Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/05/1982
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma
Rilevato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Roma, del 4 dicembre 2024, con la quale è stata accolta l’istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione dal 26 novembre
2023 al 26 maggio 2023 pari a un semestre, con rigetto nel resto della richiesta relativa a ulteriori tre semestri oggetto dell’istanza.
(erronea applicazione dell’art. 54
Considerato che i quattro motivi proposti ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al semestre dal maggio al
novembre 2023, in particolare con riferimento alla contestazione del 7 luglio
2023 – primo motivo e secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai semestri dal 26
sono maggio 2022 al 26 novembre 2023 – secondo e terzo motivo)
manifestamente infondati perché risulta dal provvedimento impugnato che, a prescindere dalla condotta del 7 luglio 2023, oggetto del primo motivo di ricorso, per tutti i semestri per i quali è stata rigettata la richiesta, vi sono stat infrazioni disciplinari non irragionevolmente apprezzate dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell’art. 54 Ord. pen. (cfr. p 2 dove si segnalano, tra l’altro, cinque rapporti disciplinari per intimidazione o sopraffazione dei compagni, cui sono seguite, in quattro casi, sanzioni disciplinari).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente