Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’ANTIMO il 03/05/1966
avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 29 gennaio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava parzialmente l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME
relativamente alle frazioni detentive comprese tra il 9 giugno 2021 e il 9
dicembre 2022 e tra il 9 giugno 2023 e il 9 giugno 2024.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura,
ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata,
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che al ricorrente, nelle date del 16 gennaio
2021, dell’8 marzo 2022 e del 14 marzo 2023, venivano irrogate sanzioni disciplinari che attestavano l’inadeguatezza del percorso di revisione critica
avviato durante l’esecuzione della pena carceraria.
Ritenuto che la gravità delle infrazioni disciplinari di NOME COGNOME esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in esame, pur non essendo del tutto coincidenti cronologicamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave » (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.