Ingente Quantità di Stupefacenti: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Ripetitivo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti, stabilendo un principio processuale importante: un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione sottolinea la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, con la quale un imputato veniva ritenuto responsabile per la detenzione di un quantitativo di stupefacenti particolarmente rilevante. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando specificamente il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità, prevista dall’art. 80, comma 2, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990).
Le doglianze del ricorrente si concentravano su due profili: quello oggettivo, relativo alla qualificazione della quantità come ‘ingente’, e quello soggettivo, concernente l’elemento psicologico, ovvero la consapevolezza da parte dell’imputato di detenere una quantità così elevata di sostanza.
La Questione dell’Ingente Quantità e la Ripetitività del Ricorso
Il fulcro della questione portata dinanzi alla Suprema Corte riguardava la validità dei motivi di ricorso. L’imputato, tramite il suo difensore, insisteva nel negare la sussistenza dell’aggravante, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente né la quantità effettiva né la sua consapevolezza. Tuttavia, la Cassazione ha operato un’analisi puramente processuale, senza entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si basa su un principio consolidato: i motivi di ricorso erano una semplice riproduzione di identiche censure già adeguatamente analizzate e confutate dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva già preso in esame il dato determinante, sia qualitativo che quantitativo, dello stupefacente sequestrato, quantificato in ben 34.349 dosi medie singole (D.S.M.). Questo dato, secondo la Corte d’Appello, era di per sé sufficiente a non far sorgere alcun dubbio sulla piena consapevolezza dell’imputato di detenere un’ingente quantità di droga. Di fronte a una motivazione così chiara e logicamente argomentata, il ricorso in Cassazione, non introducendo nuovi e specifici vizi di legittimità, è stato considerato meramente ripetitivo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un importante principio del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio nel merito. È necessario che i motivi di impugnazione denuncino vizi specifici della sentenza impugnata (come violazioni di legge o vizi logici della motivazione) e non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche pertinenti e non su una sterile reiterazione di argomenti già respinti.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse censure e motivi già esaminati e adeguatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Come viene valutata la consapevolezza dell’imputato riguardo all’ingente quantità di stupefacente?
La consapevolezza può essere desunta da dati oggettivi, come il dato qualitativo e quantitativo della sostanza. In questa ordinanza, la Corte ha confermato che una quantità pari a 34.349 dosi medie singole era un dato talmente determinante da non far sorgere dubbi sulla consapevolezza dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato a MACERATA il 17/07/1991
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME e i motivi nuovi del difensore trasmessi in data 9 agosto 20 con cui insiste nell’accoglimento dei motivi in ordine alla ritenuta aggravate di cui all’a comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura l’aggravante dell’ingente quantità anche sott il profilo dell’elemento psicologico, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutat dalla Corte di appello che ha preso atto (pag. 7) del determinante dato qualitativo quantitativo afferente allo stupefacente (34.349 D.S.M.), ritenuto tale da non far sorgere dubb in ordine alla consapevolezza della detenzione dell’ingente quantità dello stupefacente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.