Ingente quantità e ricorso in Cassazione: i limiti del giudizio
L’applicazione dell’aggravante della ingente quantità nel settore degli stupefacenti rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale moderno. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la corretta qualificazione del reato e la concessione delle attenuanti, ribadendo principi fondamentali sulla natura del ricorso di legittimità.
Il caso e la contestazione sulla ingente quantità
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte di Appello, che aveva confermato la responsabilità penale includendo l’aggravante prevista dall’articolo 80 del Testo Unico Stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso basandosi su due pilastri: la contestazione della ingente quantità della sostanza e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la prospettiva difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi a disposizione per escludere l’aggravante o per mitigare la pena.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che le doglianze espresse dalla difesa non introducevano nuovi elementi di diritto, ma si limitavano a riproporre le medesime critiche già sollevate e risolte nei precedenti gradi di giudizio. In sede di Cassazione, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se la motivazione fornita dai giudici di merito risulta logica, coerente e priva di errori giuridici.
Il rigetto delle attenuanti generiche
Oltre alla questione della ingente quantità, il ricorso puntava a ottenere le attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha ampi poteri discrezionali nel negarle, purché fornisca una spiegazione puntuale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata ritenuta immune da vizi logici, avendo analizzato correttamente il profilo del reo e la gravità della condotta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché i motivi erano meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto alle emergenze acquisite. Non sono state riscontrate manifesti incongruenze logiche nella valutazione della quantità della sostanza, che giustificava pienamente l’aggravante contestata. La Cassazione ha dunque ribadito che, in presenza di una motivazione solida nel merito, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento comportano pesanti conseguenze per il ricorrente. Oltre alla conferma della pena stabilita in appello, l’inammissibilità del ricorso trascina con sé l’obbligo di rifondere le spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su violazioni di legge concrete, evitando la semplice reiterazione di argomenti fattuali già respinti, specialmente in temi delicati come quello della ingente quantità.
Cosa comporta l’aggravante della ingente quantità?
Comporta un aumento rilevante della pena quando il quantitativo di droga sequestrato supera sensibilmente i limiti medi, indicando un mercato di ampie dimensioni.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi non sono previsti dalla legge, sono generici o si limitano a ripetere contestazioni sui fatti già decise nei gradi precedenti.
Quali sono i costi di un ricorso perso in Cassazione?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7016 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7016 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, riguardant corrette valutazioni rese nel ritenere sussistenza l’aggravante dell’ingente quantità previs dall’ari 80, comma 2, Tus e nell’escludere le generiche, aspetti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al port delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.