Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11412 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA 31 COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ikin. %0/RG 27690
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggrav ex art. 80 cit. d.P.R.
Il ricorso – affidato a quattro motivi, con cui si contesta l’an della responsabilità configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell’attività di coltivazione delle piantagi marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.)
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del t aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.
All’inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il r ricorsci e condanna clel ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/ 2026.
Il Prede
NOME“cci relli
26
Futize.
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