Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1592 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 30/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 25/01/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara del 12/02/2020, escludendo la recidiva e concedendo le circostanze attenuanti generiche, ed ha rideterminato conseguentemente la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXXXX per il delitto ascritto allo stesso in rubrica (art. 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXX, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perchØ apparente e quindi omessa e contraddittoria, in relazione agli artt. 88 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della sussistenza di infermità mentale in capo al ricorrente tale da escludere la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, attesa l’impropria considerazione delle conclusioni del perito d’ufficio e del consulente tecnico della difesa; la difesa aveva richiamato, con i motivi di appello, una serie di specifici elementi dai quali desumere la assenza totale della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, il possibile superamento sul punto dell’approccio metodologico del perito nominato dal G.u.p.
In ordine a tali rilievi era mancata una effettiva valutazione della Corte di appello, che si era limitata a richiamare l’esito delle conclusioni del perito di ufficio, senza effettivamente confrontarsi con le reali condizioni del ricorrente affetto da sindrome frontale con alterazione bitemporale della sostanza bianca; inoltre, contrariamente a quanto effettivamente emerso in giudizio, la Corte di appello aveva ritenuto una piena concordanza degli esiti delle valutazioni
dei due tecnici, mentre il consulente tecnico di parte aveva esclusivamente concordato sulla necessità di un amministratore di sostegno per il ricorrente. La Corte di appello aveva totalmente omesso di considerare e valutare la differenza tra capacità di intendere rispetto alla capacità di volere, elemento centrale della censura, da valutare e ritenere, come sottolineato dal consulente di parte, come capacità di frenare i propri impulsi. La difesa ha, inoltre, sottolineato come con i motivi di appello fossero state proposte numerose censure metodologiche alla perizia di ufficio e sul punto la Corte di appello avesse del tutto omesso di motivare; ciò con specifico riferimento alle risultanze dei test ai quali era stato sottoposto il
XXXXXXXXX, con richiamo al disturbo della personalità, al suo declino cognitivo, oltre che del disturbo da gioco d’azzardo, elementi questi che erano stati del tutto pretermessi dal perito nominato dal giudice, con conseguente erronea valutazione della prova scientifica, essendo del tutto mancata una specifica considerazione delle diverse conclusioni scientifiche e tecniche sostenute dalla difesa, con violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, quanto alla capacità di autodeterminarsie alla possibile genesi dell’atto imputato da riferire al disturbo mentale per come riscontrato.
In tal senso, sono state richiamate anche le modalità con le quali era stato espletato l’esame del ricorrente, che erano state oggetto di specifica censura per la loro atecnicità e anomalia, in sede di esame del perito, che aveva dichiarato di aver fatto tardi all’appuntamento presso il suo studio e di avere sentito il ricorrente in Tribunale per circa una oretta in cui avevano dialogato seduti su un tavolino, senza mai piø rivederlo, ed essendosi basato sulla documentazione precedente e non attuale, senza precisare in alcun modo le ragioni sulla base delle quali ritenere maggiormente affidabili le conclusioni del perito. Infine, la difesa ha osservato come fosse abnorme la affermazione della Corte di appello secondo la quale si doveva ritenere onere della difesa del ricorrente fornire dimostrazione della cogenza dell’impulso nel caso di specie al fine di giungere ad una pronuncia di proscioglimento per difetto di imputabilità.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 187, comma 1, 192, cod. proc. pen. per non essere stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.; la difesa ha richiamato le argomentazioni spese anche nell’ambito del primo motivo di ricorso, evidenziando come non fosse stato provato effettivamente che il ricorrente fosse solo parzialmente incapace di intendere e di volere, essendo mancata una chiara enunciazione delle ragioni a supporto di tale conclusione da parte del giudice di appello.
2.3.Vizio della motivazione perchØ omessa quanto alle richieste istruttorie inoltrate con l’atto di appello con le quali era stata formulata istanza per la riassunzione dell’esame del perito di ufficio e del consulente tecnico di parte, nonchØ per il confronto tra i due tecnici, oltre ad una nuova perizia ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
2.4.Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ apparente e a tratti contraddittoria in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. attesa l’integrale riparazione del danno da parte del ricorrente, considerato che il ricorrente aveva inviato alle due dipendenti della società Poste RAGIONE_SOCIALE tre assegni circolari non trasferibili, le cui ricevute risultavano depositate con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. alla udienza del 11/05/2021; la motivazione del giudice di primo grado sul punto era stata specificamente contestata dal motivo di appello proposto, atteso che nel corso del processo erano state prodotte le ricevute degli assegni inviati, ma il risarcimento era intervenuto precedentemente, tra l’altro richiamando orientamento giurisprudenziale che evidenziava il limite ultimo per il ristoro a base della possibile
concessione della circostanza attenuante in questione nella fase di discussione e sottolineando che comunque anche secondo la diversa impostazione il termine risultava rispettato (ammissione al rito intervenuta in data 9 novembre 2021 ovvero sei mesi dopo l’invio delle raccomandate contenti gli assegni circolari); la difesa ha inoltre sostenuto la contraddittorietà della motivazione, resa in subordine, nell’aver ritenuto inidoneo il risarcimento di 500 euro, soprattutto considerata la mancata costituzione delle persone offese quali parti civili nel procedimento a carico del ricorrente, in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla sussistenza di un pregiudizio morale.
2.5.Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto meramente apparente in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., essendosi la Corte di appello riferita esclusivamente alle caratteristiche della condotta ed all’uso delle armi senza effettivamente valutare l’entità del lucro perseguito (solo 1400 euro poi restituiti), in assenza di qualsiasi considerazione del complessivo danno riportato dalle persone offese alla loro libertà di autodeterminazione da ritenersi nel complesso lieve anche attese le condizioni fisiche del XXXXXXXXXX
2.6.Vizio della motivazione perchØ totalmente omessa e confusa e dunque apparente in ordine alla disciplina da applicare nel caso concreto quanto alle pene sostitutive della pena detentiva ai sensi dell’art. 53 e seg. della l. n. 689 del 1981 da individuarsi nella attuale formulazione di cui agli artt. 53 e 56bis per come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, nonchØ in relazione all’art. 59 della l.n. 689 del 1981 nella formulazione vigente al momento del fatto da considerarsi legge piø favorevole; la difesa ha inoltre sostenuto la ricorrenza di vizio della motivazione in quanto apparente in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della semi-detenzione in considerazione del necessario giudizio prognostico di cui all’art. 58 della l.n. 689 del 1981; la difesa ha in sostanza sostenuto una applicazione differenziata del regime delle sanzioni sostitutive ritenendo applicabile quanto alla sanzione sostitutiva applicabile la attuale formulazione degli art. 53, 56 e 56bis della l.n. 689 del 1981, mentre quanto alla sussistenza o meno di cause ostative ha ritenuto applicabile al caso di specie le previsioni precedenti rispetto alla previsione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.
3.Il ricorso veniva inizialmente assegnato alla Settima sezione penale di questa Corte; ad esito di tale assegnazione il collegio ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato con assegnazione del procedimento in sede di udienza pubblica.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
2.Il primo, secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, atteso lo stretto collegamento tra gli stessi e l’interferenza tra le argomentazioni difensive poste sul tema della ricorrenza o meno di piena capacità di intendere e di volere del ricorrente. I motivi sono fondati nel loro complesso, ricorrendo il vizio motivazionale evocato in considerazione della effettiva carenza delle argomentazioni rese sul punto dalla Corte di appello, tanto da potersi ritenere ricorrente una sostanziale omissione della motivazione.
3.Deve essere, preliminarmente, richiamato l’approdo ermeneutico secondo il quale stabilire se l’imputato fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d’intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, grazie all’ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie,
risulti esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (in tal senso, Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, COGNOME., Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 2883 del 24/1/1989, COGNOME, Rv. 180615-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 241828-01), non dovendo la Corte di cassazione, in tema di prova scientifica, stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica , in quanto essa non Ł giudice del sapere scientifico e non detiene conoscenze privilegiate, essendo chiamata solo a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnicoscientifico , che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257965; Sez. 4, n. 24573 del 13/05/2011, Monopoli, n.m.)
4.Ciò premesso, non vi Ł dubbio che, con specifici ed articolati motivi di appello, la difesa del ricorrente avesse posto una serie di consistenti censure incentrate sulla disciplina di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. e che la Corte di appello abbia, in concreto, omesso di confrontarsi effettivamente con tali censure, incentrate sulla effettiva sussistenza di non imputabilità del ricorrente, con particolare riferimento alla capacità di volere (sotto il profilo della possibile gestione dei propri impulsi) in diretto collegamento con una serie di considerazioni critiche quanto al procedimento scientifico seguito dal perito nominato, nonchØ quanto alle modalità oggettive di acquisizione dati rilevanti e risolutivi, alle tecniche di valutazione della condizione del ricorrente, alla piena considerazione delle osservazioni critiche del consulente di parte (primo e secondo motivo di ricorso, pagg. 2-26). A tali ampie considerazioni critiche la Corte di appello in alcuni casi non ha specificamente risposto, così violando il principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello, ed in altri casi ha fornito una risposta sostanzialmente apparente, senza affrontare nello specifico i temi devoluti. E se Ł vero che, come affermato con principi che si condividono da questa Corte, che Ł sufficiente che il giudice di merito dimostri di avere valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente, sicchØ potrà configurarsi vizio di motivazione soltanto quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, COGNOME, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243791; Sez. 4, n. 34379 del 12/07/2004, COGNOME, Rv. 229279-01) e che diversa si deve ritenere la posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, «essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall’art. 226 cod. proc. pen. costruendosi su tale distinzione il diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito nella «delicata opera di ricostruzione dei dati del sapere scientifico e di valutazione della inferenza di essi rispetto alle particolarità del caso concreto, secondo le regole proprie del ragionamento induttivo» (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, citata, in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata, Sez. I, n. 11706 del 11/11/1993, Rv. 196076-01; Sez. 1, n. 6528 del 11/05/1998, Rv. 210712-01), pur tuttavia Ł necessario che tali principi siano osservati nell’ambito di una reale motivazione, caratterizzata dal confronto con gli elementi devoluti con i motivi di
appello.
5.In tal senso, si deve osservare che, a pag. 6 della motivazione, la risposta risulta omessa a fronte della richiesta di rinnovazione in appello, anche al fine di un confronto tra i due tecnici; la Corte di appello, difatti, ha risposto affermando che il confronto ‘Ł stato sostanzialmente già effettuato dinnanzi al G.i.p.’, affermazione che, a parte l’atecnicismo della soluzione prescelta – per cui basterebbe un confronto indiretto e non centrato sui temi devoluti in appello perchØ effettuato ‘sostanzialmente’ in primo grado, a fronte della formalità della richiesta inoltrata – ha omesso di considerare la decisività della rinnovazione proprio in relazione alle censure difensive introdotte, non solo quanto alle conclusioni finali, ma anche quanto al metodo scientifico seguito, ai parametri prescelti e alle modalità di esame del ricorrente, anche attesa la omessa considerazione da parte dello stesso perito di un dato specificamente evidenziato dalla difesa e relativo alla mancata valutazione dei test effettuati dal consulente di parte.
Non colma, in conclusione, la Corte di appello le omissioni motivazionali criticate con l’atto di appello (ed esplicitamente riconosciute dalla Corte di appello a pag. 7 della propria motivazione) atteso che integra una motivazione apparente quella resa nel caso di specie al fine di superare eventuali criticità tecniche dell’accertamento peritale – richiamando come elemento risolutivo le modalità della azione in concreto posta in essere (citando in modo astratto senza farne applicazione effettiva la giurisprudenza di legittimità sul punto).
Infine, appare fondato il rilievo quanto alla sostanziale omissione dell’obbligo motivazionale, realizzata mediante un richiamo ad un non meglio precisato adempimento posto a carico del ricorrente che avrebbe dovuto adempiere al proprio ‘onere di fornire dimostrazione della cogenza dell’impulso nel caso di specie’; così come Ł da ritenere affetta da apparenza la considerazione finale quanto alla irrilevanza delle argomentazioni circa i criteri e modalità di assunzione dell’esame del periziando ‘non avendo peraltro concretamente dimostrato l’appellante come e se abbiano avuto effettiva incidenza nel caso di specie’. Sul punto, si deve osservare come le circostanze allegate dalla difesa, di fatto pretermesse in tale soluzione motivazionale, avessero evidenziato consistenti anomalie e modalità non del tutto ortodosse di assunzione delle dichiarazioni del ricorrente al fine della sua valutazione, oltre alla mancata considerazione delle allegazioni di parte (in concreto richiamate anche nei motivi di appello, ad esempio quanto alla somministrazioni di test in relazione alle patologie oggettivamente riscontrate e pretermesse dalla motivazione a pag.8), che avrebbero potuto eventualmente incidere sulla conclusione finale del perito e con le quali la Corte di appello non si Ł effettivamente confrontata, non emergendo dalle conclusioni appena riportate alcun riferimento a criteri scientifici di tipo clinico e valutativo ed alla condivisione degli stessi per come enucleati nella perizia (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04; Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410-01). Risulta dunque impossibile riscontrare, sulla base di una tale argomentazione, carente e in parte apparente, la correttezza metodologica dell’approccio del giudice del merito al sapere tecnico – scientifico.
6.La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso affinchØ la Corte di appello valuti, nell’ambito della propria piena discrezionalità, effettivamente, le censure specificamente articolate nei primi due motivi di appello. In tal senso Ł bene richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, da applicare in considerazione della valutazione devoluta in sede di rinvio, secondo il quale poichØ l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa, per ritenere il vizio parziale di mente Ł sufficiente, in base al canone ” in
dubio pro reo “, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio “piø probabile che non” (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04) atteso che la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non Ł attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa(Sez. 1, n. 9638 del 25705/2016, COGNOME, Rv. 269416-01) tenendo conto della consolidata regula iuris secondo la quale sono malattie mentali in senso stretto, influenti sulla imputabilità, tra le altre, «le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura» (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, P., Rv. 276170-04; Sez. 1, n. 24614 del 07/04/2013, COGNOME, Rv. 22556001; Sez. 1, n. 4954 del 03/03/1993, COGNOME, Rv. 194554-01). Gli ulteriori motivi di ricorso si devono, conseguentemente, ritenere assorbiti e la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.