Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 maggio 2020 al 26 ottobre in stato di custodia cautelare in carcere e dal 26 ottobre e 2020 al 22 dicembre 2020 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui agi artt. 56-575 cod. pen. per aver colpit NOME COGNOME con un coccio di vetro di bottiglia al giugolo e all’emicostato sinistro.
1.1.A seguito di convalida del fermo, NOME era stato sottoposto alla applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare su indicata, sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa e di altri testimoni, da cui era emerso che COGNOME, nel corso di una lite, in una serata fra amici, era stato colpito con un coccio di bottiglia dal ricorrente, il quale, a sua volta, nel corso RAGIONE_SOCIALEa colluttazione aveva riportato lesioni anche se molto più lievi.
NOME era stato assolto dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 22 dicembre 2020, divenuta definitiva, in cui si era dato atto che dalle risultanze in atti emergeva un quadro complessivo incerto, probabile conseguenza RAGIONE_SOCIALEa situazione mentale dei protagonisti che avevano trascorso la notte a bere e che avevano dato luogo a un violento scontro fisico con verosimili elementi di reciprocità e, dunque, un quadro per il quale non poteva escludersi che l’imputato avesse agito in stato di legittima difesa.
1.2.La Corte RAGIONE_SOCIALEa GLYPH riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita nell’avere partecipato ad uno scontro fisico, nell’avere negato, con i carabinieri intervenuti presso la sua abitazione, di chiamarsi NOME NOMENOME NOME, nell’ave tentato di ripulire un coltello nel quale erano state rinvenute tracce ematiche.
L’interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. Il difensore osserva che la Corte avrebbe tratto il convincimento circa la sussistenza di una grave colpa del NOME dall’entità RAGIONE_SOCIALEe lesioni riportate da entrambi i contendenti, più gravi per la persona offesa. In tal modo, tuttavia, la Corte aveva sostituito il proprio giudizio a quello del giudice di merito che, pur a fronte di tale diversa gravità RAGIONE_SOCIALEe lesioni, aveva escluso profili di responsabilità del NOME a titolo di eccesso colposo ed aveva ritenuto sussistente la scriminante
RAGIONE_SOCIALEa legittima difesa. In altri termini, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ravvisato ne condotta di NOME profili di colpa che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione aveva escluso.
La Corte, inoltre, avrebbe desunto la colpa grave dal fatto che NOME aveva negato di chiamarsi NOME, quando gli operanti si erano recati presso l’alloggio in cui si trovava, senza tenere conto che tale comportamento era dettato dal timore di essere ingiustamente incriminato per le lesioni cagionate alla persona offesa, poi scriminate dalla causa di giustificazione, e dal timore di essere arrestato. L’iniziale reticenza del NOME in relazione al nome di battesimo non può essere considerata comportamento che ha dato causa alla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, trattandosi di reticenza inquadrabile in una strategia difensiva volta ad evitare l’incriminazione e l’arresto, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte d’appello, laddove ha affermato che tale reticenza non poteva che spiegarsi con il fatto che lo stesso, ben sapendo di essere stato coinvolto nella colluttazione e di aver provocato lesioni al suo antagonista, cercava di sottrarsi al controllo.
La Corte, NOME, avebbe fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda sul rilievo che NOME aveva tentato di ripulire un coltello con tracce ematiche, rinvenuto all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione. Tale affermazione era frutto di un evidente travisamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, in quanto nella perizia medico legale redatta dal professor COGNOME si dà atto che tra il materiale sequestrato vi era sì un coltello da cucina rinvenuto nello scolapiatti, ma anche che su tale coltello non erano state evidenziate tracce di sangue.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritardato accertamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze poste dal NOME all’attenzione RAGIONE_SOCIALE‘ inquirente decisive per il suo proscioglimento o quantomeno rilevanti per l’attenuazione del quadro indiziario. Il difensore ricorda che già a far data dal 1 luglio 2020 la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato aveva richiesto al gip di disporre perizia in incidente probatorio in relazione all’esclusiva riconducibilità al proponente del sangue rinvenuto sul coccio di bottiglia sequestrato e ritenuto arma del delitto. Non vi è dubbio che se tale perizia, poi disposta dal Gup in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, fosse stata espletata subito, non sarebbe stato giustificato il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, stante che con la stessa era stato accertata l’appartenenza del sangue sul coccio di bottiglia al solo NOME.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 8 agosto 2024 memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, attinente alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa, è infondato, ‘pur dovendosi effettuare alcune precisazioni.
2.1 In linea generale, va ribadito che il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizi; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350). Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Ciò premesso, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto sussistent condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta del ricorrente sott differenti profili:
l’ essere rimasto coinvolto NOME in un violento scontro fisico NOME COGNOME COGNOME con “importanti elementi di reciprocità” seguito del quale, peraltro, egli aveva riportato conseguenze molto più l rispetto a quelle patite dal contendente;
ii)l’avere egli, in un primo tempo, negato alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, che si recate nel suo alloggio per cercare l’aggressore di COGNOME, di chiamarsi NOME NOME) l’avere egli tentato di ripulire dalle tracce di sangue un coltello ri nella sua abitazione sopra il lavandino.
L’ultimo dei profili individuati dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, come evidenzi nel ricorso, ovvero il tentativo di nascondere le tracce del reato attrave pulizia del coltello, è stato smentito dagli accertamenti effettuati nel giud merito, posto che nella perizia allegata al ricorso (effettuata in sede di g abbreviato condizionato proprio per rilevare tracce ematiche sui reperti sequestro) si dà atto che su tale coltello non vi erano tracce di sangue. Ave dunque, il giudizio di merito escluso il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condotta ascr ricorrente nei primi accertamenti di polizia giudiziaria, in coerenza con i princi indicati, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe potuto ravvisare in es condizione ostativa.
2.3.Epurato di tale profilo, che come detto non avrebbe potuto esser valorizzato, l’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, appare, invece esente da censure.
Innanzitutto, occorre precisare che la sentenza di assoluzione non affermato in senso positivo che NOME avesse agito per legittima difesa, bens è limitata a registrare (pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria del G.U.P) “un quadro complessivo molto incerto e nebuloso più che probabile conseguenza di una situazione di confusione mentale dei protagonisti che avevano passato la notte a bere (dato incontroverso) e che avevano questo violento scontro fisico in piena notte con verosimili importanti elementi di reciprocità” e a rilevare che, in tale quadro, “la legittima difesa da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato non può essere con ragionevole certezza esclusa”.
Parimenti non contestata nel suo accadimento è la circostanza che NOME, ai carabinieri entrati nella sua abitazione alla ricerca di una persona di NOME, avesse negato che quello fosse il suo nome.
Il ricorrente non censura la valutazione sulla connotazione colposa di t condotte, ma si limita, sotto il primo profilo, ad evidenziare che non era chiarito chi avesse agito per primo e, sotto il secondo profilo, a ricordare
addirittura la fuga non possa essere ritenuta rilevante al fine di escludere la riparazione, quando risulti che essa sia stata determinata dall’intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze.
Entrambi i rilievi sono infondati.
In primo luogo, il passaggio su indicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria suggerisce che è lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione a confermare il coinvolgimento del ricorrente, in stato di ubriachezza, in un violento alterco con elementi di reciprocità e con uso di armi, sicché la sottolineatura di tale condotta come gravemente colposa appare coerente.
L’orientamento giurisprudenziale evocato nel ricorso secondo cui “la fuga RAGIONE_SOCIALE‘innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave quando tale condotta si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni RAGIONE_SOCIALEa libertà personale ” (Sez. 4, n. del 03/06/1998, COGNOME, Rv. 211648) non è conferente rispetto al caso di specie, nel quale, come si è visto, il mendacio era volto a non farsi identificare come colui che aveva partecipato alla lite con passaggio a vie di fatto, nella quale il contendente aveva riportato lesioni ben più gravi.
Inoltre, una volta chiarito che la partecipazione di NOME alla violenta colluttazione è stata ritenuta provata e che l’assoluzione è stata determinata dalla impossibilità di valutare come attendibile GLYPH la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vittima a proposito RAGIONE_SOCIALEa genesi RAGIONE_SOCIALE‘alterco, GLYPH anche la valorizzazione del mendacio al momento del controllo da parte RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine appare sorretta da motivazione non illogica. La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo, incentrato sulla mancata motivazione in relazione al ritardato accertamento RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità del sangue rinvenuto nel coccio di bottiglia a NOME, è infondato.
Vero è che la richiesta di disporre perizia in incidente probatorio per analizzare le tracce rilevate sui reperti in sequestro, era stata rigettata nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari e poi accolta in sede di giudizio abbreviato; altrettanto vero è che tale perizia aveva consentito di accertare che il sangue sul coccio di bottiglia rinvenuto nell’abitazione di NOME apparteneva proprio all’allora imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE resistente, che appare congruo liquidare in euro mille.
Il ricorrente, nel segnalare tali circostanze e nel rilevare come per effetto del mancato espletamento tempestivo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento richiesto sia derivato un ritardo nella scarcerazione del ricorrente, non si confronta né con il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, né con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata. Invero il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione è pervenuto alla pronuncia assolutoria, avendo sì rilevato un quadro probatorio confuso in ordine all’esordio RAGIONE_SOCIALEa colluttazione, ma avendo, comunque, ritenuto accertata la partecipazione di NOME a tale colluttazione. Nell’indicare le ragioni per cui difettava la prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il giudice, infatti, non ha neppure menzionato le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘indagine peritale, sicchè può affermarsi che la assoluzione del ricorrente e la contestuale revoca RAGIONE_SOCIALEa misura nei suoi confronti non siano state, neppure in parte, fondate, sulle conclusioni cui era pervenuto il perito. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, ha valutato la condotta del ricorrente nella prospettiva ex ante del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e, con un ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che tale condotta, gravemente colposa nel senso già detto, avesse contribuito a creare l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processu oltre alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liqu euro 1000
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Deciso il 18 settembre 2024.
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