Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napol condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990. tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di manifesta illogici di motivazione in relazione alla attribuzione della aggravante della ingente q riconoscimento della recidiva e il diniego del giudizio di prevalenza delle circostan sulla riconosciuta aggravante, sulla dosimetria della pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unit pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti a dell’imputato. Secondo consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, in dell’art. 59, comma 2, cod pen, è necessario che sia accertata la colpevolezza de relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, DPR 309/1990, per sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per a colpa (da ultimo cfr Sez. 4 – n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 – 01). Al riguard territoriale considera che l’imputato avrebbe potuto comprendere che si trattasse di quantitativo trattandosi di un pacco di ben 4 kg di cui egli conosceva la consisten edotto su dove detto pacco fosse occultato (l’imputato aveva aperto mediante di elettronico il vano segreto nell’airbag). Orbene, il quantitativo rinve abbondantemente nei noti parametri fissati dalle Sezioni Unite di ques (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150 -01; Sez. U, n. 14722 del 30/0 Polito, Rv. 279005 – 01 ), che, per le motivazioni indicate dalla Corte territoria ben poteva rappresentarsi. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motiva ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’ap dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui gravato da un precedente specifico ed un precedente per associazione per delinquere, n mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a pe condotte in contrasto con la legge, peraltro commesse mentre era sottoposto al regime vigilata: sussiste, dunque, congrua motivazione circa la sicura propensione dell’ commettere illeciti con relativo aumento della sua pericolosità.
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Quanto al lamentato giudizio di equivalenza, va rammentato che le statuizioni relative di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale t giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovend quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in c (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 24593 Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 – 01). La C motivato il giudizio di equivalenza valorizzando, in modo congruo e non illogico, la gr condotta e i legami dell’imputato con ambienti criminali.
Infine, va ricordato il consolidato il principio per cui la graduazione della pen discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga supe misura media di quella edit (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
– 01). Non può cogliersi, dunque, alcun vizio di motivazione riguardo alla dosimetria
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ri pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della ca ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024