Ingente Quantità di Stupefacenti: La Cassazione Fa Chiarezza sul Principio Attivo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di reati legati agli stupefacenti: la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità. La decisione chiarisce che, ai fini della valutazione, ciò che conta è il quantitativo totale di principio attivo e non la sua percentuale di concentrazione nella sostanza lorda. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per applicare un aumento di pena significativo.
Il Caso: Detenzione di una Tonnellata di Sostanza Stupefacente
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per la detenzione di un’enorme partita di marijuana, quantificata in circa una tonnellata, composta da foglie, infiorescenze, polvere vegetale e panetti. Le analisi chimiche avevano rivelato una composizione eterogenea:
* Una parte della sostanza (72,5 kg) presentava una percentuale di THC (il principio attivo) compresa tra il 2,03% e il 12,35%, per un totale di principio attivo pari a 3,631 kg.
* Un’altra parte (circa 29 kg) aveva una concentrazione di THC più bassa, tra lo 0,6% e l’1,83%, per un totale di principio attivo di circa 400 grammi.
La difesa aveva tentato di sostenere che la bassa percentuale di THC in una parte del sequestro dovesse portare a escludere l’aggravante dell’ingente quantità.
L’Aggravante dell’Ingente Quantità e la Tesi Difensiva
L’articolo 80 del d.P.R. 309/90 prevede un sensibile aumento di pena se la quantità di sostanza stupefacente oggetto del reato è ‘ingente’. La giurisprudenza ha stabilito una soglia quantitativa, fissata in 2 chilogrammi di principio attivo puro.
Nel caso specifico, la difesa puntava sulla scarsa percentuale di principio attivo estratto da una parte della merce, sostenendo che ciò dovesse ridimensionare la valutazione complessiva. Tuttavia, sia la Corte d’Appello prima, sia la Cassazione poi, hanno respinto categoricamente questa linea argomentativa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di censure già correttamente respinte nel merito. I giudici supremi hanno ribadito con forza i principi che governano la materia.
In primo luogo, il calcolo per determinare l’ingente quantità deve basarsi sull’ammontare complessivo del principio attivo. Nel caso di specie, la somma del principio attivo (3,631 kg + 0,400 kg) ammontava a 3,684 kg, una cifra ben al di sopra della soglia dei 2 kg. Questo dato oggettivo, secondo la Corte, è sufficiente a integrare l’aggravante.
In secondo luogo, la Corte ha valorizzato le modalità di commercializzazione. La sostanza era venduta attraverso un sito di e-commerce, rendendola accessibile a un numero indeterminato di utenti. Questo elemento, unito all’enorme numero di dosi medie ricavabili (oltre 161.000), conferma ulteriormente la gravità della condotta e la sussistenza dell’aggravante. La tesi della riconducibilità della sostanza alla ‘cannabis light’ (legge 242/2016) è stata ritenuta infondata, data la finalità illecita della coltivazione e detenzione.
Conclusioni
La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per l’aggravante dell’ingente quantità, il focus è sul totale di principio attivo, a prescindere dalla sua concentrazione nella sostanza grezza. Anche partite di droga con bassa percentuale di purezza possono condurre a un aggravamento della pena se il quantitativo totale di principio attivo supera la soglia critica. Le modalità di vendita, come l’e-commerce, che amplificano la diffusione della sostanza, costituiscono un ulteriore elemento di valutazione a sfavore dell’imputato.
Quando si configura l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti?
Secondo la sentenza, l’aggravante si configura quando l’ammontare complessivo di principio attivo supera la soglia stabilita dalla giurisprudenza (fissata in 2 chilogrammi). Il calcolo si basa sulla quantità totale di principio attivo puro, non sul peso lordo della sostanza.
Una bassa percentuale di principio attivo (THC) può escludere l’aggravante dell’ingente quantità?
No. La Corte ha stabilito che una bassa percentuale di THC è irrilevante se il quantitativo totale di principio attivo supera la soglia di legge. Il parametro decisivo è la quantità assoluta di principio attivo, non la sua concentrazione.
La vendita di droga tramite un sito di e-commerce ha rilevanza per la configurazione dell’aggravante?
Sì. Le modalità di commercializzazione, come la vendita tramite un sito di e-commerce, sono considerate un elemento rilevante. Tale modalità, rendendo la sostanza accessibile a un numero indeterminato di utenti, rafforza la valutazione sulla sussistenza dell’ingente quantità e sulla gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il 29/01/1986
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90.
Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
A fronte del motivo di appello, che deduceva la scarsa percentuale di principio attivo estratto, la Corte di appello ha puntualmente sottolineato che la condotta di COGNOME, sorpreso nella materiale detenzione di circa una tonnellata di marijuana costituita da foglie, inflorescenze, polvere vegetale ed alcuni panetti ( 72,5 kg. con percentuale di THC tra 2,03% e 12,35%, con principio attivo pari a 3,63138 chilogrammi; 29,04761 chili di marijuana con percentuale di THC compresa tra lo 0,6% e l’183%, con principio attivo pari a 400,78 grammi), non poteva essere ricondotta alla coltivazione illecita di cannabis light, o, comunque, destinata ad uno degli scopi consentiti e tassativamente elencati dall’art. 2 della I. 242/2016. Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente precisato che, a fronte di un ammontare complessivo di principio attivo pari a 3,684 chilogrammi – e dunque ben al di sopra della soglia dei due chilogrammi – per un totale di 161.287 dosi medie singole trattabili, nonché delle modalità di commercializzazione della sostanza – venduta attraverso un sito di e-commerce e, dunque, acquisibile da un numero indeterminato di utenti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dell’ingente quantità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
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