Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, deduce l’erronea applicazion della legge penale con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell’ingente quantità dell droga illecitamente detenuta;
Considerato che si tratta di motivo manifestamente infondato in quanto – a tacer d’altro – prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidat giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150; recente, v. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005, ove si è chiarito che p l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ing quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i crite basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenib fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME, precisandosi che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 v valore – soglia di 500 milligrammi, e ciò al fine di rendere omogeneo il principio affermato da Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento del d.m. agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “droghe leggere” aveva innalzato il quantitati massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella mis di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.