Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45725 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BINA] COGNOME (CUI 01I2EBA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale NOME COGNOME è stato condannato per la fattispecie di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’accertata aggravante dell’ingente quantità.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fonda tt su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono violazione di legge (art. 59, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e 80 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché vizio motivazionale cumulativo per non aver il giudice di merito motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, con riferimento alla conoscenza o conoscibilità della stessa da parte dell’imputato, né valorizzato, al fine dell’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il processo cli rieducazione intrapreso da NOME COGNOME e la raggiunta consapevolezza del disvalore del precedente agire delittuoso.
Il ricorrente prospetta altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 24, comma 1, lett. C, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 e in vigore dal 30 dicembre 2022 (ex art. 6 d.l. n. 31 ottobre 2022, n. 162), «nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti pendenti in grado d’appello avverso sentenze di primo grado pronunciate sino alla data del 30.12.2022, sia consentito rinunciare alla impugnazione con discendente ulteriore riduzione della pena di un sesto da parte della Corte d’appello o del giudice dell’esecuzione, per ingiustificata disparità di trattamento, fra imputati giudicati nelle forme del giudizio abbreviato sino alla data dal 30.12.2022 e imputati ai quali si applica il disposto dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e … per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27 comma 3, 111 comma 1, Cost.».
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, oltre che irrilevante si mostra la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto non fatta valere innanzi al giudice dell’esecuzione competente ex art. 442, comma 2-bis, cod. pen., peraltro già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, COGNOME, Rv. 284545.
In primo luogo, l’inammissibilità deriva dall’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 3-4 della sentenza impugnata), le censure in esame si fondano esclusivamente su
doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 4-6), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatprie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base COGNOME della COGNOME decisione COGNOME impugnata COGNOME (sul COGNOME contenuto COGNOME essenziale COGNOME dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822,, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
Ci si riferisce, in particolare, al tentativo del ricorrente di sostituirs giudice di merito nella valutazione degli elementi sottesi al giudizio di equivalenza delle circostanze, mirando a dare un diverso peso ai valorizzati precedenti specifici di polizia e alle condizioni economiche del reo. Si aggiunge il tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio circa l sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, il compendio probatorio caratterizzato dagli esiti del sequestro di 50 panetti di hashish (per circa 5 kg di stupefacente), trasportati dall’imputato a bordo della vettura e da consegnare a un cessionario, oltre che degli oltre 50 kg della medesima sostanza detenuti da NOME COGNOME in luogo dallo stesso adibito a stoccaggio dello stupefacente.
Laddove non in fatto, peraltro, le censure sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; SEZ. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584), e si mostrano manifestamente infondate laddove deducenti violazioni di legge.
4.1. La Corte territoriale ha difatti considerato, ai fini della ritenu sussistenza dell’aggravante (anche in termini soggettivi), non solo il rilevante dato quanti-qualitativo, trattandosi di oltre 56 kg, netti, di hashish, con un
principio attivo pari a 13.992,607 gr, e con conseguente ricavabilità di 559.703 dosi singole, ma anche il contesto criminale di riferimento che, come chiarito dal giudicante in ragione i ì1p 2- rezzo di vendita, stimato al ribasso, di ogni dose (pari a 15.00 euro), avrebbe fruttato milioni di euro, anche la detenzione da parte dell’imputato dello stupefacente in luogo adibito, direttamente da lui, a stoccaggio dello stupefacente, valutata in uno con la condotta, tenuta dallo stesso COGNOME, volta a consegnare a un cessionario 50 panetti, per un totale di 5 kg si hashish.
4.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione dei principi governanti la materia, con i quali sostanzialmente il ricorrente non si confronta.
L’aggravante in parola, in particolare, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150, non è di norma ravvisabile quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, la quantità sia inferiore a 2.000 volte il ‘valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata, che con riferimento alla fattispecie concreta emerge dalla motivazione, come innanzi sintetizzata, coerente e non manifestamente illogica. Per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante in oggetto, difatti, continuano a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal dl. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla citata sentenza «Biondi». Quanto innanzi è stato chiarito da Sez. U, n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito, Rv. 279005, la quale ha altresì precisato che, con riferimento alle c.d. «droghe leggere», l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi. Ai fini del riconoscimento della circostanza in esame, infine, è necessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione a essa, per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (ex plurimis, Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209). Nalla specie, la Corte territoriale, con motivazione non censurabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha accertato colpevolezza in ragione del luogo di stoccaggio dello stupefacente, organi zato dallo stesso imputato, e nell’attività volta alla consegna di 5 panetti, da pa te di COGNOMECOGNOME ad altro soggetto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. lproc. pen., che si rit equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissib emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere :stensore COGNOME p Presidente/