Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte Militare di Appello ;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha conc udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del r
Udito il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME che, riportandosi alla memoria agli ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 il GUP del Tribunale Militare di Roma rito abbreviato – ha mandato assolto NOME da tutte le contestazioni a lui a (capiA-B-C-D-E-F).
Si tratta, come è noto alle parti, di reati rubricati in termini di ingiuria e mi inferiore o di semplice ingiuria ad inferiore, in ragione di «scontri verbali» verifica una serie di soggetti all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura militare – il RAGIONE_SOCIALE – sito in Velletri, di cui il COGNOME aveva a comando.
Per comodità di sintesi gli episodi saranno d’ora in avanti indicati con riferimen presunte persone offese, raggiunte da epiteti o sfoghi verbali provenienti, se l’accusa, dal NOME : capo A – NOME NOME ; capo B – COGNOME NOME; capo C COGNOME NOME; capo D – COGNOME NOMENOME capo E – COGNOME NOME NOME altri; cap F – COGNOME NOME. Per i contenuti RAGIONE_SOCIALEe espressioni si rimanda ai capi di imputazione.
1.1 La pronunzia di primo grado perviene alla assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato in riferiment due principali linee argomentative.
La prima riguarda – in via generale – la ricostruzione del «contesto» in cui il Lipor neo NOME, si sarebbe trovato ad operare. Un contesto definito di assolu ‘degrado’ e di ‘scarsa funzionalità’ RAGIONE_SOCIALEa Scuola RAGIONE_SOCIALE, con correlata responsabili Ufficiali che ivi prestavano servizio. Da ciò sarebbe derivata – secondo il GUP – una di necessaria ‘durezza espressiva’ da parte del NOME, in qualche modo funzional ripristino di una disciplina militare ormai poco avvertita nel delineato contesto.
In tale accezione il linguaggio -cd. da caserma – in talune occasioni utilizzato dal NOME non potrebbe essere ritenuto rispondente ai profili tipici RAGIONE_SOCIALEe norme incriminatrici.
La seconda linea argomentativa riguarda i profili di valutazione del contributo dichiar introdotto dalle presunte persone offese.
In taluni casi il GUP realizza una vera e propria affermazione di scarsa attendibili dichiaranti. Ciò in particolare riguarda l’episodio di cui al capo A e la figura del NOME. Costui avrebbe assunto volutamente degli atteggiamenti provocatori nei confronti d NOME COGNOME (v. pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), come testimoniato anche da altri, pertanto, le sue affermazioni non risultano attendibili quanto al contenuto RAGIONE_SOCIALEe provenienti dal NOME, oltre a non aver trovato conferma in elementi ulteriori.
Quanto agli altri episodi viene evidenziato, di volta in volta, che a) l’episodio Ta//ano è incerto nella sua stessa dinamica e non percepito dalla pretesa vittima; b) l’ep
narrato dalla COGNOME si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese da COGNOME ed alquanto inverosimile in ragione RAGIONE_SOCIALEa produzione difensiva di messaggi di testo tra non connotati da offese di sorta, intervenuti nel medesimo periodo storico; c) l’epi COGNOME viene ritenuto non dimostrato per l’assenza di reali elementi di confer provenienti da altre deposizioni testimoniali e, in ogni caso, per la avvertita nece utilizzare anche ‘toni forti’ per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALEa struttura l’episodio NOME ha dato luogo a richiesta di assoluzione da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa pubblic accusa; e) l’episodio NOME ha una deposizione terza a sostegno, ma rientra nella doverosa attività di ‘stimolo’, anche con toni forti, per ripristinare la fun RAGIONE_SOCIALE‘ufficio.
La Corte Militare di Appello, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2024 ha larga misura – ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, in accoglimento impugnazione RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica. In particolare la responsabilità del NOME v affermata in riferimento ai capi : A-C- DeF RAGIONE_SOCIALEa imputazione (episodi NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME), qualificati o ritenuti in termini di ingiuria ad in aggravata. Con applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e ritenut continuazione la pena viene quantificata in mesi sei di reclusione militare.
2.1 La Corte di Appello ribalta, sui capi prima indicati, la decisione di primo gra modo che segue: GLYPH
viene ritenuto non conforme al sistema normativo ed alla connotazione di speciali del diritto penale militare il ragionamento, espresso dal primo giudice, in pun possibile utilizzo di «toni forti» nei dialoghi con gi inferiori, lì dove vi sia una ne ristabilire la disciplina. Secondo la Corte di Appello non vi è alcuna possibi giustificare le espressioni ingiuriose o ritenerle consentite in virtù di un pre ius corrigendi . Pur se vi fosse stata una (non dimostrata) condizione di inefficienza de struttura, non era certo quello il modo (ingiuriando a più riprese i sottoposti) pe rimedio. Si compie riferimento ai contenuti di Sez. I n. 37803 del 2016;
viene ritenuta erronea in diritto, sul piano del ragionamento probatorio, la tesi p le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese avrebbero avuto necessità di elementi di risco essendo sufficiente una approfondita analisi di complessiva credibilità del dichiaran rapporto all’insieme dei dati conoscitivi acquisiti.
Sulla base di dette linee argomentative la Corte di secondo grado riesamina le sin vicende e ritiene integrata la condotta di ingiuria ad inferiore aggravata nelle prima evidenziate.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difenso NOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, c particolare riferimento al mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata in di ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa prima decisione.
Secondo la difesa la sentenza non argomenta in modo specifico circa il superamento de motivi di inattendibilità dei dichiaranti che avevano condotto all’esito assolutorio i grado. Viene posta a confronto la decisione di primo grado e quella di secondo grado riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe imputazioni rilevanti, allo scopo di far risultare l confronto con i motivi espressi dal primo giudice.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla interven affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo a) .
Non vi è stato alcun reale esame degli atti istruttori – in particolare la deposi Maggiore COGNOME, incorporata nell’atto di ricorso – da cui emergeva un forte profi inattendibilità del dichiarante NOMENOME NOME NOME NOME giudice di primo grado. Si t in sostanza, di un vero e proprio travisamento per omissione di dati probatori rileva
3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla interve affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo c).
Secondo la difesa la valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa non è sorretta adeguato apparato argomentativo. Si evidenzia che non è stata valutata la copiosa s di messaggi w.app prodotta dalla difesa a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa costante e ser interlocuzione. Si evidenzia, inoltre, che una volta esclusa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa minac qualificazione in ingiuria del contenuto RAGIONE_SOCIALEa frase indicata nel capo di imputa sarebbe arbitraria ed illogica, posto che RAGIONE_SOCIALEa ingiuria non si rinviene il correlato psicologico.
3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla interven affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo d) .
L’atteggiamento oppositivo manifestato dal COGNOME, in più occasioni, rispetto legittime iniziative del NOME rendeva necessaria l’acquisizione di riscontri al con RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal primo, a conferma RAGIONE_SOCIALEa attendibilità. Su tale asp decisione di secondo grado non sviluppa argomentazioni adeguate.
3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla interve affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo f).
Si deduce, in particolare, il travisamento dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa prova in riferimen analisi dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa chat intercorsa tra II NOME e la persona offesa NOME
Ha depositato memoria la costituita parte civile COGNOME NOMENOME Nell’att contrastano í contenuti del ricorso introdotto dall’imputato e si conclude per il rig
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al fatto di cui al capo a) RAGIONE_SOCIALEa rubrica ed i nel resto.
Va premesso, quanto al primo motivo di ricorso, che nel caso in esame la Corte di secon grado si è posta – in via generale – il problema di individuare il percorso argomen seguito dal primo giudice e di confutare in modo espresso i punti RAGIONE_SOCIALEa decisione hanno dato luogo alla assoluzione nel primo grado di giudizio.
1.1 In punto di metodo va infatti riaffermato che in riferimento allo standard giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione, in ipotesi di ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, le ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte di legittimità si esprimono tempo – nel senso che la decisione di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado d confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giu a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, a avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appe deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella RAGIONE_SOCIALEa decisione riformata, dia chiara ragione RAGIONE_SOCIALEe scelte operate e RAGIONE_SOCIALEa mag considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già S VI, n. 6221 del 20.04.2005, COGNOME, rv 233083; Sez. V, n. 8361 del 17.01.2013, COGNOME, rv 254638).
Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l’insorgenza del dubbio determinante l’assoluzione, ma è necessario che attribuzione di «diversa valenza» all’uno o all’altro elemento di prova sia realizza particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa precedente attri di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Così l’eventuale errore di inquadramento in diritto commesso – in tesi – del primo giudi individuato e ne va argomentato il superamento in modo espresso e con puntual riferimenti.
Viene accentuato – in tale chiave – il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuiz assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione responsabilità.
1.2 Tranne che l’episodio di cui al capo a), il Collegio ritiene del tutto esauriente profilo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione rafforzata, il percorso espresso nella dec impugnata.
2.1 Ancora, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa valutazione di attendibilità dei dichiaranti, nel ipotesi oggetto di verifica, la Corte dì Appello ha riportato – in diritto – il pro nella corretta dimensione probatoria. Va ricordato sul tema che ferma restando necessità di una accurata valutazione di attendibilità soggettiva del dichiara deposizione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa (anche se costituitasi parte civile) non neces riscontri esterni (v. Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214). In tale arres ribadire che tale ‘classe’ di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non es applicabile la particolare previsione di cui all’art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è ribadita la assoluta necessità – con idonea motivazione – di verifica RAGIONE_SOCIALEa cre soggettiva del dichiarante e RAGIONE_SOCIALEa attendibilità intrinseca del suo racconto, verific realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.
2.2 Dunque nel proiettare il principio di diritto sul caso oggetto di trattazione, va che l’unico capo di imputazione su cui il ragionamento probatorio del giudice di seco grado risulta carente è quello sub a), con fondatezza del secondo motivo di ricorso.
In riferimento alla condizione soggettiva del NOME, infatti, è vero che la Cor secondo grado non realizza alcun particolare impegno argomentativo al fine di ribalt il giudizio negativo in punto di attendibilità soggettiva espresso dal giudice di primo e asseverato dai contenuti di una specifica fonte dichiarativa (almeno in rapporto ai intenti provocatori coltivati dal NOME). Ciò determina la emersione di un vi motivazionale già in chiave di motivazione rafforzata, il che conduce – in detta pa all’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
2.3 Sugli altri profili di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova dichiarativa la decisione è immu vizi ed il ricorso è infondato.
Gli episodi relativi alla COGNOME, al COGNOME e allo COGNOME risultano ricostruiti in grado in piena aderenza alle risultanze probatorie e senza alcun vizio logico.
Ciò perché da un lato una chiara attribuzione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEa fonte da pa giudice di primo grado (con necessità di motivazione rafforzata sul punto) riguard esclusivamente la fonte NOMENOME dall’altro le dichiarazioni rese dalla COGNOME, COGNOME COGNOME dallo COGNOME sono state apprezzate in modo congiunto con altri elementi prova che, pur nella non necessità di riscontro esterno, hanno avuto effet consolidamento del profilo di attendibilità intrinseca.
La critica al percorso valutativo – di cui al terzo, quarto e quinto motivo di r diventa, pertanto, generica e tende a riproporre argomenti che sono stati esamin logicamente confutati in sede di merito.
2.4 Né può dirsi che la derubricazione – quanto all’episodio COGNOME – soffra di def tipicità nel diverso e meno grave inquadramento del fatto. Una volta escluso l’in realmente minaccioso è indubbio che nella affermazione .. ti butto dalla finestra.. vi sia una carica offensiva verso la dignità del militare destinatario RAGIONE_SOCIALEa medesima, t sostenere la diversa qualificazione.
Il rigetto del ricorso in riferimento al fatto di cui al capo d) determina la cond ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pr giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) RAGIONE_SOCIALEa rubrica rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello Militare.
Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, in data 11/09/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME fri’? o d-i-i-,’ cQ-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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