Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40862 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40862 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 della CORTE DI APPELLO – SEZ.MINORENNI, FAMIGLIA ED EQUA RIPARAZIONE – DI NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 13 ottobre 2022 – 10 marzo 2023 ha rigettato la richi di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è s ristretto in custodia cautelare in carcere per più di quindici mesi, dall’8 febbraio 2017 maggio 2018, in relazione all’accusa di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l’aggravante della mafiosità, accusa da cui è s assolto dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 maggio 2018, all’esito del giudizio abbreviato la formula “per non avere commesso il fatto”; la sentenza liberatoria è divenuta irrevocabi 27 febbraio 2019.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiduci affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo censura violazione delVart. 314, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e carente in ordine al sussistenza della colpa grave del ricorrente sia nel momento genetico della misura che quanto al mantenimento della stessa; inoltre, il rigetto della richiesta di equa riparazione derive dalla – erronea – esclusione nel caso di specie dell’ipotesi di ingiustizia c.d. formale.
Con particolare riferimento al tema della ingiustizia formale, sarebbe illegittim riconduzione della stessa unicamente alla categoria dell’accertamento svolto dal Tribunale per i riesame, come sostiene la Corte territoriale alla p. 1 del provvedimento gravato, in quan invece, secondo l’insegnamento di legittimità che si richiama, l’accertamento irrevocabi presupposto dell’applicazione del comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen. può essere sia cautelare sia di merito; e nel caso di specie la radicale assoluzione per mancanza di prove pronunziata da Tribunale (con particolare riferimento al contenuto della p. 95 della sentenza), per di più base dei medesimi elementi a disposizione del Giudice della cautela, essendo stato celebrato il giudizio abbreviato, equivarrebbe a decisione irrevocabile sulla illegittimità dell’arresto.
La lettura attenta degli atti di indagine, interamente utilizzabili in ragione del rito p dimostrerebbe l’insussistenza ab origine dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, non essendovi contatti dell’imputato con persone diverse da sua sorella ed avendo l’imputato sin dall’interrogatorio di garanzia negato la presunta appartenenza, avendo fornito la propr versione (avere cioè chiesto alla sorella più volte di comprargli droga Per esclusivo consum personale, non avendo rapporti buoni con la convivente) e le proprie discolpe e avendo chiesto – ma invano – di essere ulteriormente interrogato per meglio chiarire i fatti. Donde, ad av del ricorrente, la totale mancanza di qualsiasi comportamento di tipo sinergico.
2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la causa ostativa colpa grave sulla base di una errata valutazione dei criteri applicativi della stessa, ponend
essere una motivazione contradittoria perché in evidente contrasto con gli atti del proces allegati alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Posto che gli elementi extraprocessuali valorizzati dalla Corte territoriale alle pp. 3 provvedimento sono la richiesta telefonica di droga alla sorella adoperando un linguaggio cifra (mazzarelle, aulin, sigarette etc.) e l’essere stato più volte controllato sulle piazze di dell’associazione criminale in compagnia di coimputati, si osserva che tale ultima circostanza stata esclusa dal Giudice di merito, che alla p. 95 della sentenza assolutoria, ha espressament escluso che COGNOME NOME sia mai stato controllato dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla residua condotta, cioè l’uso di un linguaggio criptico, hanno trascurat decidenti che si tratta di condotta tenuta prima della conoscenza della sottoposizione ad u procedimento penale, che l’imputato si è spontaneamente costituito quando ha saputo della pendenza, che ha reso interrogatorio spiegando i fatti, così, in conclusione, non concorrend colposamente alla adozione della misura e, comunque, in nessun caso e in nessun modo concorrendo al mantenimento della stessa.
Il ragionamento si salda con la pretesa falsità delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio l’acquisto di sostanze, falsità stigmatizzata alla p. 3 del provvedimento impugnato ma che cozza in maniera irrisolvibile con le spiegazioni immediatamente fornite dall’imputato, con l’aver stesso tenuto rapporti solo ed unicamente con la sorella e, in ultima analisi, con il vero e pr “deserto probatorio” di cui parla alla p. 95 la sentenza assolutoria.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
L’Avvocatura erariale nella memoria del 21 luglio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.
La Procura Generale della S.C. nella articolata requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 19 maggio 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
Il primo motivo non è fondato, in quanto «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell’ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quan adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli ar 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire d giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautel sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito» (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza Maurizio, Rv. 275022), mentre nel caso di specie manca al riguardo sia la
statuizione del Giudice cautelare sia quella del Giudice di merito, il quale, in effetti, ha essere una valutazione del tutto difforme rispetto a quella del Giudice della cautela che non pu tuttavia, essere ritenuta equivalente ad un accertamento circa la illegittimità del provvedime custodiale.
In relazione al secondo motivo, coglie nel segno il AVV_NOTAIO Generale nel concludere (alla p. 6 della requisitoria) che «l’ordinanza impugnata si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione element fattuali di segno negativo la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria».
Infatti, alla p. 95 della sentenza impugnata, nella parte della motivazione dedicata posizione di NOME COGNOME, si esclude recisamente che l’imputato sia stato mai controllat dalla polizia giudiziaria, sicchè viene meno uno dei presupposti della colpa grave concausativ della custodia. La motivazione della sentenza è – testualmente ed integralmente – la seguente
«Addirittura più sfumata di quella del COGNOME appare la posizione di NOME COGNOME quanto a carico del predetto sono esclusivamente emersi elementi da cui ricavare che lo stesso acquistasse stupefacenti dalla sorella e odierna coimputata NOME COGNOME.
A differenza di COGNOME, infatti, non essendosi comunque proceduto ad intercettare utenze diretta pertinenza di NOME COGNOME, non sono stati acquisiti nemmeno elementi sufficienti sostenere che questi provvedesse, a sua volta, a cedere a terzi sostanze stupefacenti e men che meno che svolgesse tale attività nell’ambito del sodalizio criminale del quale si ritiene parte
Invero basta una rapida analisi delle conversazioni allegata dal P.M. a supporto della te accusatoria per verificare come la voce di NOME COGNOME sia stata captata solo nel corso del telefonate intercorse con la congiunta alla quale chiedeva, a seconda dei casi, di recargli “Aul “pastarelle” o “mazzarelle” e non è emerso alcun contatto con gli altri coimputati che operavan nelle piazze di spaccio dove, al di là delle generiche affermazioni svolte dalla p.g. e conte nella sua scheda personale, il predetto non risulta essere mai stato controllato.
A integrare il deserto probatorio esistente in relazione alla sua partecipazi all’associazione in questione non possono certo invocarsi i suoi, obiettivamente significat precedenti penali e giudiziari poiché, altrimenti, si finirebbe con il punire una mera irri “colpa d’autore”; conseguentemente non resta che assolvere l’COGNOME dal reato a lui ascritt per non aver commesso il fatto».
Inoltre, alla p. 7 della stessa sentenza si era già dato atto che, dal punto di vista proba «si è, pressochè esclusivamente, fatto riferimento ai soli elementi riportati nell’infor conclusiva e nelle schede personali redatte dai Carabinieri per ciascuno degli imputati, senza, concreto, L.] verificare la effettiva rispondenza al vero di determinate asserzioni ivi conten e che «numerosissime imprecisioni rinvenibili nell’informativa e nelle schede sono st riversate sic et simpliciter nella richiesta e nell’ordinanza di custodia cautelare e anche in parecchi provvedimenti del Tribunale del riesame».
Ciò posto, è appena il caso di rammentare che nel caso di specie l’elemento indiziario dell’essere stato NOME COGNOME controllato dalla Polizia in una “piazza di spaccio” è st escluso dal Giudice della cognizione e che «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fond il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assoluta inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giud assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
Si impone, dunque, una nuova valutazione da parte della Corte territoriale onde fornire risposta al quesito se l’elemento residuo, ossia le parole usate nelle conversazioni captate, n concreto contesto emerso, sia o meno idoneo a ritenere la sussistenza di una colpa dell’imputato concausativa, in uno con l’errore dell’Autorità giudiziaria, della privazione della libertà.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata non affronta il tema della concausazione nel – non breve – protrarsi della custodia cautelare, tema che era stato ritualmente introdotto ne richiesta di equa riparazione (alla p. 2) e rispetto al quale il ricorrente ha dimostrato di e costituito (allegando il verbale dell’8 febbraio 2017, sub n. 1, alla richiesta di equa riparazione), di avere risposto alle domande nell’interrogatorio del 9 febbraio 2017 (v. all. n. 2 alla rich di equa riparazione), di avere chiesto, senza esito, di essere nuovamente sentito dal Magistrato (v. all. n. 4 alla richiesta originaria) e comunque di non avere prestato acquiescenza provvedimento, impugnandolo presso il Tribunale distrettuale e chiedendo in più occasioni la revoca della misura cautelare (all n. 5).
Si tratta di aspetto che dovrà necessariamente essere affrontato dal Giudice del rinvio.
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimit
Così deciso il 12/09/2023.