Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – ha confermato la sentenza pronunciata il 29 novembre 2021 dal Tribunale di Bolzano. NOME COGNOME è stato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver trasportato nella cabina di un autoarticolato 23 panetti di sostanza contenente cocaina per un peso totale di grammi 23.023,5 con percentuale media di principio attivo oscillante tra 1’89 e il 76% (In Vipiteno il 10 luglio 2021).
COGNOME ricorre contro la sentenza della Corte di appello articolando tre motivi. Col primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R, n. 309/90. Si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito a inescusabile negligenza l’eventuale ignoranza da parte dell’imputato dell’ingente quantità della sostanza, sol perché la stessa era collocata nella cabina dell’autoarticolato in buste visibili, illogicamente sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto aprire il contenuto delle buste al fine di verificarne il contenuto. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state ritenute applicabili le attenuanti generiche. Si duole che la sentenza impugnata abbia sostenuto, con argomentazione congetturale, che COGNOME sarebbe collegato ad un «canale di traffico consistente» e osserva che, con argomentazione manifestamente illogica, la Corte territoriale ha stigmatizzato il fatto che l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata determinata la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione della quantità della sostanza trasportata, già valutata ai fini dell’applicazione della aggravante. Lamenta inoltre che, ai fini della determinazione della pena, sia stato ancora una volta stigmatizzato l’esercizio del diritto al silenzio.
Con memoria del 7 aprile 2024, la difesa ha insistito per l’accoglimento del primo motivo sottolineando che l’accertamento delle condizioni richieste per l’imputabilità soggettiva dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 deve essere svolto con particolare accuratezza.
Nel ritenere sussistente l’aggravante, la Corte territoriale ha sottolineato che la sostanza stupefacente era custodita nella cabina dell’autoarticolato in un luogo visibile ed era suddivisa in tre sacchetti (poi risultati contenere – come si evince dalla lettura del capo di imputazione – rispettivamente nove, otto e sei panetti). Ne profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell’aver ritenuto tale circostanza indicativa della consapevolezza da parte dell’imputato di detenere una quantità ingente di sostanza stupefacente tanto più che – come i giudici di merito hanno sottolineato – non è controverso che COGNOME fosse consapevole di trasportare cocaina. La difesa contesta tali conclusioni, ma non spiega perché sarebbe illogico aver ritenuto che, avendo accettato di trasportare cocaina, COGNOME poteva rendersi conto della ingente quantità della sostanza constatando che era stata suddivisa in tre sacchetti. Non spiega inoltre perché sarebbe illogico aver osservato che l’imputato aveva immediata disponibilità delle tre buste e dunque poteva aprirle e verificarne il contenuto ciò che non sarebbe stato esigibile se il materiale fosse stato occultato in un luogo a lui inaccessibile.
Quanto al secondo motivo, si deve osservare che il ricorrente invoca la applicazione delle attenuanti generiche senza indicare le ragioni per le quali l’imputato ne sarebbe meritevole. Basta ricordare allora che, per giurisprudenza costante, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento
senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, COGNOME, Rv. 182959). A ciò deve aggiungersi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; COGNOME, Rv. 259899).
Se è vero, dunque, che «la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità» (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778), è pur vero che, nel caso di specie, il diniego del beneficio è stato congruamente motivato con riferimento alla gravità del fatto che, non illogicamente (tenuto conto della quantità della sostanza e del suo valore), è stato ritenuto significativo di un inserimento non occasionale in ambiente criminoso dedito al traffico di stupefacenti.
La pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto e dell’elevato grado di purezza della sostanza oltre che per l’atteggiamento non collaborativo mantenuto dall’imputato. Tale ultimo riferimento può essere idealmente eliminato senza che per questo la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio risulti carente. Si osserva in proposito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve a relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale e nel caso di spcie la pena inflitta è di gran lunga inferiore a tale misura media (sull’argomento: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197).
In conclusione, i motivi di ricorso non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 d 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE Rv. 282949). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 GLYPH A
Il Consigliere estensore
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