Ingente quantitativo stupefacenti: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del traffico di droga, focalizzandosi sulla corretta applicazione dell’aggravante per l’ingente quantitativo stupefacenti. La decisione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità e le ragioni per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, offrendo spunti fondamentali sulla valutazione delle prove e delle circostanze del reato da parte dei giudici di merito.
I Fatti di Causa: Traffico Organizzato di Stupefacenti
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di due soggetti per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli imputati erano stati trovati in possesso di oltre 7 kg di hashish, contenenti un principio attivo (Delta-9-THC) di quasi 2,4 kg. Tale circostanza aveva portato alla contestazione e applicazione dell’aggravante speciale dell’ingente quantitativo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione basandosi su diversi motivi:
1. Errata applicazione dell’aggravante: Entrambi contestavano la valutazione della quantità di droga come ‘ingente’.
2. Responsabilità individuale: Uno dei ricorrenti negava la propria responsabilità, sostenendo la mancanza di prove del suo coinvolgimento.
3. Mancata concessione di attenuanti: L’altro ricorrente lamentava il diniego dell’attenuante speciale per la collaborazione, mentre entrambi criticavano la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità dei Ricorsi per Ingente Quantitativo Stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Valutazione dell’Ingente Quantitativo
La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 36258/2012) in materia di ingente quantitativo stupefacenti. La valutazione non si limita al peso lordo della sostanza, ma considera il principio attivo e la sua capacità di produrre un numero elevatissimo di dosi. Il motivo di ricorso sul punto è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
I giudici hanno evidenziato come i ricorsi fossero in gran parte riproduttivi di censure già esaminate e respinte in appello. Ad esempio, il ricorso sulla responsabilità individuale è stato rigettato perché la Corte di merito aveva già motivato in modo logico il coinvolgimento del soggetto sulla base dei suoi movimenti e contatti con i complici. Similmente, il motivo sull’attenuante della collaborazione è stato definito ‘generico’ perché non si confrontava con la motivazione della sentenza, la quale specificava che il contributo offerto non era stato decisivo, data la condizione di arresto in flagranza.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Infine, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio cardine: la loro concessione e il giudizio di bilanciamento con le aggravanti rientrano nell’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione logica ed esauriente, che aveva tenuto conto delle modalità organizzate del traffico e delle ingenti quantità coinvolte.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che i ricorsi non presentavano vizi di legittimità, ma miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. I motivi erano ‘riproduttivi’ e ‘generici’, poiché non riuscivano a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. La condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa declaratoria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Nel contesto dei reati di droga, la valutazione dell’ingente quantitativo stupefacenti rimane un potere discrezionale del giudice di merito, il cui operato, se ben motivato, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La decisione serve da monito: i ricorsi generici o meramente ripetitivi sono destinati all’inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile in materia di stupefacenti?
Un ricorso è ritenuto inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già respinte in appello con argomentazioni giuridicamente corrette, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando solleva questioni di merito che non sono consentite in sede di legittimità.
Come viene valutato l’ingente quantitativo di stupefacenti?
La valutazione si basa sui principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata, considerando non solo il peso lordo della sostanza ma soprattutto la quantità di principio attivo e il numero di dosi ricavabili. Se il giudice di merito applica correttamente questi principi, la sua valutazione è considerata legittima.
Un contributo alla raccolta delle prove garantisce l’applicazione di attenuanti?
No, non automaticamente. Per ottenere l’attenuante speciale della collaborazione (art. 73, comma 7), il contributo dell’imputato deve essere proficuo, efficace, concreto e ulteriore rispetto a quanto già accertato. Un semplice contributo, soprattutto in caso di arresto in flagranza, non è ritenuto sufficiente se non fornisce elementi nuovi e decisivi per le indagini.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 22/12/1977 NOME COGNOME nato il 24/12/1996
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre 7 kg di hashish contenenti kg. 2,319,895 di principio attivo Delta-9-THC) è stato correttamente ricondotto, facendo applicazione dei principi in materia (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150) all’aggravante dell’ingente quantitativo di cui all’art. 80, comma, 2 d.P.R. 309 cit. con la conseguenza che sono anche manifestamente infondati i comuni motivi di ricorso sul punto.
Non merita miglior sorte il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME in punto di responsabilità, aspetto, questo, esaminato dalla Corte di merito che ne ha rilevato i comuni movimenti con i coimputati presso le abitazioni e a bordo delle auto sinergicamente impiegate.
E’ generico il motivo di ricorso proposto da NOME sul diniego di applicazione della circostanza di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit. poiché il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza degli specifici requisiti (il proficuo contributo efficace e concreto alle indagini) diverso e ulteriore rispetto al contributo offerto alla raccolta della prova dei reati, stante l’arresto in flagranza.
Gli ulteriori comuni motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (applicate in regime di equivalenza) rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione /che ha valorizzato le concrete modalità del fatto, risultato oggetto di un traffico organizzato e avente ad oggetto quantitativi ingenti.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera relatrice