Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43266 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 09/12/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria ha ridotto l’oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca – fino alla concorrenza di euro 29.118,60 euro- disposto nei riguardi della società “RAGIONE_SOCIALE” di cui è amministratore COGNOME NOME, indagato per il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen..
Secondo la prospettiva accusatoria, COGNOME avrebbe fatto domanda di accesso ai fondi stanziati dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione alla situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19, che
imponeva di autocertificare la sussistenza di taluni presupposti, tra cui quello di non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti previste dall’art. 8 d. I.gs. 18 aprile 2016 n. 50, che, a sua volta i , richiama le norme del codice antimafia in tema di misure interdittive.
Nella dichiarazione in questione, COGNOME avrebbe affermato che la società da lui rappresentata non fosse sottoposta a nessuna delle indicate cause di esclusione laddove invece l’ente era stato destinatario di una informazione prefettizia antimafia.
In tal modo sarebbe stato ottenuto indebitamente un finanziamento di 30.000 euro ai sensi dell’art. 13 lett. m) d.l. n. 23 del 2020.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, in proprio e quale amministratore unico della società, articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del requisito del fumus comnnissi delicti.
Si assume che, nella specie, sarebbe stato erroneamente ritenuto applicabile l’art. 80 del d.lgs n. 50 del 2016, in relazione alle cause di esclusione dal beneficio, tra l quali è compresa l’informazione prefettizia antimafia.
Il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento non alla normativa specifica ma al modello rinvenuto sul sito web del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; in tal senso sarebbero stati violati gli artt. 1 bis e 13 d. I. 23 del 2020 nonché l’art. 2, comma 100, lett. a) d legge 23.12.1996 n. 662.
Si riportano i testi normativi indicati e si evidenzia come l’art 67 d. Igs n. 159 d 2011, richiamato dall’art. 1 bis d.l. n. 23 del 2020, lungi dal prevedere tra le condizio ostative l’informazione antimafia di carattere interdittivo, esclude la possibilità ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati solo nel caso di sussistenza di “una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II’, tra le quali non l’informazione antimafia di carattere interdittivo.
Sarebbe inoltre errato l’assunto secondo cui sarebbe inconferente il richiamo all’art. 1 bis del di. 23 del 2020, atteso che la società avrebbe aderito non alla garanzie predisposte da RAGIONE_SOCIALE ma all’istituto regolato dall’art. 13 d.l. n. 23 del 2020 d quale tuttavia, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato il contenuto, essendosi basato solo sul modello rinvenuto sul web; la norma in questione, si argomenta, non imporrebbe a carico del soggetto richiedente nessun obbligo informativo, essendo invece demandato all’istituto di credito erogante la verifica mediante la consultazione della relativa banca nazionale – della documentazione antimafia eventualmente ostativa.
Si aggiunge che nella specie non sarebbe stata disposta nessuna revoca del finanziamento e che la società sta ottemperando regolarmente all’obbligo restitutorio mediante il piano di ammortamento.
Secondo il ricorrente: a) nessun obbligo sussiste in capo al richiedente di fare riferimento alla sussistenza o meno di eventuali informative antimafia a carattere interdittivo; b) nessun richiamo all’art. 80 del codice degli appalti sarebbe contenuto nella disposizione normativa indicata; c) nessuna conseguenza potrebbe ascriversi al richiedente in relazione alla eventuale condotta superficiale ed erronea di altri soggetti
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al requisito del periculurn in mora; sul punto la motivazione sarebbe omessa
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Prescindendo dalla assenza di motivazione quanto al requisito del periculum in mora, è fondato il primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente.
Il Tribunale, che si è limitato ad evocare la modulistica rinvenuta sul sito web del RAGIONE_SOCIALE, ha omesso di indicare la norma che, ai fini della individuazione delle cause di esclusione dal beneficio, farebbe riferimento all’art. 80 del d. Igs. n. 50 de 2016, che, a sua volta, richiamerebbe l’informazione prefettizia antimafia.
Detta norma non può essere individuata nell’art. 1 bis del d.I 23 del 2020 secondo cui, diversamente dagli assunti del Tribunale, le richieste di nuovi finanziamenti, effettuati ai sensi dell’articolo 1, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ con la quale il titolare o il legale rappresen dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilita’, dichiara che il titolare legale rappresentante istante, nonche’ i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d. Igs. settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice (così testualmente la lett.e) dell’articolo in esame).
Né è obiettivamente chiaro il richiamo fatto dal Tribunale all’art. 13 del d.l. indicat non essendo stato nemmeno chiarito in quale parte detta norma farebbe riferimento al d.lgs. n. 50 del 2016 ed alle cause di esclusione da questo previste.
Dunque il riferimento è all’art. 67 del d. Igs. 159 del 2011.
L’ambito soggettivo della preclusione prevista dall’art. 67 cit. riguarda tuttavia l persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del d. Igs. n. 159 del 2011.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, COGNOME e la società da questi amministrata non potevano ritenersi soggetti a cui era precluso di accedere al contributo per il quale si procede, in quanto l’informativa ìnterdittiva antimafia, disciplinat unitamente alla comunicazione antimafia – dagli artt. 84 e ss. del d. Igs. n. 19 del 2011,
non è giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, cap I del d. igs. in questione.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e del sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost L’interdittiva antimafia costituisce “una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon· andamento della Pubblica Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743).
Si tratta di un provvedimento, si è osservato, che mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi de Pubblica Amministrazione e si pone in funzione dì tutela sia dei principi di legalità imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, dei corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 n. NUMERO_DOCUMENTO).
Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità giuridica e dunque la incapacità del soggetto (persona fisica o giuridica) – che di esso è destinatario – ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (dir soggettivi, interessi legittimi) che determinano rapporti giuridici con la Pubblic Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247).
Una incapacità giuridica prevista dalla legge a RAGIONE_SOCIALE di valori costituzionalmente garantiti: a) parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubb Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. Igs. n. 159/2011); b) tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite dì un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente, cioè il Prefetto (così testualmente Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.3 del 6 aprile 2018; in senso simmetrico, Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 23 del 26.10. 2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 4844 del 24/06/2021 secondo cui l’informativa interdittiva antimafia non può essere considerata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II del d. Igs. n. 159 del 2011″.
COGNOME, in quanto destinatario “solo” di una informazione interdittiva antimafia, poteva percepire le somme in questione e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall’art. 67 cit.; l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non aveva idoneità decettiva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.
L’ordinanza impugnata e il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 10.8.2022 devono quindi essere annullate senza rinvio per
l’insussistenza del requisito del fumus commissi deliciti, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 10.8.2022 e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 62.6 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 11 luglio 2023.