Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38200 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1447/2025
NOME COGNOME
CC – 21/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Fier (Albania) il DATA_NASCITA
avverso lÕordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza limitatamente allÕaggravante dellÕart. 80, co.2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato lÕordinanza emessa in data 23 giugno 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i seguenti reati: capo 1) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per la cessione a Malo Arjan di sette panetti da un chilogrammo ciascuno di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di sette chilogrammi (il 21 giugno 2025);
capo 2) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per il trasporto e detenzione di due panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina per un totale di due chilogrammi, nonchŽ di un altro chilo e mezzo della stessa tipologia di sostanza rinvenuta sempre allÕinterno della sua autovettura (il 21 giugno 2025).
DallÕordinanza impugnata emerge che la sostanza stupefacente in totale detenuta da NOME era pari a 11,350 chili lordi, di cui 7 ceduti a Malo il giorno dellÕarresto e gli altri rinvenuti nella autovettura, perquisita subito dopo la cessione.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso chiedendo lÕannullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta aggravante dellÕingente quantitˆ, in mancanza dellÕaccertamento peritale sulla quantitˆ di principio attivo e grado di purezza della sostanza sequestrata, dovendosi tenere conto altres’ del peso degli involucri di plastica da computare ai fini del calcolo del peso lordo e del quantitativo medio di purezza che statisticamente per la cocaina è attorno al 50%.
1. Il ricorso è inammissibile.
Si deve ricordare che secondo la richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, lÕaggravante della ingente quantitˆ, di cui allÕart. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è Çdi normaÈ ravvisabile quando la quantitˆ sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore Ð soglia detenibile per presunto uso personale), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantitˆ sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150).
LÕanzidetta misura cautelare è stata confermata in sede di riesame con il riconoscimento dellÕaggravante dellÕingente quantitativo unicamente per il capo 1) ed esclusa per il capo 2), in ragione del peso lordo e del presumibile superamento della soglia di kg 1,5 (mg 1.500.000) di principio attivo in applicazione del criterio di calcolo fissato dalla sopra richiamata sentenza COGNOME delle Sezioni Unite per lÕaggravante dellÕingente quantitˆ, che, con riferimento alla cocaina risulta pari a duemila volte il valore-soglia di 750 mg, e quindi pari a mg 1.500.000 (corrispondente a 10 mila dosi, calcolando mg. 150 per singola dose).
La motivazione dellÕordinanza sulla quale si regge il superamento della soglia di mg. 1.500.000 di principio attivo, pur in assenza e in attesa dei risultati della disposta consulenza tecnica per la verifica del grado di purezza dello stupefacente in sequestro, non pu˜ ritenersi illogica, nŽ viziata da alcun travisamento delle risultanze probatorie.
Secondo lÕordinanza impugnata il confezionamento in ÒpanettiÓ da un chilo ciascuno per un quantitativo lordo di circa 7 chilogrammi Ð con riferimento al solo capo 1 Ð e tenuto conto delle modalitˆ del trasporto della sostanza e della intervenuta cessione di una parte di essa, rende altamente probabile che si tratti di sostanza non ancora ÒtagliataÓ, ovvero non ancora miscelata con altre sostanze utili a diminuirne il grado percentuale di purezza, e quindi con un peso complessivo di principio attivo senzÕaltro superiore alla predetta soglia di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura (mg 1.500.000).
Nello stesso ricorso in modo contraddittorio si assume che la cocaina secondo le emergenze statistiche della media dei sequestri operati sul mercato illegale potrebbe avere una percentuale di purezza del 50%.
Giˆ il riferimento a questo dato rende palese che trattandosi di un quantitativo di cocaina del peso lordo di circa 7 chilogrammi, il peso del principio attivo sarebbe pari a circa tre chilogrammi e mezzo (la metˆ), senza che possa assumere rilievo il peso degli involucri di plastica, certamente irrisorio rispetto al preponderante peso del quantitativo di sostanza contenuta al loro interno.
Inoltre, pur non essendo oggetto di ricorso, va osservato che la valutazione separata dei due quantitativi pari a oltre dieci chili di cocaina, detenuta dallÕimputato nel corso del trasporto in macchina e di cui 7 chili sono stati poi oggetto di cessione, non appare corretta, perchŽ il peso della sostanza andrebbe considerato in riferimento allÕunico fatto di detenzione e trasporto di cocaina, con eventuale assorbimento della condotta di cessione di una parte del carico, perchŽ avvenuta nel medesimo contesto spazio temporale.
Si deve al riguardo ribadire in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che la ricorrenza della circostanza aggravante della ingente quantitˆ va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che la stessa sia configurabile in ragione della sommatoria dei quantitativi di volta in volta singolarmente detenuti, a meno che non sia possibile identificare una condotta antecedente unica, avente ad oggetto lÕintero quantitativo, successivamente frazionato in quote distinte (Sez. 4, n. 27736 del 11/04/2014, S., Rv. 261058).
Dalla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME