Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/10/2024 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, il Tribunale di Palermo ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 21 settembre 2024, con la quale lo stesso aveva disposto la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico, per il reato di cui all’art. commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione a fini di spaccio di 21
panetti di hashish per un peso complessivo di kg 28,836, con l’esclusione della contestata aggravante dell’ingente quantità.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità (art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990), applicando all’indagato la misura custodia carceraria.
Avverso l’ordinanza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Quanto alla ritenuta ingente quantità dello stupefacente, la difesa rileva la violazione dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che non era stato effettuato un accertamento tossicologico del principio attivo sul quantitativo sequestrato, nonché del fatto che l’indagato guidava in mezzo dotato di doppio fondo ad apetura meccanica, ma non suo, del cui contenuto poteva essere all’oscuro.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si denuncia l’erronea applicazione della legge penale quanto alla scelta della misura carceraria, in presenza di un soggetto incensurato, dotato di lecita occupazione lavorativa, convivente con persona incensurata e che ha tenuto un comportamento processuale adeguato. Mancherebbe nell’ordinanza il riferimento a presupposti concreti ed attuali riferibili a un pericolo di reiterazione del reato, in presenza di una condotta al più occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che la difesa trascura il fatto che, nella fase cautelare, al fine di verificare l’ingente quantità dello stupefacente, secondo lo standard di gravità indiziaria applicabile, non è necessario che si proceda ad accertamenti tossicologici più approfonditi del narcotest, ben potendosi far riferimento in via esclusiva al peso oggettivamente notevole dalla sostanza · sequestrata (Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Rv. 286840 – 01). Nel caso di specie, secondo la prognosi del Tribunale, è del tutto ragionevole ritenere che il principio attivo contenuto nei panetti sequestrati sia superiore a 2 kg, soglia indicata come parametro di riferimento dalla Corte di cassazione per l’hashish. Deve ricordarsi, infatti, che, in tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014,
n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarm . ente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME. Dunque, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005).
A fronte della corretta motivazione dell’ordinanza – che considera globalmente il dato quantitativo e le modalità di trasporto dello stupefacente, indice di particolari pericolosità del soggetto fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, sopra richiamati- la ricostruzione difensiva si risolve in una valutazione alternativa del compendio indiziario, del tutto sganciata dalla sua effettiva consistenza.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è anche esso inammissibile, perché si sostanzia in una richiesta di rivalutazione degli indizi, non riconducibile alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Anche a prescindere da ciò, deve rilevarsi come la motivazione del provvedimento sia pienamente logica e coerente, laddove evidenzia, a fronte dello stato di incensuratezza deF soggetto, il particolare allarme rappresentato dalla sua condotta, caratterizzata da un ingente quantitativo di hashish e da modalità certamente professionali, concretizzatesi nel trasporto attraverso un’auto dotata di un doppio fondo appositamente creato. L’uso di un tale mezzo rappresenta il grave indizio di un legame con organizzazioni dedite al commercio di sostanze stupefacenti nel territorio su larga scala; mentre la notevole spregiudicatezza dimostrata dall’indagato rende inadeguato il regime autocustodiale, seppure assistito da dispositivi elettronici di controllo, che potrebbero prevenire la sua fuga, ma non certamente la reiterazione di reati di questo tipo.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esecuz.
cod. proc. pen.
Così deciso il 29/01/2025