Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato a NARDODIPACE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a SERRA SAN COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
(1-Liztre·.· Gefl) conclude per il rigetto dei ricorsi.
difiazscrre3
E’ presente per l’avvocato COGNOME del foro di PALMI difensore di NOME COGNOME NOME, il sostituto processuale avvocato COGNOME NOME stesso foro, come da delega orale. Il difensore presente dopo aver precisato che nelle more del ricorso NOME COGNOME NOME ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari, insiste per il resto nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che rigettato le richieste di riesame da essi proposte avverso l’ordinanza con c Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 24 ottobre 20 applicava a costoro la misura cautelare della custodia in carcere, per il delit illecita detenzione a fini di spaccio di 23,300 chilogrammi di sostanza stupefacen di tipo marijuana. Per tale reato, i predetti, unitamente ai loro concorr venivano arrestati in flagranza in data 20/10/2023; con la convalida dell’arre era contestualmente disposta l’anzidetta misura cautelare.
2. Il ricorso di NOME consta di due motivi:
2.1.Con il primo, si deduce illogicità, contraddittorietà e carenza d motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 otto 1990, n. 309. Principale error in iudicando è costituito dall’automatismo con cui dal mero dato numerico – di 23,2 kg di sostanza stupefacente, di cui ancora a oggi non si conosce con esattezza e precisione principio attivo – ha evi l’inserimento dell’indagato nella catena illecita della produzione e nel traffi stupefacente, senza che a questa considerazione faccia seguito alcun riscontr valido e concreto. Il Tribunale poi ritiene integrata la circostanza aggravante implicitamente nutrendo dei dubbi, conseguendone la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il principio delle Sezion Unite ‘COGNOME‘, per il quale i parametri numerici individuati per ciascuna sosta non determinano di per sé automaticamente, se superati, la configurabilit dell’aggravante. Ciò vieppiù ove si consideri che la quantità di denaro rinvenu indosso all’indagato capovolge la tesi accusatoria, rivelandosi incompatibile considerazione di quel contante come provento della vendita dello stupefacente, atteso che lo stesso era riposto nei sacchi;
2.2. Vizio di motivazione in ordine all’art. 274 cod. proc. pen., per essere s completamente omesso un vaglio preciso in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto, il ricorrente lamenta l’appiattimento del Giudice del ries sulle valutazioni addotte nel provvedimento impugnato, caratterizzato da formule di stile e da una motivazione meramente apparente: il collegamento con circuiti d spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata, costituisce u mera congettura avulsa da qualsivoglia elemento di prova. Un giudizio prognostico potrebbe trovare esito positivo, tenuto conto del breve arco temporale in c risulterebbe essersi dipanato il rapporto del prevenuto con i coindagati, de circostanza per cui i contatti con gli stessi sarebbero ad oggi nulli per via
reclusione carceraria, dell’assenza di interessenze economiche, nonché dell personalità del ricorrente, soggetto incensurato. Si reputano idonei gli ar domiciliari, anche con l’ausilio di dispositivi e elettronici.
Il ricorso di COGNOME NOME consta di un solo motivo con cui si deducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine a sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente esclude la sussistenza di a esigenza cautelare, evidenziando invece come il coindagato COGNOME NOME, a differenza degli altri tre soggetti arrestati, sia stato sottoposto agli domiciliari, nonostante il terreno in cui sarebbe stata rinvenuta parte d sostanza stupefacente e ove la stessa sarebbe stata coltivata fosse di sua esclu proprietà. Eventuali iniziative volte all’inquinamento probatoriolla reiteraz del reato ben potrebbero essere realizzate proprio dal COGNOME NOMENOME La decision del Tribunale appare illogica e contraddittoria, laddove vengono utilizzati a car degli indagati taluni elementi per avvalorare prima una tesi e poi u assolutamente contraria. La difesa ricorda inoltre di avere sollecitato il Tribu ad escludere la configurabilità della contestata circostanza aggravante, anc mediante una propria consulenza tecnica che ridimensionava le capacità droganti della sostanza vegetale sottoposta a sequestro; il principio attivo avrebbe dato contenuto in percentuale notevolmente inferiore rispetto alla soglia indicata da giurisprudenza maggioritaria a fini del riconoscimento dell’anzidetta aggravante Di tale elaborato, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha tenuto alcun cont ricorrente lamenta infine che, a distanza di due mesi e mezzo dal suo arresto, n si sia ancora provveduto a sottoporre ad analisi di laboratorio la sostanza vege sottoposta a sequestro. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Occorre preliminarmente dare atto che, in sede di udienza, il difensore di NOME COGNOME ha riferito che, nel tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e l’odierna udienza, il prevenuto ha ottenuto gli arresti domicil rappresentando in conseguenza il venir meno dell’interesse dell’indagato su punto. Il Collegio precisa che l’avvenuta sostituzione della misura non comport però l’eventuale rinuncia al ricorso, atteso che tale atto richiede la manifesta
inequivocabile della volontà dell’interessato espressa personalmente o per mezzo de procuratore speciale, evenienza che non ricorre nel caso di specie.
Entrambi i ricorsi lamentano la ritenuta sussistenza dell’aggravan contestata e la motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
3.1. Quanto all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, gio ricordare che a questa Corte di legittimità spetta unicamente il compito verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni ch allo stato attuale, l’hanno indotto a ritenerla sussistente, controlla congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del dir che governano l’apprezzamento della gravità indiziaria. Il controllo di logic peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
Tanto premesso, il Collegio osserva che il conflitto interpretativo cui riferimento il ricorrente è stato superato dal recente insegnamento delle Sezio Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME NOME Cesare Rv. 279005), a mente del quale “In tema di stupefacenti, per l’individuazione del soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quant continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore m tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del maggio 2012, COGNOME” (in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precis che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di nor ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi).
Ciò detto, il Tribunale del riesame, reputando dirimente l’apprezzamento circa l quantità di stupefacente rinvenuto (quasi 23,2 chilogrammi), e facendo corrett applicazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite COGNOME, ha affermato che, per potersi ritenere la contestata aggravante, è sufficiente un principio attivo al pari a due chilogrammi, verosimilmente presente nel quantitative sequestrato. Ha altresì osservato che, indipendentemente dall’acquisizione dei dati inerenti principio attivo ricavabile dalla sostanza, il peso di 23,2 chilogrammi di sosta sequestrata «permette di ritenere che dalla stessa sia possibile ricavare un’ing quantità di dosi e che l’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 309 del 1990 de essere allo stato attuale confermata». Sul punto, i ricorrenti invocano accertamento che afferisce alla fase dibattimentale, trascurando di considerar
che non viene qui in rilievo il parametro di valutazione della responsabilità pen dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, ma unicamente la gravità indiziaria (sotto specifico profilo dell’aggravante di cui si tratta), per la cui valutazione l’a comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l’art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede precisione e concordanza degli indizi.
3.2. Quanto alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, occorre ricorda che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revision degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compre l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguat trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile d giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al Tribunale riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicam significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risu cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cf Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
Ciò detto, il Collegio rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribuna Reggio Calabria ha offerto una motivazione diffusa, congrua e non manifestamente illogica. Ha, invero, condiviso il giudizio di pericolosità sociale degli ind espresso dal Gip, in particolare rilevando le modalità professionali della condot tali da non poterla considerare occasionale o episodica; il trasporto della mariju effettuato mediante un sistema a protezione tipo staffetta; il sicuro collegame con circuiti di spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzat in questo senso deponendo il silenzio serbato da NOME COGNOME NOME alla richiesta del Gip di riferire l’identità degli altri soggetti coinvolti; quantitativo di droga che, nella natura di infiorescenza, avrebbe comportato necessità di una lavorazione, al contempo dimostrando un collegamento con il mercato dei produttori, dei soggetti che lavorano tale sostanza e degli acquire al minuto. Congetturale e, comunque, irrilevante in questa sede il richiamo genericamente formulato nel ricorso di COGNOME NOME, alla situazione cautelar di un coindagato.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 marzo 2024