Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/3/2023 il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto (capo a) p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110 c.p., 73 comma 1, 4 e 6, 80 comma 2 D.P.R.309/90, poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro e con gli imputati non ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P.R. 809190: 1. coltivavano in una porzione di terreno sito in località ricadente in INDIRIZZO del INDIRIZZO di Cardeto nelle immediate vicinanze della contrada Embrisi del Comune di Montebello Jonico, un numero di circa 117 piante di canapa – da cui era estraibile una quantità di principio attivo pari a 1.187.841 grammi di tetracannabinolo corrispondenti a 47514 dosi medie singole – che alimentavano mediante impianti di irrigazione e concime; 2. altresì, coltivavano in una porzione di terreno sita in località Ponticello – frazione di Santa Venere, non meglio determinata, una piantagione, da cui estraevano circa 50 Kg. di rami di piantine di cannabis – da cui era estraibile una quantità di principio attivo pari a circa 1.648.232 milligrammi, corrispondenti a 185929 dosi medie singole – che riponevano in una stalla in uso ai fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME, disposte su quattro filari posti ad essiccare attraverso ventilazione forzata tramite due ventilatori elettrici ed una stufetta elettrica. Restando il fatto aggravato ai sensi dell’art. 73 comma 6 D.P.R. 309190, in quanto commesso da tre o più persone in concorso tra loro, nonché aggravato ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.P.R. 309190, in quanto il fatto riguardava ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope. Accertato in Reggio Calabria in data 29.09.2022.
Con la sentenza di cui sopra COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza proponevano appello, tra gli altri, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducendo che: 1. che l’aggravante di cui all’art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90 dovesse essere esclusa; 2. che le circostanze attenuanti generiche erano state ingiustamente negate; 3. che la pena era eccessiva.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23/11/2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME in anni due e mesi sei di reclusione e C 4.000 di multa, revocando l’interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata agli imputati e confermando nel resto la sentenza impugnata. –
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comune difensore, con due
separati atti (identici, fatta eccezione per una leggera differenza alle pagg. 7 di ciascuno riguardante il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 30/90 e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, a fronte del lieve superamento del limite quantitativo elaborato dalla giurisprudenza, facendo riferimento al solo dato ponderale, omettendo di valutare le altre circostanze del caso concreto, il riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell’ordine pubblico.
Viene trascritto il motivo di appello sul punto e si sostiene che la motivazione impugnata non soddisfi tutti i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ritenere integrata la circostanza aggravante dell’ingente quantità. Infatti, allorché la Corte territoriale ha riconosciuto l’errore commesso dal Gup in relazione alla quantità di sostanza stupefacente sequestrata -e che quindi il quantitativo complessivo di principio attivo fosse corrispondente a circa 2,8 chilogrammi- costituiva un preciso onere motivazionale, a fronte del modesto superamento dei limiti soglia di due chilogrammi, indicare le altre circostanze concrete del caso. Ciò con particolare riferimento alla pericolosità della condotta a livello di potenziale compromissione della salute e dell’ordine pubblico, idonea a giustificare l’applicazione della contestata aggravante, così come richiesto dalle sezioni unite Biondi e COGNOME. Tali pronunce -si ricorda- hanno chiarito che se il mancato superamento del valore soglia determina per certo l’esclusione dell’aggravante, il superamento dello stesso valore non integra automaticamente l’aggravante, perché residua in capo al giudice del merito un onere di valutazione – e quindi di motivazione- sulle circostanze del caso concreto in riferimento ai parametri sopra ricordati.
La stringata motivazione del provvedimento impugnato lascerebbe, invece, intendere che so sia fatto riferimento al solo parametro quantitativo.
Con un secondo motivo si lamentano per entrambi gli imputati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ci si duole che il costrutto motivazionale offerto dai secondi giudici sul punto si riduca a un mero richiamo delle ragioni specificate dal Gup in termini di diniego, senza offrire adeguata risposta alle argomentazioni sollevate dalla difesa.
Si lamenta che la Corte territoriale giustifichi il diniego dei benefici enfatizzando, da un lato, le caratteristiche della condotta-antigiuridicità intrinseche e le potenzialità lesive dell’azione delittuosa, e sminuendo, dall’altro, gli aspetti positivi
concernenti la personalità del reo (incensuratezza e attività collaborativa già emersi nel giudizio di primo grado).
In uno dei due ricorsi si sottolinea la collaborazione offerta dagli imputati richiamata a pagina 47 della sentenza del GUP.
Quelbkdella Corte territoriale sul punto sarebbe una motivazione del tutto carente, oltre che erronea in diritto, in quanto, se è vero che il giudice può limitarsi a prendere in esame tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, è altrettanto vero che, ove ritenga di esclude la nneritevolezza di altri emersi nel corso del giudizio ha l’obbligo di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’insuffi cienza, in tal senso viene richiamato il dictum di Sez. 5 n. 7562/2013.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Il coincidente contenuto dei ricorsi ne consente la trattazione unitaria.
Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte reggina ha correttamente motivato la conferma della ritenuta aggravante dell’ingente quantità.
Già il giudice di primo grado, sul punto, con una pronuncia la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, pur errando nell’indicazione del quantitativo, aveva evidenziato che le dimensioni delle coltivazioni, la quantità e qualità delle piante (200, alte rigogliose, con le tipiche infiorescenze, sottoposte a taglio e raccolta perché giunte a maturazione), tali da evidenziare una ingente capacità produttiva di sostanza stupefacente, oltre che escludere in
radice che la coltivazione fosse destinata in via esclusiva all’uso personale, portavano a ritenere configurabile, come risultante dall’accertamento tecnico compiuto, la sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/90 dell’ingente quantità.
Si tratta, dunque, di argomentazioni non fondate esclusivamente sul dato statistico, nel solco della giurisprudenza dio legittimità richiamata nella sentenza di primo grado. E, a fronte di motivi di appello del tutto assertivi (cfr. atto di appello del 10/7/2013 a firma dell’AVV_NOTAIO) i giudici del gravame del merito richiamano conferentemente il recente dictum di Sez. 6, n. 49119 del 15/11/2022, Mancuso, Rv. 284566 – 01, secondo cui in tema di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va valutata formulando un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio prudenziale imposto dalla natura proiettiva ditale giudizio (conf. Sez. 3, n. 39018 del 18/04/2018, Lin, Rv. 273917 – 01).
Correttamente, pertanto, si è ritenuto che i parametri orientativi fissati da Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01 COGNOME vanno, quindi, riferiti alla potenzialità produttiva dell’accertata coltivazione.
Ebbene, nella sentenza impugnata si dà atto che nella specie il fatto contestato consiste in un’attività di coltivazione posta in essere dagli imputati in due contesti apparentemente diversi. Dopo la constatazione della coltivazione di cui al capo A), n. 1, infatti, sono state rinvenute, in un luogo di pertinenza dei due COGNOME, piante di canapa indiana in fase di essiccazione. E anche a ritenere provato, sulla base delle dichiarazioni degli imputati e in linea con il capo di imputazione, che tale prodotto derivasse da una coltivazione effettuata in un terreno diverso dal primo -si legge in sentenza- l’attività di coltivazione, comunque posta in essere nello stesso contesto temporale e in un ambito territoriale prossimo, deve essere unitariamente valutata, Ciò posto, pur riconoscendo l’errore del capo di imputazione relativo al quantitativo di principio attivo ricavabile dalla coltivazione (1187841 milligrammi, e non grammi), la somma di tale quantitativo a quello ricavabile dalle piante messe a essiccare (1648232 milligrammi) supera ampiamente il limite di 2 chilogrammi fissato dalla citata pronuncia delle SS.UU.
Dunque, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, la Corte territoriale, attraverso la valutazione unitaria del fatto, comunque possibile stante il carattere orientativo dei parametri giurisprudenziali (l’estensione, il livello di strutturazione della coltivazione e l’incontrovertibile supera mento, peraltro sensibile -diversamente da quanto si opina in ricorso- della soglia
di principio attivo), e, dunque, previa la verifica, in concreto, dell’offensività dell condotta, ha motivatamente ritenuto di confermare l’aggravante dell’ingente quantità.
Manifestamente infondati sono anche i motivi relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha confermato, a fronte della ritenuta irrilevanza dello stato di incensuratezza degli imputati, della circostanza che la confessione è intervenuta a fronte di elementi già accertati, e per contro della gravità della condotta, rendendo un giudizio di fatto supportato da motivazione congrua e non contraddittoria, insindacabile in questa sede.
In particolare, in sentenza, si evidenzia che l’attività di coltivazione, per un’estensione significativa, ha connotazioni di intrinseca gravità, trattandosi di condotta che presuppone la permanenza del proposito criminoso in un arco temporale relativamente lungo. E che difettano, per il resto, elementi di rilievo che possano essere valutati in favore degli imputati.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024 Il Cqfiigliere est GLYPH ore