Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cinquefrondi COGNOME NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Milano
avverso la sentenza in data 20/05/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendola rettifica della pena detentiva, quanto a COGNOME, e il rigetto dei ricorsi nel resto; letta la memoria difensiva inviata nell’interesse di COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo le pene inflitte, quella del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 6 novembre 2024, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di detenzione illegale di ingenti
quantitativi di sostanze stupefacente del tipo hashish e marijuana nonché di un quantitativo di cocaina e COGNOME anche del delitto di detenzione di armi con matricola abrasa e di ricettazione delle stesse armi.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità.
La valutazione era fatta dai Giudici di merito sulla base di un criterio puramente matematico, riferito al principio attivo, senza considerare che il quantitativo di marijuana non soddisfaceva il parametro, corrispondente a 4.000 volte il quantitativo corrispondente alla dose media giornaliera, e che quanto all’hashish non era ravvisabile un peso lordo corrispondente a quello preso in considerazione dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME e comunque non era stato dato conto degli ulteriori elementi necessari per inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito del paradigma dell’ingente quantità, anche alla luce del mercato di riferimento.
Ed ancora non era stata fornita motivazione in ordine al coefficiente psicologico della consapevolezza o della colpevole ignoranza che deve sussistere al fine di poter applicare la contestata aggravante.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Corte non aveva calibrato la pena in relazione alla gravità del reato anche attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificate dagli elementi posti in evidenza in ordine all’assenza di precedenti e al comportamento processuale.
Inoltre, era incorsa in un errato calcolo, avendo determinato la pena complessiva in anni sette mesi cinque, anziché in anni sette e mesi quattro, conseguendone una pena ridotta a seguito della riduzione per il rito.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.
La Corte non aveva debitamente giustificato la confisca del denaro rinvenuto nell’abitazione coniugale e non nell’appartamento in cui era stata rinvenuta la sostanza stupefacente.
Non era stato considerato che risultava dagli atti che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa e solo dal marzo 2023 fino al maggio 2024 era stato percettore di NASPI.
La somma proveniva da regalie per il Sacramento del Battesimo cui era stata sottoposta in Calabria la figlia del ricorrente, pochi giorni prima dell’accertamento, risultando peraltro documentazione attestante il Battesimo e lo svolgimento del
relativo banchetto, anche a non voler considerare le dichiarazioni dei parenti intervenuti, che avevano fatto riferimento alle regalie.
Non vi era prova di illecita accumulazione patrimoniale, anche perché era stata contestata solo la condotta di detenzione e non poteva ravvisarsi un profitto suscettibile di confisca in stretto rapporto di pertinenzialità con il reato.
Peraltro, era stata fornita opportuna giustificazione delle somme rinvenute anche alla luce delle dichiarazioni pervenute dagli stretti invitati.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità.
La Corte, soffermatasi sul profilo oggettivo, non aveva affrontato il profilo soggettivo in merito alla consapevolezza da parte del ricorrente della quantità della sostanza e del relativo principio attivo, anche considerando il modesto importo della somma sequestrata al ricorrente e l’esito negativo della perquisizione personale e domiciliare.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte aveva negato le attenuanti invocate senza spiegare la relativa ragione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi, salva la rettifica della pena, irrogata a COGNOME, da computarsi in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Nell’interesse di COGNOME è stata inviata una memoria difensiva, nella quale si deduce l’assenza del coefficiente psicologico alla base dell’applicazione dell’aggravante e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato in ordine alla commisurazione della pena, risultando inammissibile nel resto.
Parimenti inammissibile risulta il ricorso di COGNOME.
Relativamente all’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, la Corte territoriale ha valorizzato il dato ponderale
riferito al quantitativo di hashish rinvenuto, il cui principio attivo è risultato n complesso superiore a tre chilogrammi, a fronte di un peso lordo superiore a undici chilogrammi, sufficiente per la preparazione di 142.000 dosi teoriche, dovendosi inoltre aggiungere il quantitativo di marijuana, il cui principio attivo è risultat sufficiente per la preparazione di 8.400 dosi teoriche, e quello di cocaina, corrispondente ad un peso lordo di grammi 103.
Orbene con riguardo alla droga leggera del tipo hashish sono stati riscontrati i parametri valorizzati, ai fini della configurabilità dell’aggravante, dall giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, che, nel confermare il canone di valutazione formulato da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, ha fatto riferimento alla disponibilità di droghe leggere in misura corrispondente a 4000 volte il valore soglia di 500 grammi, per un totale di due chilogrammi): ma la Corte territoriale non si è limitata al dato matematico, avendo invece valutato il complesso dell’attività illecita imputabile ai ricorrenti, connotata da un vasto traffico di stupefacenti, attestato dalla disponibilità di plurime specie di stupefacenti nonché da appunti manoscritti dai quali emergeva la redditività giornaliera dell’attività di spaccio, connotata dunque da elevata offensività, corrispondente alla ratio giustificativa dell’aggravante.
Il motivo di ricorso proposto sul punto nell’interesse di COGNOME non si confronta con tale analisi e si risolve in una contestazione generica, oltre che manifestamente infondata nella parte in cui cerca di valorizzare il quantitativo lordo, costituente invece solo un profilo secondario rispetto al dato corrispondente al principio attivo, destinato a conferire ex se rilievo al dato matematico, inquadrato nel giudizio di offensività della condotta.
3. Relativamente al coefficiente psicologico richiesto ai fini dell’applicazione dell’aggravante, il motivo di ricorso di COGNOME e il primo motivo del ricorso di COGNOME risultano ancora una volta generici e manifestamente infondati, in quanto non si misurano con il corretto inquadramento del tema, incentrato sulla verifica della consapevolezza o quanto meno della colpevole ignoranza del dato, agli effetti dell’art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, RAGIONE_SOCIALE Lulzim, Rv. 283209 – 01).
Ed invero la Corte territoriale ha argomentato non illogicamente in ordine agli elementi dai quali risultava la piena condivisione del traffico di stupefacenti da parte dei due ricorrenti e conseguentemente la consapevolezza da parte di essi dei quantitativi di droga di cui avevano disponibilità, risultando coerente l’assunto che essi avessero contezza o dovessero comunque parimenti avvedersi dell’entità del principio attivo, calato nel quadro del traffico di stupefacenti che ad essi faceva
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capo, anche con la disponibilità di un appartamento costituente principale luogo di deposito.
Relativamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso di COGNOME è fondato nella parte in cui si segnala un errore di calcolo: va infatti rimarcato che, seguendo il computo operato dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto addivenirsi, relativamente alla pena detentiva, al totale di anni sette e mesi quattro, pena che, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., deve essere dunque rideterminata in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre alla multa di euro 21.000,00, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua.
Il ricorso risulta inammissibile in ordine al parametro di valutazione utilizzato dalla Corte, che ha non arbitrariamente escluso le attenuanti generiche, a fronte degli elementi di segno diverso posti in evidenza, non risultando per contro sufficiente l’assenza di precedenti e il comportamento processuale, a ben guardare risoltosi, come rilevato dalla Corte, nell’ammissione, peraltro non totale, di quanto era evidente, in quanto già emerso a seguito di perquisizione.
Altrettanto deve dirsi con riguardo al secondo motivo di COGNOME, che non pone in evidenza profili di arbitrarietà della valutazione della Corte, che nel dar conto del canone di giudizio, incentrato su modesti aumenti per la continuazione, non ha riconosciuto le attenuanti generiche, relativamente alle quali nell’interesse di COGNOME non era stato formulato specifico motivo di appello ed era stata presentata generica richiesta in sede di conclusioni, all’evidenza assorbita dalla valutazione formulata circa la gravità del fatto e del contesto operativo, in assenza di elementi di segno contrario.
Venendo infine al terzo motivo nell’interesse di COGNOME, riguardante la confisca, lo stesso è manifestamente infondato nella parte in cui segnala che formava oggetto di imputazione solo la condotta di mera detenzione di stupefacenti, in tal modo non considerandosi il disposto dell’art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990, che richiama l’art. 240-bis cod. pen. in tema di confisca allargata per sproporzione.
Il motivo risulta inoltre aspecifico in relazione alla valutazione operata dai Giudici di merito, che hanno ritenuto in concreto ingiustificata la disponibilità di una somma cospicua da parte di soggetto disoccupato, che aveva semmai cercato di correlare l’attività illecita alla propria inadeguata condizione reddituale, e che hanno ritenuto indimostrata una diversa provenienza di quella somma, implausibilmente ricondotta a regalie conseguenti al Battesimo della figlia: sul punto si rileva che il ricorrente ha invocato ancora un volta dichiarazioni rese da
invitati, che i giudici di merito avevano dichiarato inutilizzabili, profilo con il qua il ric1. Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo le pene inflitte, quella del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 6 novembre 2024, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di detenzione illegale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacente del tipo hashish e marijuana nonché di un quantitativo di cocaina e COGNOME anche del delitto di detenzione di armi con matricola abrasa e di ricettazione delle stesse armi.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità.
La valutazione era fatta dai Giudici di merito sulla base di un criterio puramente matematico, riferito al principio attivo, senza considerare che il quantitativo di marijuana non soddisfaceva il parametro, corrispondente a 4.000 volte il quantitativo corrispondente alla dose media giornaliera, e che quanto all’hashish non era ravvisabile un peso lordo corrispondente a quello preso in considerazione dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME e comunque non era stato dato conto degli ulteriori elementi necessari per inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito del paradigma dell’ingente quantità, anche alla luce del mercato di riferimento.
Ed ancora non era stata fornita motivazione in ordine al coefficiente psicologico della consapevolezza o della colpevole ignoranza che deve sussistere al fine di poter applicare la contestata aggravante.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Corte non aveva calibrato la pena in relazione alla gravità del reato anche attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificate dagli elementi posti in evidenza in ordine all’assenza di precedenti e al comportamento processuale.
Inoltre, era incorsa in un errato calcolo, avendo determinato la pena complessiva in anni sette mesi cinque, anziché in anni sette e mesi quattro, conseguendone una pena ridotta a seguito della riduzione per il rito.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.
La Corte non aveva debitamente giustificato la confisca del denaro rinvenuto nell’abitazione coniugale e non nell’appartamento in cui era stata rinvenuta la sostanza stu pefa certe.
Non era stato considerato che risultava dagli atti che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa e solo dal marzo 2023 fino al maggio 2024 era stato percettore di NASPI.
La somma proveniva da regalie per il Sacramento del Battesimo cui era stata sottoposta in Calabria la figlia del ricorrente, pochi giorni prima dell’accertamento, risultando peraltro documentazione attestante il Battesimo e lo svolgimento del relativo banchetto, anche a non voler considerare le dichiarazioni dei parenti intervenuti, che avevano fatto riferimento alle regalie.
Non vi era prova di illecita accumulazione patrimoniale, anche perché era stata contestata solo la condotta di detenzione e non poteva ravvisarsi un profitto suscettibile di confisca in stretto rapporto di pertinenzialità con il reato.
Peraltro, era stata fornita opportuna giustificazione delle somme rinvenute anche alla luce delle dichiarazioni pervenute dagli stretti invitati.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità.
La Corte, soffermatasi sul profilo oggettivo, non aveva affrontato il profilo soggettivo in merito alla consapevolezza da parte del ricorrente della quantità della sostanza e del relativo principio attivo, anche considerando il modesto importo della somma sequestrata al ricorrente e l’esito negativo della perquisizione personale e domiciliare.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte aveva negato le attenuanti invocate senza spiegare la relativa ragione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi, salva la rettifica della pena, irrogata a COGNOME, da computarsi in ann quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Nell’interesse di COGNOME è stata inviata una memoria difensiva, nella quale si deduce l’assenza del coefficiente psicologico alla base dell’applicazione dell’aggravante e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
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Il ricorso di COGNOME è fondato in ordine alla commisurazione della pena, risultando inammissibile nel resto.
Parimenti inammissibile risulta il ricorso di COGNOME.
Relativamente all’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, la Corte territoriale ha valorizzato il dato ponderale riferito al quantitativo di hashish rinvenuto, il cui principio attivo è risultato complesso superiore a tre chilogrammi, a fronte di un peso lordo superiore a undici chilogrammi, sufficiente per la preparazione di 142.000 dosi teoriche, dovendosi inoltre aggiungere il quantitativo di marijuana, il cui principio attivo è risulta sufficiente per la preparazione di 8.400 dosi teoriche, e quello di cocaina, corrispondente ad un peso lordo di grammi 103.
Orbene con riguardo alla droga leggera del tipo hashish sono stati riscontrati i parametri valorizzati, ai fini della configurabilità dell’aggravante, dal giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, che, nel confermare il canone di valutazione formulato da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, ha fatto riferimento alla disponibilità di droghe leggere in misura corrispondente a 4000 volte il valore soglia di 500 grammi, per un totale di due chilogrammi): ma la Corte territoriale non si è limitata al dato matematico, avendo invece valutato il complesso dell’attività illecita imputabile ai ricorrenti, connotata da un vasto traffico di stupefacenti, attestato dalla disponibilità di plurime specie di stupefacenti nonché da appunti manoscritti dai quali emergeva la redditività giornaliera dell’attività di spaccio, connotata dunque da elevata offensività, corrispondente alla ratio giustificativa dell’aggravante.
Il motivo di ricorso proposto sul punto nell’interesse di COGNOME non si confronta con tale analisi e si risolve in una contestazione generica, oltre che manifestamente infondata nella parte in cui cerca di valorizzare il quantitativo lordo, costituente invece solo un profilo secondario rispetto al dato corrispondente al principio attivo, destinato a conferire ex se rilievo al dato matematico, inquadrato nel giudizio di offensività della condotta.
Relativamente al coefficiente psicologico richiesto ai fini dell’applicazione dell’aggravante, il motivo di ricorso di COGNOME e il primo motivo del ricorso di COGNOME risultano ancora una volta generici e manifestamente infondati, in quanto non si misurano con il corretto inquadramento del tema, incentrato sulla verifica della consapevolezza o quanto meno della colpevole ignoranza del dato, agli effetti dell’art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, RAGIONE_SOCIALE Lulzim, Rv. 283209 – 01).
Ed invero la Corte territoriale ha argomentato non illogicamente in ordine agli elementi dai quali risultava la piena condivisione del traffico di stupefacenti da parte dei due ricorrenti e conseguentemente la consapevolezza da parte di essi dei quantitativi di droga di cui avevano disponibilità, risultando coerente l’assunto che essi avessero contezza o dovessero comunque parimenti avvedersi dell’entità del principio attivo, calato nel quadro del traffico di stupefacenti che ad essi faceva capo, anche con la disponibilità di un appartamento costituente principale luogo di deposito.
Relativamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso di COGNOME è fondato nella parte in cui si segnala un errore di calcolo: va infatti rimarcato che, seguendo il computo operato dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto addivenirsi, relativamente alla pena detentiva, al totale di anni sette e mesi quattro, pena che, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., deve essere dunque rideterminata in anni quattro mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre alla multa di euro 21.000,00, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua.
Il ricorso risulta inammissibile in ordine al parametro di valutazione utilizzato dalla Corte, che ha non arbitrariamente escluso le attenuanti generiche, a fronte degli elementi di segno diverso posti in evidenza, non risultando per contro sufficiente l’assenza di precedenti e il comportamento processuale, a ben guardare risoltosi, come rilevato dalla Corte, nell’ammissione, peraltro non totale, di quanto era evidente, in quanto già emerso a seguito di perquisizione.
Altrettanto deve dirsi con riguardo al secondo motivo di COGNOME, che non pone in evidenza profili di arbitrarietà della valutazione della Corte, che nel dar conto del canone di giudizio, incentrato su modesti aumenti per la continuazione, non ha riconosciuto le attenuanti generiche, relativamente alle quali nell’interesse di COGNOME non era stato formulato specifico motivo di appello ed era stata presentata generica richiesta in sede di conclusioni, all’evidenza assorbita dalla valutazione formulata circa la gravità del fatto e del contesto operativo, in assenza di elementi di segno contrario.
Venendo infine al terzo motivo nell’interesse di COGNOME, riguardante la confisca, lo stesso è manifestamente infondato nella parte in cui segnala che formava oggetto di imputazione solo la condotta di mera detenzione di stupefacenti, in tal modo non considerandosi il disposto dell’art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990, che richiama l’art. 240-bis cod. pen. in tema di confisca allargata per sproporzione.
Il motivo risulta inoltre aspecifico in relazione alla valutazione operata dai Giudici di merito, che hanno ritenuto in concreto ingiustificata la disponibilità di una somma cospicua da parte di soggetto disoccupato, che aveva semmai cercato di correlare l’attività illecita alla propria inadeguata condizione reddituale, e che hanno ritenuto indimostrata una diversa provenienza di quella somma, implausibilmente ricondotta a regalie conseguenti al Battesimo della figlia: sul punto si rileva che il ricorrente ha invocato ancora un volta dichiarazioni rese da invitati, che i giudici di merito avevano dichiarato inutilizzabili, profilo con il qu il ricorrente ha omesso di confrontarsi.
6. In conclusione, salvo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, relativamente alla pena, da rideterminarsi nella misura indicata, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna del solo COGNOME al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P Q M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena che ridetermina in anni quattro, mesi died, giorni venti di reclusione ed euro 21.000 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il suo ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2025 orrente ha omesso di confrontarsi.
6. In conclusione, salvo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, relativamente alla pena, da rideterminarsi nella misura indicata, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna del solo COGNOME al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena che ridetermina in anni quattro, mesi dieci, giorni vent reclusione ed euro 21.000 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il suo ricor
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.