Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6513 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6513 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
Contro:
DAL TOE’ NOMENOME nato Somma Lombardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME.
Il ricorrente, tratto in arresto il 17 ottobre 2022, era stato sottoposto a custodia in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, per i reati di stalking in danno RAGIONE_SOCIALEa ex fidanzata e di violazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare del divieto di avvicinamento.
Con sentenza del 26 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2023, il Tribunale di Busto Arsizio assolveva l’imputato dal reato di stalking perché il fatto non sussiste e dal reato di violazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare per particolare tenuità del fatto.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato integrasse colpa grave ostativa alla riparazione.
Nell’ordinanza impugnata il Collegio ha però statuito che, in assenza di costituzione del RAGIONE_SOCIALE, l’istante non poteva essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per violazione di legge, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha erroneamente affermato l’assenza di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, laddove risulta dagli atti che l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Milano aveva depositato memoria difensiva in data 1° luglio 2025, rispettando il termine previsto dall’art. 127, comma 2, cod.proc.pen. .
La difesa erariale richiama la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 34559 del 2002, che ha chiarito come il procedimento per riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione sia a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario, sicché la condanna alle spese presuppone che l’Amministrazione si sia costituita svolgendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Nel caso di specie, l’Avvocatura, con l’atto depositato, aveva espressamente richiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Il RAGIONE_SOCIALE chiede pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto l’assenza di costituzione del RAGIONE_SOCIALE, non ha proceduto alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte resistente.
Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata relativamente alla omessa pronuncia sulle spese con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata ha respinto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME, ritenendo che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante integrasse un profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.
Nel provvedimento, tuttavia, la Corte territoriale ha stabilito che, in assenza di costituzione del RAGIONE_SOCIALE, l’istante non poteva essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che tale affermazione è erronea, avendo l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Milano regolarmente depositato memoria difensiva in data luglio 2025, nei termini previsti dall’art. 127, comma 2, cod.proc.pen., con la quale espressamente chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
La censura impone preliminarmente di verificare se dagli atti del procedimento risulti effettivamente la costituzione del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha prodotto in allegato copia RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva depositata telematicamente, con relative ricevute di accettazione e consegna RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica certificata.
La documentazione che trova riscontro negli atti contenuti nel fascicolo, consultabili da questa Corte in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura del vizio denunciato, dimostra effettivamente che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si è tempestivamente costituita, svolgendo difese articolate e concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione.
L’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe costituito, appare quindi fondata su un presupposto fattuale erroneo.
Accertata la regolare costituzione del RAGIONE_SOCIALE, occorre stabilire se la Corte di appello, avendo respinto l’istanza, avrebbe dovuto valutare la richiesta di condanna alle spese processuali secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
La questione coinvolge l’esame dei principi giurisprudenziali sulla natura del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese.
La materia è stata affrontata RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, seppur con riferimento all’ipotesi in cui, nonostante l’istanza di riparazione fosse stata accolta, il RAGIONE_SOCIALE costituito non era stato condannato alle spese.
Si è affermato che il procedimento di riparazione è a contraddittorio necessario, in quanto si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda al RAGIONE_SOCIALE a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, ma non è a carattere contenzioso necessario.
L’Amministrazione intimata può infatti non costituirsi, costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice.
In questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non vi è soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte.
Diversamente, quando il RAGIONE_SOCIALE si costituisce svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante e vede rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. Un., n. 34559 del 26/06/2002, , COGNOME Benedictis, Rv. 222264).
Si applicano pertanto i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., secondo il principio generale per cui la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del processo, salva la facoltà del giudice di compensarle in tutto o in parte quando ricorrano giusti motivi (Sez. Un., n. 34559 del 26/06/2002, cit.; Sez. 4 n. 38163 del 10/07/2013, COGNOME, Rv. 256832; Sez. 4, n. 46265 del 14/10/2005, COGNOME, RV. 232911).
Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, chiedendo espressamente il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione e svolgendo articolate difese volte a dimostrare l’esistenza di un profilo di colpa grave in capo all’istante.
L’istanza è stata effettivamente rigettata dalla Corte territoriale, sicché le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE sono state accolte.
Il principio di soccombenza richiamato dalle Sezioni Unite, fondato sull’applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. al procedimento di riparazione, opera necessariamente in modo simmetrico.
Se il RAGIONE_SOCIALE costituito può essere condannato alle spese quando risulta soccombente, perché l’istanza viene accolta nonostante le sue opposizioni, lo stesso principio impone che l’istante costituito possa essere condannato alle spese quando risulti soccombente, a seguito del rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua istanza, conformemente alle richieste del RAGIONE_SOCIALE costituito.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina risiede infatti nel carattere contenzioso che il procedimento assume quando entrambe le parti si costituiscono con posizioni contrapposte: in tale situazione, il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza deve trovare applicazione, quale che sia la parte risultata vittoriosa.
L’ordinanza impugnata, non avendo provveduto sulle spese, ha quindi violato gli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, quanto alla statuizione sulle spese processuali, con rinvio alla Corte di appello, atteso che tale statuizione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese tra le parti, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Milano. Così è deciso, 08/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME