Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Maddaloni, il DATA_NASCITA
NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA
NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
Lo COGNOME NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
NOME, nato a Acerra DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Acerra il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli il 19/06/2023 e quello emesso dalla Corte di appello di Napoli il 13/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
letta la richiesta del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del 18/07/2023 con l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.
RITENUTO IN FATTO
Il 19/06/2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di numerosi beni – sostanzialmente coincidenti con l’intero patrimonio – direttamente o indirettamente riconducibili a COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, condannati in via definitiva per il reato di disastro dolo continuato, conseguente al traffico e allo smaltimento di rifiuti anche pericolosi.
Dal decreto impugnato emerge che nei riguardi dei proposti erano stati contestati anche altri reati, tra cui quelli di associazione per delinquere (per il quale avev riportato condanna in primo grado previa esclusione della circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa), successivamente dichiarato estinto per prescrizione, e di traffico di rifiuti, dichiarato estinto per prescrizione già all’esito del giudizio grado.
I proposti, secondo la Corte di appello, sarebbero portatori di una pericolosità social qualificata e, inoltre, soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi d attività delittuose, nonché dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo la sanità e la sicurezza pubblica.
Il 13.7.2023, cioè successivamente al deposito del decreto di conferma della confisca, la Corte di appello ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza presentata il 16.5.2023 nell’interesse degli stessi proposti e dei terzi interessati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – con cui era st chiesta, ai sensi dell’art. 27, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 la perdita d efficacia del decreto di confisca emesso il 16.1.2019 dal Tribunale di Napoli, con conseguente richiesta di restituzione dei beni confiscati.
Secondo la Corte, l’istanza in questione sarebbe stata “superata” per essere intervenuto il 19.6.2023 il decreto, poi impugnato con ricorso per cassazione, di conferma della confisca disposta in primo grado; in particolare, la Corte, in ragione del
suo decreto di confisca, ha ritenuto di non dover provvedere sulla richiesta d restituzione dei beni avendo esaurito il proprio potere decisionale.
Ha precisato la Corte che il decreto di conferma da lei emesso costituirebbe un titolo giuridico giustificativo della ablazione autonomo e distinto rispetto al provvedimento d sequestro e al decreto ablativo del Tribunale.
All’udienza del 26/03/2024 la Corte di cassazione ha disposto la riunione al presente procedimento, avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso il decreto di conferma della confisca, del procedimento N.NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli avev dichiarato di non dover provvedere avverso la richiesta di restituzione dei beni, a seguito del decorso del termine previsto dall’art. 27, comma 6, d. 1gs. n. 159 del 2011.
Per ragioni di metodo è utile innanzitutto fare riferimento ai ricorsi proposti avver l’ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto di non dover provvedere avverso la richiesta di restituzione dei beni per decorso del termine indicato.
4.1. Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME (proposto), NOME COGNOME e NOME COGNOME (soggetti terzi), articolando un unico motivo con cui si deduc la violazione dell’art. 27, comma 6, d. 1gs. n. 159 del 2011.
Si evidenzia in punto di fatto che i ricorsi in appello avverso il decreto di confi emesso dal Tribunale il 16/01/2019 – depositato il 20/02/2019 – furono proposti il 15/03/2019 e che la richiesta di declaratoria di inefficacia della confisca disposta primo grado fu depositata il 16/05/2023, quando cioè il procedimento era già stato riservato dalla Corte per la decisione (3/02/2022).
La Corte, si argomenta, piuttosto che decidere sulla richiesta in questione unitamente al merito della impugnazione, avrebbe erroneamente creato un autonomo procedimento incidentale e fissato udienza di trattazione 1’8.6.2023 e poi il 13.7.2023, cioè dopo deposito del decreto di conferma della confisca del 19.6.2023.
In tale contesto l’ordinanza impugnata sarebbe viziata per due ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, si sostiene, da una parte, che, nonostante la conferma della confisca, la Corte avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla questione relativa alla perdita di efficacia della misura ablativa disposta dal Tribunale e, dall’altra, che il dec di confisca emesso all’esito del procedimento di secondo grado non potrebbe ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, un titolo giuridico distinto ed autonomo rispetto al provvedimento di sequestro e a quello di confisca emesso all’esito del primo grado di giudizio, trattandosi in realtà di un unico provvedimento di confisca, quello de Tribunale, confermato in appello.
Sotto ulteriore profilo, si evidenzia che l’istanza fu presentata il 6.5.2023, prima c del deposito del decreto di conferma della confisca: dunque, una questione e un thema decidendum rispetto ai quali la Corte era tenuta a pronunciarsi, tenuto conto che la stessa avrebbe dato atto del decorso del termine di cui si discute (pag. 2 decreto impugnato).
Il termine di un anno e sei mesi decorrente dal ricorso (15.3.2019), pur volendo computare per intero i 758 giorni di sospensione, sarebbe comunque perento il 13/10/2022, prima cioè del deposito del decreto di conferma della confisca.
4.2. Hanno proposto ricorso per cassazione anche i terzi interessati COGNOME NOME e COGNOME NOME articolando due motivi con cui si sono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione
I motivi sono sostanzialmente sovrapponibili a quello già descritto.
Sono stati proposti ricorsi per cassazione avverso il decreto di conferma della confisca.
5.1. Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando otto motivi.
5.1.1. Il primo motivo attiene alla perdita di efficacia del provvedimento di confis emesso dal Tribunale; il tema è quello di cui si è in precedenza detto.
5.1.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione in relazione ai tre motivi di ricorso in appello riguardanti la posizione specifica di NOME COGNOME e, in particolare, il giudizio di pericolosità sociale e la legittimità dell patrimoniale con particolare riguardo alla esistenza di redditi leciti tali da giustific patrimonio.
La Corte avrebbe trattato congiuntamente e in modo indistinto le diverse posizioni degli appellanti, con una motivazione unica, collettiva e apparente, senza tuttavia esaminare gli specifici motivi di ricorso portati alla sua cognizione
5.1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenut pericolosità sociale qualificata, fatta erroneamente discendere dalla gestione del traffic di rifiuti a dalla ritenuta appartenenza ad un sodalizio mafioso.
5.1.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla pericolosità sociale qualificata, per essere stato il ricorrente erroneamente riten indiziato di appartenenza ad un’associazione mafiosa di tipo camorristico.
5.1.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e, in particolare, del princi del contraddittorio.
L’assunto è che mentre il decreto di sequestro aveva fatto discendere il giudizio di pericolosità qualificata dalla gestione del traffico illecito di rifiuti, il Tribun invece ancorato il giudizio in questione all’appartenenza all’associazione mafiosa; rispetto ad uno specifico motivo di appello sul punto, la Corte avrebbe affermato in modo
errato che la considerazione congiunta di plurime tipologie di pericolosità non sarebbe in contrasto con i principi dell’ordinamento, essendo consentito al giudice dare una qualificazione della pericolosità diversa rispetto a quella prospettata nella proposta.
Sostiene invece il ricorrente che la possibilità di qualificare diversamente pericolosità sarebbe consentita solo a condizione che ciò non comporti una modifica dei fatti e degli elementi di prova dedotti nel corso del giudizio e rispetto ai quali le siano state poste in condizione di interloquire; ciò non sarebbe accaduto nella specie, avendo la Corte posto a fondamento della decisione fatti (indicati a pag. 29 del ricorso), mai in precedenza presi in esame, per inferire la prova della pericolosità del proposto sin dal 1997.
5.1.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge; il tema attiene alla violazio del contraddittorio in relazione alla ritenuta pericolosità generica, né in precedenz contestata e neppure corroborata da elementi di prova.
5.1.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge quanto alla delimitazione temporale della pericolosità sociale rispetto alla condotte illecite contestate.
5.1.8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca dell’intero patrimonio del ricorrente e dei suoi familiari.
5.2. Hanno proposto ricorso per cassazione anche COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti terzi intestatari di beni di cui è stata disposta la confi
Sono stati articolati sei motivi.
5.2.1. Con il primo è stata dedotta la violazione di legge; il motivo attiene a sopravvenuta inefficacia della misura in ragione del decorso del termine di cui agli artt 24-27 d. Igs. n. 159 del 2011.
Il tema è quello di cui si è già detto.
5.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la ritenuta sussistenza dei presupposti di legge giustificativi della confisca; la Corte avrebbe errato nel riten sussistente la pericolosità sociale qualificata “dei”‘ (così il ricorso) COGNOME.
5.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento al principi del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il tema, di cui si è detto, attiene al fatto che la Corte di appello, a cui era devoluta la questione relativa alla sussistenza della pericolosità qualificata, avrebb invece fatto riferimento alla pericolosità generica senza garantire sul tema i contraddittorio.
5.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine alla individuazione del periodo di manifestazione della pericolosità sociale e alla correlazione temporale tra l’acquisto dei beni oggetto di confisca e la manifestazione di detta pericolosità.
5.2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge; la Corte di appello sarebbe limitata a rinviare al provvedimento del Tribunale senza considerare i motivi specifici a lei devoluti.
5.2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge per essere stata disposta la confisca anche sui beni di terzi, per lo più mogli, figli, sorelle, suoceri e nipo proposti; la Corte non avrebbe spiegato perché nella specie vi sarebbe una frattura tra titolarità formale e titolarità sostanziale dei beni.
Anche in tal caso, rispetto alle allegazioni difensive, nulla sarebbe stato spiegato.
5.3. Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, terze intestatarie di beni sottoposti a confisca.
Sono stati articolati quattro motivi.
5.3.1. Con il primo si deduce violazione di legge: il tema è quello del decorso de termine entro il quale avrebbe dovuto essere pronunciata la decisione della Corre di appello e di cui si è già detto.
5.3.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce la assoluta mancanza di motivazione in ordine ai motivi presentati e alle specifiche posizione dei soggetti terz
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati quanto ai motivi, che hanno valenza pregiudiziale e assorbente, relativi alla sopravvenuta inefficacia della confisca per essere decorso i termine previsto dall’art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011.
L’art. 27, comma 6, d.lgs. cit. ha introdotto un termine perentorio di durata d giudizio di impugnazione di appello instaurato avverso il decreto di confisca emesso all’esito del giudizio di primo grado, stabilendo che tale provvedimento perde efficacia se la Corte d’appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.
Tale termine, inoltre, in forza dell’espresso richiamo all’art. 24, comma 2, d.lgs. c può, in caso di indagini complesse, essere prorogato con decreto motivato “per periodi di sei mesi e per non più di due volte”.
Analoga disposizione viene dettata dall’art. 24, comma 2, d.lgs. cit. relativamente al provvedimento di sequestro, che perde efficacia se il Tribunale “non deposita il decreto che pronuncia la confisca” entro il medesimo termine di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario.
La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni spiegato come, attraverso tali disposizioni, il legislatore abbia introdotto una omogenea limitazione temporale dei due gradi del giudizio di merito nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ciascuno dei
quali non potrà superare il termine massimo di un anno e sei mesi (ovvero quello più ampio in caso di ricorso ai meccanismi di proroga).
Nella relazione illustrativa di commento al codice delle leggi antimafia si afferma ch «….in attuazione di un dettagliato punto di delega, il decreto legislativo (art comma 2 e 27, comma 6) prevede poi una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire la speditezza dello stesso in uno con le necessarie garanzie del proposto: si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E’ altresì prevista la possibilità prorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso indagini complesse».
La previsione di un termine di perenzione della misura patrimoniale si giustifica, da un lato, con il principio della ragionevole durata del procedimento ablativo, il c svolgimento non può patire rischi di incertezze o di imprevedibili allungamenti delle relative scansioni temporali in danno dei soggetti i cui diritti sono limitati, e, dal proprio nella prospettiva di garantire il quadro degli interessi legati all’esercizio dei costituzionalmente tutelati di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere limitati, rispettivamente, solo in ragione della funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost e delle esigenze di sicurezza ed utilità AVV_NOTAIO (art. 5, 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, posso subire gli effetti negativi di un intervento in rem.
Il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale, dunque, perde efficacia se la Corte d’appello non deposita il decreto motivato entro il termine di un anno e sei mesi dalla data di deposito del ricorso in appello, proposto ai sensi dell’art. 10, comma 1 d.lgs. n. 159/2011.
Nel caso di specie, non è in contestazione che i ricorsi in appello avverso il decret di confisca emesso dal Tribunale il 16/01/2019 – depositato il 20/02/2019 – furono proposti il 15/03/2019 e che il decreto impugnato sia stato depositato il 19/06/2023.
Non è nemmeno in contestazione che il decreto con cui la Corte di appello ha confermato la confisca disposta in primo grado è stato depositato, nonostante le sospensioni, dopo il decorso del termine di cui all’art. 27, comma 6, d. Igs n. 159 del 2011 (chiarissima, sul punto, la stessa Corte di appello a pag. 2 dell’ordinanza emessa il 13/07/2023 a seguito della richiesta di restituzione dei beni).
Dunque, i beni oggetto della confisca dovevano essere restituiI:i.
Prescindendo dal diritto alla restituzione dei beni, ciò che tuttavia deve essere chiarito in realtà sono gli effetti del decorso del termine in questione sul procediment e, in particolare, il rapporto tra sequestro e confisca di prevenzione in appello.
Il tema attiene cioè al se sia ammissibile un provvedimento di confisca su beni non in sequestro ovvero non più in sequestro e, quindi, se il procedimento di prevenzione possa proseguire in grado di appello in presenza di una confisca – quella disposta in primo grado- non più efficace.
Il termine di durata del sequestro era stato previsto già dal legislatore del 1982 che, introducendo nel corpo della legge 31 maggio 1965, n. 575, l’art. 2-ter, aveva disposto che «nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell’avvenuto sequestro».
La norma era stata interpretata nel senso che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all’ar 2-ter di cui si è detto, decorrente dalla data dell’avvenuto sequestro.
In particolare, le Sezioni unite, con la sentenza n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217677, chiarirono il rapporto di stretta connessione che intercorre fra sequestro e confisca.
Si affermò che la lettera della legge, disponendo che il tribunale dispone la “confisca dei beni sequestrati” dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, rive l’esistenza di un inscindibile collegamento tra cautela e provvedimento ablatorio.
Il procedimento di prevenzione patrimoniale, secondo la Sezioni unite, avrebbe natura unitaria e una strutturale connessione sia sul piano tecnico-giuridico che su quello operativo tra i provvedimenti di sequestro e di confisca.
Lo strumento di cautela, argomentarono le Sezioni unite, con funzione tipicamente prodromica e provvisoria, sarebbe pregiudiziale e propedeutico alla misura ablatoria con cui si attua il trasferimento coattivo del bene al patrimonio dello Stato; non sarebb dunque accettabile la tesi della confisca «svincolata da ogni condizionamento di carattere temporale… ove non sia disposto preventivamente il sequestro»; una tale soluzione, configurando come ordinatorio il termine di efficacia del sequestro sarebbe non conforme con la interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 465 del 1993) che, da una parte, rafforzerebbe la lettera della norma, attribuendo al termine previsto carattere di perentorietà e di ultima efficacia del sequestro, e, dall’al confermerebbe altresì lo stretto collegamento con l’ablazione dei beni che occorre sottrarre alla disponibilità diretta o indiretta del proposto, per recidere in man definitiva il legame tra persona pericolosa e relativo patrimonio d’indimostrata legittim provenienza.
Spiegarono inoltre le Sezioni unite che, nella logica del sistema, proprio la tassativi del termine e la connessione fra sequestro e confisca consentono di evitare il protrarsi di una situazione d’incertezza al di là di inevitabili scansioni normativamente delimita secondo i principi di tipicità e di legalità, ai quali corrispondono la compressione de sfera giuridica della persona e la possibilità del pregiudizio dei diritti di terz impongono di non superare i limiti indicati – da qui la perentorietà dei termini attuazione dei principi della libertà dell’iniziativa economica privata e del riconoscimen della proprietà privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione (così testualmente Se U., n. 36 del 13/12/2000, Madonia, cit.).
Tale principio è stato in seguito solo in parte ridefinito dalle Sezioni unite Corte di cassazione.
In particolare, con la sentenza n. 20215 del 23/02/2017, NOME COGNOME, Rv. 269589, le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa a “se il decreto con cu il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura prevenzione patrimoniale della confisca, non preceduta da sequestro, sia impugnabile”, hanno nuovamente preso posizione sul rapporto tra sequestro e confisca di prevenzione.
Nell’occasione si è spiegato come sia ben possibile che la richiesta di confisca possa non essere necessariamente preceduta dal sequestro dei beni.
L’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, nel regolare la procedura applicativa della misur della confisca, esordisce attribuendo al tribunale il potere di disporre la misura sui b «sequestrati» dei quali la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, no possa giustificare la legittima provenienza e risulti essere titolare o avere la disponibi in valore sproporzionato al proprio reddito.
Si tratta, secondo le Sezioni unite, di una disposizione con cui è stata data continuit alla analoga previsione di cui all’art. 2-ter, di cui si è già detto, che pure attribu beni oggetto della richiesta di confisca, il predicato testuale dell’essere gli st “sequestrati”.
In tale contesto le Sezioni unite hanno nella specie innanzitutto richiamato la sentenza “Madonia”, con la quale, come detto, fu affermato il principio della perentorietà del termine previsto dall’articolo 2 ter cit. in ragione della natura sostanzialme unitaria del procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali.
Sulla base di tale presupposto, tuttavia, le Sezioni unite hanno chiarito come il carattere unitario del procedimento non implichi necessariamente, ai fini dell’instaurazione di una rituale procedura applicativa della misura della confisca d determinati beni, la sottoposizione di questi ultimi ad un sequestro disposto con un provvedimento distinto e precedente rispetto a quello ablativo, essendo, invece, del tutto compatibile con i principi generali l’adozione di un sequestro contestuale all confisca e disposto con il medesimo atto.
«Situazione questa non estranea ma, al contrario, conforme nella massima misura alle connotazioni di stretta connessione dei provvedimenti di sequestro e confisca, segnalate dalla Sezioni Unite quali conseguenze dell’unitarietà del procedimento applicativo della misura patrimoniale”; “al testuale riferimento dell’art. 24 del decr attualmente in vigore, così come quello della norma previgente, alla confisca di beni qualificati come «sequestrati» non può essere attribuito un significato prescrittivo del necessità di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a quello dispositivo della confisca. Tale espressione è invero lessicalmente denotativa di un ambito di ipotesi che comprende anche quella del sequestro contestuale alla confisca, nel senso appena descritto» (così testualmente le Sezioni Unite).
Alla luce della ricostruzione compiuta: a) il procedimento di prevenzione patrimoniale ha carattere unitario ed è caratterizzato da una inscindibile e strett connessione tra il provvedimento di sequestro e quello di confisc:a; b) la confisca deve avere ad oggetto beni in sequestro; c) non è tuttavia necessario che la confisca sia preceduta da un autonomo provvedimento di sequestro; d) è possibile che il sequestro sia disposto contestualmente e con il medesimo atto di confisca da parte del Tribunale.
Si è dunque ribadito che l’ablazione presuppone l’apposizione di un vincolo reale sulle cose nel senso, appunto, che i beni confiscati devono essere già in precedenza essere sottoposti a sequestro ovvero sequestrati al momento della confisca da parte del Tribunale.
Ciò che non è consentito è confiscare beni non in sequestro, beni, cioè, il cui regime giuridico di circolazione non è stato limitato né attraverso l’apposizione di un vinco cautelare reale autonomo e precedente rispetto al provvedimento di confisca e neppure con un sequestro contestuale alla ablazione.
In tal senso deve intendersi l’affermazione secondo cui la misura anticipatoria di prevenzione patrimoniale del sequestro non costituisce condizione per l’applicazione di quella della confisca, sicché la circostanza che essa perda efficacia, per inosservanza delle sequenze temporali del procedimento, espressamente previste dal legislatore nel d. Igs n. 159/2011, non impedisce al Tribunale che possa essere autonomamente disposta la misura ablatoria definitiva (Sez. 5, n. 49149 dell’11/09/2019, COGNOME, Rv. 277652, relativa ad un procedimento in cui, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di appello della precedente confisca, si era dato luogo, nonostante la restituzione dei beni all’esito della perdita di efficacia del sequestro, ad una nuova procedura d applicazione della misura con diverso numero di iscrizione, con autonoma attivazione del contraddittorio e con rinnovazione della istruttoria).
In tal senso deve essere conformato il principio espresso da Sez. 6, n.30752 del 11/04/2019, Calì, Rv. 276466, in cui la Corte (richiamando anche Sez. 1, n. 38028 del 25/06/2016, PM in proc. Wu, Rv. 268104; Sez. 1, n. 27819 del 27/06/2006, COGNOME
Rv. 234976, cioè due sentenze – in realtà- precedenti a Sez. U, n. 20215 del 2017, cit.), ha affermato – in una fattispecie in cui, dopo la perdita di efficacia di un primo sequestr era stato emesso anche un nuovo provvedimento di sequestro – che la confisca di prevenzione non presuppone indefettibilmente il sequestro sicchè i due vincoli possono susseguirsi sugli stessi beni ovvero può intervenire direttamente il provvedimento ablatorio definitivo senza essere stato preceduto dal sequestro.
Il principio secondo cui la confisca deve avere ad oggetto beni sequestrati, oltre ad essere espressamente previsto dalla legge nel caso di confisca “tradizionale” non è peraltro asimmetrico rispetto alle peculiarità della confisca di cui all’articolo 34 d. n. 159 del 2011, dedicato alla particolare misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, che prescinde dal preventivo sequestro: la norma dispone che alla scadenza del termine, il Tribunale può disporre il rinnovo del provvedimento, ovvero (previa camera di consiglio, cui può essere chiamato a partecipare il giudice delegato) la revoca della misura, oppure la confisca dei beni “che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim
In modo condivisibile si è sostenuto che tale specificità, lungi dal contraddire i princ di unitarietà del procedimento di prevenzione e di inscindibilità del rapporto sequestro confisca – finisce in realtà per confermarli, dovendosi scorgere una chiara analogia funzionale tra il provvedimento prodromico alla confisca, dato dall’amministrazione giudiziaria dei beni, e il sequestro; come accade con il sequestro, anche l’amministrazione giudiziaria (e i provvedimenti alla stessa consequenziali) tende ad assicurare i beni al procedimento, la loro amministrazione e la salvaguardia delle relative potenzialità produttive.
In tale quadro di riferimento si pone la previsione dell’art. 27, comma 6, d. Igs 159 del 2011.
Si tratta di una norma che, in coerenza con quanto detto, pone una chiara distinzione già sul piano terminologico (anche se nella Relazione ministeriale al d.lgs. 159 del 2011 si fa genericamente riferimento all’efficacia del sequestro) tra l’inefficacia prev dall’art. 24, che è riferita al provvedimento di sequestro, e quella stabilita dall’ar che è invece riferita al provvedimento di confisca emesso in primo grado.
Nel caso di perenzione del termine previsto dall’art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, l’inefficacia colpisce il provvedimento di confisca, cioè un provvedimento che “lega a sè” anche il sequestro, a cui, come detto, è inscindibilmente connesso: ciò spiega l’affermazione secondo cui all’inefficacia del provvedimento di confisca – cioè di u provvedimento che tiene insieme “merito” e “cautela” – consegue l’obbligo di restituzione dei beni e la non proseguibilità del procedimento, atteso, da una parte, venir meno della inscindibilità della confisca con il sequestro, e, dall’altra, l’inesist a seguito della restituzione, di beni oggetto di sequestro e di ablazione.
Non è dunque condivisibile l’affermazione della Corte di appello secondo cui il provvedimento di confisca impugnato costituirebbe un provvedimento autonomo e distinto rispetto all’originario sequestro e al provvedimento di confisca del Tribunale.
Si tratta di un’affermazione smentita innanzitutto dal dato letterale del decreto confisca impugnato, in cui la Corte, lungi dal fare riferimento ad un nuovo e distint titolo giuridico, ha espressamente confermato il precedente decreto: dunque un provvedimento non autonomo ma in continuità con il precedente del Tribunale al quale si sovrappone.
Sotto altro profilo, ciò su cui è necessario riflettere è che la possibilità di emet una nuovo, automatico ed autonomo provvedimento di confisca da parte della Corte di appello dopo la perdita di efficacia del precedente decreto e la restituzione dei ben costituirebbe una evidente elusione del disposto normativo e della ratio ad esso sottesa.
Né, ancora, è chiaro come la Corte di appello avrebbe potuto d’ufficio disporre un nuovo sequestro di beni unitamente ad una “nuova” confisca.
Resta sullo sfondo il tema relativo al se alla inefficacia della confisca, c conseguente restituzione dei beni, segua una preclusione ovvero sia ammissibile una nuova proposta relativa ai medesimi beni, con possibilità di adottare un nuovo decreto di sequestro, nell’ambito di un nuovo e diverso procedimento.
Sul tema, le Sezioni unite della Corte, già con la sentenza “Madonia”, di cui si è detto chiarirono che, in tema di prevenzione, nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stata annullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito.
Si tratta di un principio, efficacemente ripreso dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n 41735 del 26/06/2019 Verterano, Rv.277197), che deve essere ribadito, tenuto conto – si è osservato – che: a) caducato il provvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, non sussiste nessuna preclusione processuale, e neppure un impedimento di natura sostanziale, alla sua rinnovazione all’esito di una nuova e diversa procedura applicativa; b) il termine in questione ha natura meramente endoprocedimentale e dispiega efficacia invalidante esclusivamente nell’ambito di “quella” procedura e non anche rispetto ad un nuovo e diverso procedimento di prevenzione; c) la caducazione del provvedimento ablatorio non contiene valutazioni sui presupposti legittimanti la confisca; d) la pacifica natura giudicato rebus sic stantibus in materia di prevenzione opera solo in presenza di decisioni di merito e sui medesimi fatti esaminati e non anche su decisioni caducatorie per ragioni processuali.
Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
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Tutti gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato senza rinvio, dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.