Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Cor di appello di Bologna ha affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 73, comma e quarto, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio ingenti quantitativi di sost stupefacente di diverso tipo (ketamina, cocaina, marijuana, hashish e metamfetamina, con la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. 309/1990 per la sol ketamina.
1 Il ricorrente lamenta, con GLYPH co motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della ingente quant evidenziando l’erroneità della valutazione fondata sul solo dato ponderale quantitati qualitativo costituito dal superamento del limite soglia e dalla percentuale di principio attiv il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordi trattamento sanzionatorio, essendosi il giudice allontanato dal minimo edittale, nonché eccessivo aumento per il reato in continuazione in ragione del cospicuo quantitativo di hashi detenuto, sebbene lo stupefacente fosse in buona parte destinato al consumo personale del medesimo ricorrente e della sua compagna, anche ella coimputata nell’odierno procedimento.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendo nuova valutazione di ammissibilità del ricorso e la riassegnazione ad altra Sezione.
In ordine alla prima doglianza, si osserva che sono stati rinvenuti grammi 9.144 nett ketamina, con principio attivo del 12,73%, pari a 1.955,70 grammi, idonei al confezionamento di 6.159 dosi medie singole. Trattasi di quantitativi certamente tali da rispondere alle indic fornite da Sez. U, 24/05/2012, n. 36258, COGNOME, Rv. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l’aggravante in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M 11/04/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quanto ta quantità sia superata. In proposito, il giudice a quo, nel ritenere integratala circo aggravante, ha richiamato il valore soglia per la ketamina indicato nel D.M. 11/04/2006, p a 900 milligrammi, e il limite al di sotto del quale la circostanza aggravante non si config grammi 1800 (200 per 900 milligrammi).
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel discostarsi dal minimo edittale, alla del fatto e alla capacità a delinquere del ricorrente, desunta dagli importanti quantit sostanze stupefacenti appartenenti alla prima tabella, dall’intensità del dolo, dalla vast traffico illecito e dall’inserimento del ricorrente in un circuito delinquenziale. Il giudice altresì l’aumento a titolo di concorso con il reato di cui all’art 73, comma quarto, d.P.R.309
congruo ed adeguato in ragione del cospicuo quantitativo di hashish detenuto, con principi attivo superiore alla media.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente