Ingente Quantità Droga: La Cassazione Ribadisce i Criteri e Dichiara un Ricorso Inammissibile
L’aggravante per ingente quantità droga rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 767/2024) torna sul tema, confermando i principi consolidati e chiarendo, ancora una volta, i parametri quantitativi per la sua applicazione, specialmente con riferimento alle cosiddette “droghe leggere”. La pronuncia offre spunti importanti per comprendere la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali anche a fronte delle riforme legislative.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro l’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’ingente quantità della sostanza illecitamente detenuta. L’argomento difensivo si basava su un’interpretazione della normativa che la Suprema Corte ha, tuttavia, giudicato in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità consolidata.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Conferma dei Principi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda specifica, ma si concentra sulla palese erroneità dei motivi di ricorso. La Corte ha colto l’occasione per ribadire la validità dei criteri ermeneutici stabiliti in passato dalle Sezioni Unite, fulcro dell’interpretazione giuridica in materia.
Le Motivazioni: I Criteri Stabili per l’Ingente Quantità Droga
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni, dove la Corte ripercorre i principi cardine per l’individuazione della soglia che fa scattare l’aggravante. La Suprema Corte ha richiamato due sentenze fondamentali delle Sezioni Unite (la n. 36258/2012, Biondi, e la più recente n. 14722/2020, Polito), sottolineando come i criteri in esse fissati continuino a essere validi.
Questi criteri si basano sul rapporto tra la quantità di principio attivo e il valore massimo tabellarmente detenibile. In particolare, per le cosiddette “droghe leggere”, la giurisprudenza ha chiarito che l’aggravante dell’ingente quantità droga non è di norma ravvisabile quando il quantitativo di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi. Tale valore corrisponde a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi. Questa specificazione è nata per rendere omogenei i principi anche dopo le modifiche normative che avevano temporaneamente innalzato il quantitativo massimo giornaliero detenibile.
La Corte ha inoltre precisato che questi parametri rimangono validi anche a seguito della riforma operata nel 2014 (d.l. n. 36/2014, convertito in legge n. 79/2014), a dimostrazione della solidità e della stabilità dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza conferma che la valutazione dell’ingente quantità droga non è lasciata alla discrezionalità del giudice, ma è ancorata a parametri oggettivi e consolidati, volti a garantire certezza del diritto. Per gli operatori del settore, è un monito sulla necessità di fondare i ricorsi su argomentazioni solide e non in contrasto con gli orientamenti stabili della giurisprudenza di legittimità.
Quando si configura l’aggravante della ingente quantità di droga per le “droghe leggere”?
Di norma, l’aggravante non è ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi, valore che corrisponde a 4000 volte la soglia di 500 milligrammi di principio attivo.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata dal giudice (in questo caso, 3.000 euro).
I criteri per definire l’ingente quantità di droga sono cambiati dopo la riforma del 2014?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile, fissati dalle Sezioni Unite nel 2012, continuano ad essere validi anche successivamente alla riforma legislativa del 2014.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SULMONA il 17/07/2001
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, deduce l’erronea applicazion della legge penale con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell’ingente quantità dell droga illecitamente detenuta;
Considerato che si tratta di motivo manifestamente infondato in quanto – a tacer d’altro – prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidat giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150; recente, v. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005, ove si è chiarito che p l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ing quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i crite basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenib fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME, precisandosi che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 v valore – soglia di 500 milligrammi, e ciò al fine di rendere omogeneo il principio affermato da Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento del d.m. agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “droghe leggere” aveva innalzato il quantitati massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella mis di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.