Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5 giugno 2024 emessa dal Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al solo capo 1) dell’imputazione cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza emessa in data 25 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che
ha disposto nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere
Nell’ordinanza cautelare genetica COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di gr. 1.114 di cocaina (capo 1 dell’imputazione cautelare), e di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di gr. 7.800 di hashish (capo 2 dell’imputazione cautelare), entrambe accertate in Torino in data 21 maggio 2024.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante dell’ingente quantitativo della sostanza stupefacente, ritenuta sussistente in relazione alla detenzione dei 7.800 grammi di hashish sequestrato.
Il difensore rileva che la massa ponderale lorda della sostanza stupefacente in sequestro non legittima in sede cautelare alcuna prematura congettura sul superamento del valore – soglia e che il Tribunale del riesame avrebbe «capovolto la prospettiva della certezza gravemente indiziante», in attesa della consulenza tossicologica, sulla base di un apprezzamento puramente arbitrario.
Il giudizio espresso dal Tribunale di “parziale compatibilità” tra la massa lorda della sostanza stupefacente (comprensiva del confezionamento) e il presumibile principio attivo della stessa sarebbe, infatti, sfornito di supporto argonnentativo e fondato su una «prematura congettura dell’estensore».
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza COGNOME, hanno, del resto, affermato che l’aggravante è configurabile per l’hashish solo in presenza di 2 kg. di principio attivo; il difensore rileva, inoltre, che le Sezioni un nell’enucleare tale parametro, con riferimento ai dati statistici anteriori al 2012 hanno considerato un grado medio di purezza dell’hashish al 5% e che dalla relazione annuale del Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2022 risulta che il campione medio dell’hashish sequestrato nel 2021 contiene un quantitativo del 25% di principio attivo.
Pertanto, nel caso di specie, considerando il grado di purezza medio dell’hashish attualmente commercio, non si giungerebbe ai 2 kg. richiesti dalle Sezioni unite per integrare l’aggravante dell’ingente quantità.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe escluso l’aggravante dell’ingente quantitativo con riferimento ai 7.800 grammi di hashish sequestrato.
Il motivo è ammissibile, in quanto la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale rende, in caso di suo accoglimento, meno gravosa la sua posizione del ricorrente in ambito cautelare, quanto meno in relazione al termine di fase per tale delitto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull’assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l’applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (ex plurimis: Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Casa, Rv. 281607 – 01, fattispecie relativa all’accoglimento del ricorso avverso l’impugnata ordinanza quanto ai reati fine, a fronte del rigetto in relazione invece alla contestazione del reato associativo; conf. Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746 – 01, con riferimento ai reati di concussione e violenza carnale; nello stesso senso Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268266 – 01).
3.1. Il motivo, che si incentra sul delicato tema del quantum di prova idoneo a supportare una delibazione di sussistenza dell’aggravante in sede cautelare, è, altresì, fondato, quanto alla censura del vizio di motivazione.
3.2. Per delibare adeguatamente il motivo di ricorso occorre premettere che, secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è «di norma» ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150).
Le Sezioni unite hanno, inoltre, ribadito che, in tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, in applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è «di norma» ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi).
3.3. Il Tribunale del riesame di Torino ha escluso l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento al quantitativo di cocaina (gr. 1.114) detenuto dal ricorrente, in quanto inferiore al principio attivo (2 chilogrammi) necessario per la configurazione dell’aggravante.
In attesa dei risultati della consulenza tossicologica disposta, Il Tribunale, ha, invece, ritenuto il quantitativo di 7.800 kg. lordi di marijuana sequestrato compatibile con la presenza di 2 kg. di principio attivo.
Il Tribunale ha, dunque, confermato l’applicazione, sia pure in sede cautelare, dell’aggravante ad effetto speciale, con riferimento a tale sostanza stupefacente, sulla base di un giudizio di “potenziale compatibilità” del dato ponderale con la previsione di legge.
Il Tribunale, con questa motivazione, ha, tuttavia, violato il disposto dell’art. 273 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in sede cautelare, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv, 202002-01).
In sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve, inoltre, essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all’elemento soggettivo, il cui apprezzamento può essere eseguito sulla base dei fatti che costituiscono la condotta materiale ma deve tenere conto di tutti gli elementi accertati (ex plurimis: Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259515 – 01; Sez. 5, n. 42368 del 23/09/2004, COGNOME, Rv. 229252-01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio in quanto nella valutazione dell’elemento psicologico del delitto di truffa e falso ideologico in atto pubblico non si era tenuto conto dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa favorevole alla tesi sostenuta dagli indagati).
Il requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen deve, inoltre, sussistere anche in relazione alle circostanze aggravanti del reato alla cui esclusione la persona sottoposta ad indagini può vantare un interesse in virtù degli effetti che da esse derivano sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906 – 01).
Il Tribunale del riesame di Torino, tuttavia, non ha correttamente applicato questi principi, in quanto ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base della mera astratta compatibilità tra il dato ponderale della sostanza stupefacente e il quantitativo di principio attivo indicato dalle Sezioni unite; il Tribunale, dunque, si è attestato su un standard indiziario inferiore a quello della qualificata probabilità di colpevolezza, necessario per l’applicazione della restrizione della libertà personale in sede cautelare.
L’applicazione di circostanze fondate sul superamento di soglie quantitative, previste dal legislatore o introdotte dall’interpretazione tassativizzante della giurisprudenza, non è, invero, incompatibile con la provvisorietà della cognizione e con la strutturale incompletezza del quadro cognitorio proprio della sede cautelare, ma postula pur sempre che il giudice, alla stregua degli elementi indiziari disponibili e dei canoni di valutazione della prova in sede cautelare, possa ritenere sussistente una qualificata probabilità di colpevolezza anche in relazione a questo elemento del reato.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2/10/2024.