Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 10/02/1996
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo resa in data 21 novembre 2023, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME ad anni 8 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
All’imputato era contestato di avere illecitamente detenuto sostanza ‘stupefacente del tipo cocaina (del peso di kg. 2) e sostanza stupefacente del tipo hashish (del peso di kg. 30). L’aggravante dell’ingente quantitativo era riconosciuta in relazione alla sostanza stupefacente del tipo hashish.
L’imputato ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (primo motivo), e con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e del mancato riconoscimento di queste con giudizio di equivalenza sulle ritenute aggravanti (secondo motivo).
Con riferimento alla prima doglianza, correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo, richiamando il passaggio motivazionale della prima sentenza in cui si evidenzia che è stata accertata, previa analisi tossicologica, la presenza di oltre sette chili di principio attivo nel totale di 30 kg. di hashish ne disponibilità dell’imputato.
Alla stregua dei principi affermati in questa sede, a cui si sono conformati i giudici di merito, “In tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi)”.
I rilievi difensivi riguardanti la scarsa affidabilità degli esami tossicologi effettuati sulla sostanza risultano del tutto generici e, come rimarcato dalla Corte di merito, totalmente sprovvisti di un supporto tecnico-scientifico in grado di avvalorare l’assunto difensivo. La prospettata censura è quindi generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva motivazione della
sentenza impugnata. Per altro verso, ove realmente l’imputato avesse voluto richiedere approfondimenti tecnici in tema di analisi dello stupefacente
caduto in sequestro, avrebbe dovuto optare per il rito ordinario o, al limite, per il rito abbreviato condizionato. La scelta abidicativa dell’imputato, il
quale ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato secco – allo stato degli atti – preclude la possibilità di svolgere attività istruttoria
approfondimenti di sorta sugli aspetti sollevati.
Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da compiuto esame delle deduzioni
difensive (fol. 6 e 7). La decisione della Corte di appello è pienamente rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente” (così Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02). Deve anche rammentarsi che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Sul punto i giudici, con giudizio di merito insindacabile, hanno negato il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen. sulla base della oggettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui uno di natura specifica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle giugno 2525peposn-AM It4 GANcF GLYPH N 5 ammende. Così deciso in Roma il 24 Il Consigliere estensore 5 DEPOSITATA