva ricorrenza non è stata revocata in dubbio dallo stesso giudice del merito in sede di legittimità, per quanto è dato evincere dalla decisione riportata. La ricorrenza della intestazione fittizia è infatti platealmente dimostrata dalla successione di eventi per come delineati dalla stessa Corte di legittimità, che si è limitata….a giustificare quanto accaduto con l’esigenza di raggiungere finalità e obiettivi differenti da quelli richiesti dalla norma incriminatrice contestata, senza che risulti (in) alcun modo smentito il quadro fattuale concreto addebitato all’odierno istante, quadro che viceversa è definitivamente ormai acclarato”. In buona sostanza il giudice distrettuale individua la colpa ostativa in capo a COGNOME NOME, per avere realizzato, in accordo con gli altri fratelli, alcuni trasferimenti di partecipazioni societarie nell’ambito di compagini in cui il ricorrente già vantava rilevanti partecipazioni e risultava altresì amministratore (SE.MA.C) ma, escluso dal giudice di legittimità il dolo elusivo e posta in dubbio la stessa fittizietà di tali operazioni (trasferimenti di quote), non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per cui siffatte transazioni dovessero ritenersi fittizie (circostanza che sembra esclusa dallo stesso giudice di legittimità), o avessero finalità illecite o comunque realizzate in violazione di specifiche regole cautelari nel settore di riferimento, o di regole di comune prudenza nello svolgimento di attività imprenditoriale e, soprattutto, in che relazione sinergica tali operazioni infragruppo, se effettivamente compiute con finalità elusive, si ponessero con l’adozione, ovvero con il mantenimento della misura cautelare, dal momento che vennero eseguite dopo un lungo lasso temporale da quanto erano iniziate le relazioni commerciali dei COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, nonostante la puntualità dei riferimenti alla sentenza di annullamento delle condanne, il provvedimento impugnato omette del tutto di spiegare in che modo la sequenza delle riportate operazioni infragruppo,
una volta esclusa la finalità elusiva prospettata in imputazione, abbiano potuto contribuire all’adozione di misure custodiali per le ipotesi di cui agli artt.416 bis e 512 bis cod. pen..
4. Invero il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall’esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi nel giudizio di merito. Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell’indagato, bensì la condotta di quest’ultimo, in epoca antecedente all’adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che i fatti, in cui si sostanzia l’addebito colposo, non siano stati esclusi o neutralizzati nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il limite ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell’indagato.
Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l’incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, poiché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell’istituto (S.U. n.51779 del 28/11/2013, Nicosia Rv 257606).
4.1 II giudice della riparazione nella specie ha confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, nell’ambito di una articolata indagine che aveva al centro una supposta commistione di interessi privati in servizi pubblici ad opera di un gruppo imprenditoriale
diretto da un soggetto, COGNOME NOME, già in passato condannato per fatti di cui all’art.416 bis cod. pen., rispetto a quello che è risultato l’esito delle varie fasi dei giudizio, ove tali accuse sono state ritenute infondate, ad eccezione di quelle concernenti i reati di turbativa di asta e di abuso di ufficio, contestazione quest’ultima per la quale (par.12.3-pag.52 della sentenza della Corte di Cassazione) il giudice di legittimità ha affrontato anche la posizione dell’odierno ricorrente.
4.2 Invero la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale e investigativo in cui sarebbe maturata la grave negligenza ascritta a COGNOME NOME; inoltre, il provvedimento del giudice territoriale è privo della verifica della relazione causale tra il rimprovero di colpa e l’adozione della misura. Invero perché la condotta dell’imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta inosservante di specifiche regole cautelari (che nella specie non vengono indicate, sebbene pare ipotizzarsi una elusione fiscale, peraltro non giudizialmente accertata), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez. 4, n.1705 del 10/03/2000, Revello, Rv.216479; sez.4, n.43457 del 29/09/2015, COGNOME, Rv.264680). In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (Sez.3, 45593 del 31 gennaio 2017, COGNOME, Rv.271790; Sez.4, n.10793 del 19/12/2019, NOME, Rv.278655).
5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, cui deve essere rimessa la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, cui è intervenuto il Ministero resistente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2025