Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 19/12/1970 NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 26/12/1964
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale locale, concesse le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 30/1990 per avere detenuto all’interno di uno zaino sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di kg 3,232 con principio attivo pari all’84% corrispondente a kg 2,714 di cocaina pura; è stata confermata la sentenza di primo grado nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto oltre lo stupefacente rinvenuto nello zaino dell’Imbastaro anche di quello occultato nella cantina della sua abitazione del peso di kg 2,262.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidato a due motivi con i quali si lamenta: 1) violazione di legge in relazione all’art. 80 co. 2 d.P.R. 309/1990 avendo, i giudici di secondo grado, nonostante l’espresso motivo di gravame, ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante solo sul presupposto del dato quantitativo senza contestualizzare realmente il dato nella fattispecie giudicata: l’incensuratezza, essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, avere un figlio adolescente e una moglie che svolge regolarmente attività lavorativa oltre che l’assenza di un qualsiasi elemento che lasciasse presagire una attività organizzata. A ciò aggiunge che i quattro chilogrammi di principio attivo, avuto riguardo alla circostanza che i fatti si sono svolti nel cuore della Magliana, zona assai popolosa e ad altissima densità criminale, non incidono sulla compromissione della salute e dell’ordine pubblico. 2) Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 69 cod. proc. pen. Secondo la difesa il giudice in maniera contraddittoria ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
3. E’ stato, altresì, proposto ricorso nell’interesse di COGNOME con motivo unico con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ritenuta solo sul presupposto del superamento del quantitativo indicato dalla giurisprudenza riconoscere la circostanza aggravante senza, peraltro, che fosse provato che detta circostanza aggravante fosse conosciuta dall’imputato o ignorata per colpa.
4. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto ai motivi proposti da entrambi gli imputati con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 va rammentato che gli stessi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Sul punto, quest’ultima risulta, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, la configurabilità dell’aggrJvante dell’ingente quantità è stata adeguatamente motivata, sia con riferimento al dato oggettivo del superamento di oltre 2000 volte il valore soglia previsto per le c.d. “droghe pesanti”, sia con riferimento alle modalità della condotta degli imputati.
E’ stato rilevato che COGNOME ha ammesso la detenzione dell’intero quantitativo della cocaina pari a complessivi kg 4,219 dai quali erano ricavabili 28.131 dosi medie singole (ossia tanto quella rinvenuta nello zaino dell’Imbastaro quanto quella rinvenuta nella cantina della propria abitazione). E’ stato con motivazione esente da censure la Corte territoriale ha osservato che «secondo la comune esperienza un quantitativo di così ingente valore non viene affidato a una persona non del tutto inserita nel contesto criminale di riferimento» precisando, altresì, che prescinde dalla valutazione della circostanza aggravante in parola, la considerazione circa la natura organizzata o meno dell’attività delittuosa.
Quanto a COGNOME la Corte territoriale pur avendo ritenuto che di non potergli attribuire la detenzione della cocaina occultata nella cantina dello COGNOME (nella quale non risultava che COGNOME si fosse mai recato) ha comunque rilevato che il quantitativo di kg 3,232 rinvenuto nel suo zaino configurasse di per sé la circostanza aggravante in quanto superiore al limite previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME” non mancando di rilevare che si trattava di un dato rilevante sul bene della salute pubblica e sulla copertura di una o più piazze di spaccio. E’ stato posto l’accento sulla circostanza del verosimile inserimento nel contesto criminale di riferimento in ragione della cocaina affidata.
Del resto, è noto che, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell’agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l’esistenza, essendo sufficiente che egli l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).
Con motivazione esente da censure la Corte territoriale ha rigettato la richiesta volta ad ottenere nei confronti dello Scarabotti, il riconoscimento delle
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circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza alla contestata aggravante ponendo l’accento sul dato ponderale. E’ noto che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, peraltro, in questo caso in termini di prevalenza, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025
NOME
COGNOME