Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3220 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3220 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter , comma 1 bis , Ord. pen., proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, condannato per i reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione, con fine pena al 30 novembre 2026.
Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia risposto con una motivazione apparente, incentrata sul rinvio relazionale al provvedimento del Magistrato di sorveglianza e alla relazione sanitaria penitenziaria acquisita, alle deduzioni difensive in ordine all’inadeguatezza dell’assistenza sanitaria e al peggioramento delle condizioni di salute del detenuto, sottoposto a diversi ricoveri presso strutture esterne, indicativi dell’incapacità dell’istituto carcerario di garantire le cure di cui necessita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del
19/03/2024, NOME., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, NOME., Rv. 285757 – 01).
La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 01).
In linea con le richiamate indicazioni giurisprudenziali, le valutazioni del Tribunale di sorveglianza, sulla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato detentivo, sono corrette e sorrette da congrua motivazione.
Il Tribunale, riportati i contenuti del provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di differimento in via provvisoria e della relazione sanitaria acquisita nel corso del procedimento, ha concluso che il condannato, affetto da patologie croniche, Ł curato e adeguatamente monitorato in ambito intramurario.
I giudici della sorveglianza hanno altresì ritenuto indimostrato che i lamentati ritardi nell’esecuzione di esami specialistici abbiano prodotto un pregiudizio per le condizioni di salute del detenuto.
Le allegazioni difensive non valgono ad infirmare il giudizio espresso, incentrato sull’assenza dei presupposti di legge per ottenere il beneficio richiesto.
Il ricorrente prospetta genericamente un peggioramento delle condizioni di salute del detenuto, senza esplicitare i dati sanitari su cui fonda l’affermazione.
In contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui «ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, Carfora, Rv. 260780 – 01), ravvisa un indice sintomatico dell’inidoneità dell’istituto penitenziario ospitante nel ricorso a ricoveri presso strutture esterne che, come si evince dalla relazione sanitaria riportata nel provvedimento impugnato, sono stati sempre finalizzati all’esecuzione di esami non espletabili in ambito intramurario.
Insiste su carenze e ritardi nell’esecuzione di esami diagnostici, ma si astiene, anche in questa sede, dall’indicare i controlli la cui omessa o ritardata esecuzione avrebbe inciso sull’evocato peggioramento delle condizioni di salute del condannato.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.