Ingente quantità: i criteri della Cassazione per il traffico di droga
L’applicazione dell’aggravante della ingente quantità rappresenta uno dei temi più complessi nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i confini di questa circostanza, confermando la condanna per un imputato coinvolto nel traffico di eroina.
L’analisi dei fatti e il sequestro
Il caso trae origine dal sequestro di un quantitativo significativo di sostanza stupefacente. Nello specifico, le autorità hanno rinvenuto oltre due chilogrammi di principio attivo di eroina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati numerosi telefoni cellulari e una somma in contanti pari a 20.000 euro. Questi elementi hanno indotto i giudici di merito a ritenere che l’attività non fosse isolata, ma inserita in un contesto di criminalità organizzata ben strutturato.
La decisione sulla ingente quantità
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, che contestava l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha operato correttamente seguendo i criteri consolidati della giurisprudenza di legittimità. La valutazione della ingente quantità non si limita al mero dato ponderale, ma deve considerare il peso complessivo del principio attivo e le modalità del fatto.
Il ruolo della criminalità organizzata
Un punto centrale della decisione riguarda i collegamenti con la criminalità organizzata. La disponibilità di molteplici strumenti di comunicazione e di ingenti somme di denaro contante costituisce un indicatore oggettivo della gravità della condotta. Questi fattori, uniti al dato quantitativo della droga, giustificano un trattamento sanzionatorio più severo, in linea con le finalità di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti su larga scala.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla puntualità dell’argomentazione fornita nei gradi di merito. I giudici hanno vagliato il peso dell’eroina sequestrata alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite, che fissano le soglie oltre le quali la quantità di droga può essere definita ingente. La presenza di oltre due chilogrammi di principio attivo supera ampiamente tali parametri. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza di nuovi elementi critici idonei a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, portando alla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione verso la Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento confermano un orientamento rigoroso: quando il quantitativo di stupefacente è elevato e sussistono indizi di una gestione professionale del traffico, l’aggravante della ingente quantità è inevitabile. Per i soggetti coinvolti, ciò significa affrontare pene sensibilmente più alte e una minore flessibilità nel trattamento sanzionatorio. La sentenza funge da monito sulla rilevanza probatoria non solo della sostanza, ma anche degli strumenti logistici e finanziari rinvenuti durante le indagini.
Quando scatta l’aggravante della ingente quantità nel traffico di droga?
L’aggravante scatta quando il quantitativo di principio attivo supera le soglie stabilite dalla giurisprudenza, valutando anche il contesto organizzativo del reato.
Quali elementi oltre al peso della droga influenzano la condanna?
Il giudice valuta il possesso di ingenti somme di denaro contante, la disponibilità di numerosi telefoni e i legami con organizzazioni criminali.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, solitamente tra i 1000 e i 3000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39630 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per il trattamento sanzionatorio, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l’applicazione dell’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo eroina (oltre due chilogrammi di principio attivo) ed i collegamenti con la criminalità organizzata (per i riferimenti alla disponibilità di numerosi telefoni cellulari ed alla consistente somma di denaro in contanti (20 mila euro), elementi comunque considerati anche ai fini del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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