Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/06/1995
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza dell’11/6/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 12/5/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della ingente quantità, che la sentenza avrebbe individuato in violazione dei canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità, e dunque valutando soltanto il dato ponderale.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha non solo richiamato la costante e condivisa giurisprudenza in materia, ma ne ha fatto corretta applicazione, valorizzando il dato quantitativo in ragione della sua rilevantissima portata: il ricorrente, in particolare, era stato trovato in possesso di 29,7 chili lordi di hashish e di 25.5 chili lordi di marijuana, con principio attivo pari, rispettivamente, a 5.881.534,6 mg. e di 1.576.681,3 mg. così da poter ricavare 235.261,4 dosi di hashish e 63.067,2 dosi di marijuana.
3.1. Rilevato che, con congrua motivazione, la Corte di appello ha dunque confermato l’aggravante della ingente quantità di stupefacente, in adesione al principio, qui da ribadire, secondo cui per la configurabilità della stessa può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta (per tutte, Sez. 3, n. 20017 del 20/3/2024, COGNOME, Rv. 286378). Un principio che, all’evidenza, non si pone affatto in contrasto – come invece contestato – con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia, secondo cui per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME. (Sez. U, n. 14722 del 30/1/2020, COGNOME, Rv. 279005: in applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il
valore – soglia di 500 milligrammi. Limite, come indicato, ampiamente superato nel caso di specie).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
sigliere estensore
Il Presidente