Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24-02-2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2023, la Corte ci appello di Lecce confermava la decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce aveva condannato NOME alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lui contestato per aver illecitamente detenuto 5,60 chili di marijuana, 23,6 chili di hashish e ulteriori 12 grammi di marijuana e 0,25 grammi di cocaina; fatto accertato in Lequile e Lecce il 18 febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi immune da censure l’applicazione dell’aggravante ex art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte territoriale, all’esito di un percorso motivazionale non illogico, ha ritenuto corretto l’accertamento tecnico compiuto dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha provveduto a pesare le due confezioni di marijuana utilizzate per le
analisi, avvalendosi di una bilancia tecnica, determinando un peso netto di grammi 999,67 per la prima confezione e di 522,31 grammi per la seconda, pesando inoltre, con una bilancia analitica, le sei confezioni di hashish utilizzate per le analisi, determinando così un peso netto, rispettivamente, di grammi 99,732, di grammi 99,591, di grammi 98,593, di grammi 99,484, di grammi 97,610 e di grammi 97,964, non essendosi affatto in presenza di un numero esiguo di campioni, che invece sono risultati proporzionati alla quantità complessiva di sostanza stupefacente e alle diverse tipologie di confezionamento. La metodologia seguita dal AVV_NOTAIO del P.M. si è dunque rivelata idonea a ridurre i pur fisiologici margini di errore insiti inevitabilmente in una verifica genere. Di qui la coerente valutazione di non indispensabilità di un accertamento peritale, che avrebbe avuto finalità essenzialmente esplorative, a fronte di una verifica compiuta nel rispetto dei parametri di cui all’art. 87 del d.P.R. n. 309 del 1990, che non impone affatto di analizzare l’intera sostanza sequestrata.
1.2. Ciò posto, i giudici di appello, nel recepire e nello sviluppare le considerazioni del G.U.P., hanno sottolineato che, rispetto allo stupefacente trovato nella disponibilità di NOME, il tasso soglia non è stato superato di poco, ma di quasi 200 grammi, venendo dunque m rilievo un grave pericolo per la salute pubblica, stante anche l’elevato numero di dosi ricavabili (pari a 87.792), con conseguente possibilità di soddisfare le richieste di moltissimi consumatori. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabil dell’aggravante dell’ingente quantità non presta il fianco alle obiezioni difensive, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente COGNOME, con cui è stato affermato che l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente COGNOME; con quest’ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltr la quale è configurabile l’aggravante dell’ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012.
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Si è altresì ribadito nella sentenza “COGNOME” che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza “COGNOME” per l’individuazione del limite minimo dell’ingente quantità, come era stato già affermato in tale pronuncia, non determina automaticamente la sussistenza dell’ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo, come appunto è avvenuto nella vicenda in esame, alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell’ordine pubblico.
Ne consegue che non vi è spazio per l’accoglimento delle doglianze sollevate, che invero, oltre a riproporre temi già adeguatamente affrontati nella pronuncia impugnata, sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a fronte di un apparato argorrientativo scevro da profili di irrazionalità. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/01/2024