Ingente quantità: i limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione dell’aggravante dell’ingente quantità rappresenta uno dei temi più complessi nel diritto penale degli stupefacenti. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata sulla validità dei ricorsi che contestano il profilo soggettivo di tale aggravante, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
Il caso e l’aggravante dell’ingente quantità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado, il quale contestava l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del D.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, il profilo soggettivo legato alla detenzione di un quantitativo massiccio di sostanze non era stato adeguatamente provato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorso non introducesse elementi di novità, limitandosi a riproporre le medesime censure già ampiamente discusse e risolte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
Il ragionamento inferenziale dei giudici
Un punto centrale della decisione riguarda la validità del ragionamento inferenziale utilizzato dai giudici di merito. Quando le prove non sono dirette, il giudice può risalire alla consapevolezza e alla volontà del reo attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata definita puntuale e lineare, rendendo superfluo ogni ulteriore intervento censorio.
Le conseguenze della inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità comporta effetti immediati e onerosi per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’ordinamento prevede sanzioni pecuniarie volte a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario. La parte soccombente è stata infatti condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura ripetitiva delle doglianze espresse nel ricorso. I giudici hanno chiarito che, qualora una sentenza di merito sia sorretta da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, la contestazione generica o la semplice riproposizione di tesi già respinte non può trovare accoglimento in sede di legittimità. L’analisi del profilo soggettivo dell’aggravante dell’ingente quantità era stata condotta correttamente, rispettando i canoni di razionalità richiesti dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve necessariamente confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, offrendo argomentazioni che ne scalfiscano la tenuta logica o giuridica. La mera divergenza interpretativa sui fatti, specialmente in presenza di un quadro probatorio solido relativo all’ingente quantità, conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Quando scatta l’aggravante dell’ingente quantità?
L’aggravante scatta quando il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato supera notevolmente i limiti tabellari, indicando una destinazione al mercato su vasta scala.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare specificamente i punti della nuova sentenza.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle ammende?
Comporta l’obbligo di versare una somma di denaro allo Stato, solitamente tra i mille e i tremila euro, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1751 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
Inati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura – inerente il pro soggettivo sotteso alla applicabilità dell’aggravante dell’ingente quantità ex art 80 comma 2 TUS giiata e disattesa con argomentazione puntuale e lineare dal giudice di merito sulla base di u ;.- giomento infere.nziaie che non merita critiche ( pagina 3, dal secondo capoverso)
– ::evato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c n .
P.Q.M.
il ricorso e condanna a ricorrente ai pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. inanuissibile deciso il 19 dicembre 2022.