Ingente quantità di stupefacenti: la Cassazione conferma l’aggravante
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di detenzione di droga, chiarendo i confini per l’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità stupefacenti. La decisione sottolinea come la valutazione del quantitativo di principio attivo sia centrale e come i ricorsi basati su mere contestazioni fattuali siano destinati all’inammissibilità in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna era aggravata ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990, proprio a causa della notevole quantità di droga sequestrata.
Nello specifico, le analisi avevano rilevato la presenza di un totale di 4.425,878 grammi di principio attivo (Delta-9-THC) in due reperti, a cui si aggiungevano altri 20,345 grammi rinvenuti nella marijuana. L’imputato, attraverso il suo ricorso, contestava la correttezza di tale valutazione, sostenendo che non si potesse configurare l’aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto si limitavano a contestare l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito, senza sollevare reali questioni di diritto.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i criteri per l’ingente quantità stupefacenti
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la nozione di ingente quantità stupefacenti sia stata correttamente applicata al caso di specie.
La Corte ha richiamato un importante precedente giurisprudenziale (Cass. n. 49366/2018) per ribadire i criteri orientativi. Per le droghe di tipo “hashish”, l’aggravante non è di norma configurabile se la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) stabilito dal D.M. 11 aprile 2006. Tuttavia, quando tale soglia viene superata, la valutazione resta discrezionale per il giudice di merito, che deve considerare tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso esaminato, il quantitativo di principio attivo era talmente elevato da giustificare pienamente, e senza illogicità manifesta, l’applicazione dell’aggravante. La gravità del fatto, desunta proprio dall’enorme quantità, è stata inoltre considerata ostativa a un bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale degli stupefacenti: la valutazione dell’ingente quantità si basa su dati oggettivi, primo fra tutti il quantitativo di principio attivo, e su una valutazione del giudice di merito che, se logicamente motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Questa pronuncia serve da monito: le strategie difensive che mirano a una semplice riconsiderazione delle prove quantitative, senza sollevare vizi di legittimità, hanno scarsissime probabilità di successo davanti alla Suprema Corte. La configurazione dell’aggravante dell’ingente quantità ha conseguenze pesantissime sul trattamento sanzionatorio, rendendo fondamentale un’analisi accurata dei dati fin dalle prime fasi del procedimento.
Quando si configura l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti?
Si configura quando la quantità di principio attivo è così elevata da superare in modo significativo i limiti stabiliti. Per le droghe leggere come l’hashish, la giurisprudenza indica come riferimento il superamento di 4000 volte il valore-soglia giornaliero, fermo restando il potere discrezionale del giudice nel valutare il caso concreto.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della quantità di droga?
No, se la contestazione si limita a una critica della valutazione dei fatti (una “mera doglianza in punto di fatto”) compiuta dal giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o giuridicamente errata, non per riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 18/04/1958
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Avola; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla condotta di detenzione a fini di cessione e le cui caratteristiche (si tratta di gr. 4.425,878 di principio attivo Delta-9-THC contenuto nei due reperti oltre a gr. 20,345 del medesimo principio ricavabile dalla marijuana) sono state correttamente ricondottf alla nozione di ingente quantità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l’aggravante in quanto, a fronte del possesso di Kg. 11,0690 di sostanza stupefacente, il principio attivo era risultato essere pari a 1,7 Kg. In motivazione la Corte ha chiarito che l’applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento del d. m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “droghe leggere” aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.). (Sez. 4, Sentenza n. 49366 del 19/07/2018, Rv. 274038). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata sono rilevanti, nel ragionamento seguito dalla Corte di merito, ai fini dell’apprezzamento della gravità del fatto ritenuta ostativa al bilanciamento, con prevalenza delle attenuanti generiche che, pertanto, è stato motivato, con apprezzamento non manifestamente illogico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La Consigliera COGNOME
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La Pres ente