Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23991 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Cinquefrondi il 19/07/2004
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza custodiale emessa il 7 marzo 2025 dal GIP del Tribunale di Castrovillari nei confronti dell’indagato per il reato di cui agli artt. 73-80, comm 2, d.P.R. 309/90, in particolare, per detenzione in concorso di kg 4,880 di eroina, suddivisi in 9 panetti occultati sotto il sedile dell’autovettura da lui condotta, c l’aggravante dell’ingente quantità.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1.Con il primo denuncia la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 90 e plurimi vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante, ritenuta anche in assenza di verifica del principio attivo, non essendo sufficiente il solo dato ponderale della sostanza stupefacente.
1.2. Con il secondo motivo si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui reputa che il COGNOME stesse trasportando la sostanza nell’ambito di una più complessa rete criminale, nonostante le ammissioni dell’indagato depongano per il ruolo marginale di corriere, peraltro, inconsapevole dell’esatto quantitativo trasportato.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per avere il Tribunale reso una motivazione sganciata dagli elementi in atti, dai quali risulta che il ricorrente si fermò immediatamente e non si sottrasse al controllo, ammise di essere stato costretto da esigenze economiche e di essere pentito, ma il Tribunale ha valutato unicamente la gravità del fatto e ritenuto in modo apodittico che fosse inserito in una rete criminale con la quale occorreva troncare i contatti.
1.4. Con il quarto motivo censura la motivazione in punto di adeguatezza della misura, non avendo il Tribunale chiarito la ragione per la quale il pericolo di reiterazione non poteva essere fronteggiato con misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati nonché reiterativi di censure alle quali è stata già fornita corretta risposta dal Tribunale.
Quanto alla contestazione della configurabilità dell’aggravante nel caso di specie in mancanza di perizia che stimi del principio attivo, l’ordinanza ha reso risposta esaustiva e corretta in linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale può ritenersi configurabile l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. “droghe pesanti”, a 2.000 volte e, per le cd. “droghe leggere”, a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016 (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005; Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286840;
Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279512 che, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (cd. droga parlata), afferma che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore- soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore).
Alla luce di tali coordinate il quantitativo in sequestro è stato correttamente ritenuto ingente, trattandosi di soglia superiore a duemila volte il valore massimo fissato per l’eroina in 750 milligrammi e al numero di dosi ricavabili, stimate, con interpretazione più favorevole, in 4.800 dosi se pari ad un grammo ciascuna.
2.2. Si osserva, peraltro, che il motivo di censura non è sorretto da un interesse concreto e attuale, atteso che l’eventuale esclusione dell’aggravante in oggetto non avrebbe alcuna incidenza sui presupposti della misura cautelare e sui termini di durata della stessa (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489).
Inammissibili sono anche le censure in punto di esigenze cautelari, trattabili congiuntamente a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce massimo rilievo alla gravità del fatto, al numero di dosi ricavabili e al volume di profitto ricavabile dalla commercializzazione delle stesse, certamente allarmante per le modalità del fatto e per la spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente, evidentemente ritenuto affidabile da coloro che gli hanno affidato il trasporto di un carico così prezioso.
Correttamente è stata esclusa l’occasionalità del fatto per l’evidente collegamento con soggetti gravitanti in circuiti criminali di rilievo e per l prognosi di recidiva formulata e non esclusa, anzi, viepiù rafforzata dalle dedotte esigenze economiche del ricorrente, che impongono il presidio cautelare più rigoroso per evitare il concreto rischio di ricaduta nel reato e la ripresa di contatt con l’ambiente del narcotraffico.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 4 giugno 2025