Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, decidendo quale giudice del rinvio, ex art. 627, c.p.p., confermava il decreto di confisca emesso dal tribunale di Foggia, sezione misure di prevenzione, in data 17.1.2018, in relazione ai beni immobili in esso specificamente indicati, siti in Castelluccio dei Sauri, di pertinenza di COGNOME NOME, rigettando l’appello proposto da quest’ultima in qualità di terza interessata.
Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME, in qualità di terza interessata, lamentando violazione di legge, con riferimento all’art. 24, co. 6, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la corte territoriale adottato il provvedimento impugnato, a seguito di un periodo complessivo superiore a un anno e sei mesi, con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale, nonché per mancanza, nel percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, richiesti nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione in data 13.2.2020.
Con requisitoria del 12.12.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa NOME COGNOME, chiede che il ricorso sia rigettato.
Con memoria di replica del 4.1.2024, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l’AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione.
Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.
Al riguardo si osserva che, come affermato dall’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di annullamento con rinvio al grado di appello del decreto di conferma della confisca, nel
giudizio di rinvio, in assenza di un’espressa disciplina normativa, trova applicazione il termine di un anno e sei mesi previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che decorre “ex novo” dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio. In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall’annullamento del provvedimento emesso in grado di appello comportante il regresso alla fase di primo grado, l’annullamento con rinvio al giudice d’appello non elimina la confisca ove disposta, ma solo la sua conferma e ha escluso la possibilità di considerare nel calcolo del termine di un anno e sei mesi il periodo già trascorso durante la precedente fase di appello, non essendo applicabile analogicamente la disciplina relativa al termine massimo di durata della custodia cautelare di cui all’art. 304, comma 6, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, Rv. 272231; Sez. 1, n. 19357 del 19/03/2019, Rv. 275810).
Decorrendo, dunque, dal momento del deposito della sentenza di annullamento con rinvio, un nuovo termine di un anno e sei mesi entro il quale deve essere compiuta dal giudice di appello la rinnovazione della fase volta alla verifica della fondatezza del provvedimento di confisca, il relativo dies ad quem va individuato, secondo la regola generale, nella data di deposito del decreto motivato.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell’atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato.
In motivazione, la Corte ha precisato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Rv. 279312).
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che la sentenza rescindente è stata depositata in data 23.4.2020, con la
conseguenza che il decreto di conferma della confisca doveva essere depositato in data 23.10.2021, laddove risulta depositato in data 5.9.2023, circostanza che ha oggettivamente determinato la sopravvenuta inefficacia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca avente a oggetto i beni riconducibili alla ricorrente.
Risulta, pertanto, irrilevante che la decisione sia stata assunta dalla corte territoriale all’esito della camera di consiglio del 21.1.2022, in quanto, come si è detto, il provvedimento di conferma della confisca in appello assume giuridica esistenza solo con il deposito del provvedimento stesso.
Vero è che l’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rinvia espressamente al disposto dell’art. 24, co. 2, del medesimo testo normativo, con la conseguenza che trovano applicazione anche con riferimento al decreto di conferma della confisca in appello le cause di proroga e di sospensione del termine di un anno e sei mesi entro il quale deve intervenire il decreto che pronuncia la confisca, a pena di inefficacia del provvedimento di sequestro originariamente adottato previste dalla menzionata disposizione normativa (vale a dire: la proroga per sei mesi in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di rito, in quanto compatibili; la sospensione per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente; la sospensione per il tempo necessario per la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall’art. 18, co. 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10 sexies, 10 septies e 10 octies, dell’art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011).
Tuttavia, come rilevato dal difensore della ricorrente con logico argomentare, ove anche si volessero prendere in considerazione, ai fini
della sospensione del decorso del termine entro il quale sarebbe dovuto intervenire il deposito del provvedimento di cui si discute, per mera ipotesi, i termini previsti dai commi 10 sexies (quindici giorni), 10 septies (non superiore a novanta giorni) e 10 octies (non superiore a novanta giorni), dell’art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011, per il deposito della motivazione (pur non avendo il giudice di appello indicato un 1:ermine più lungo di quello di quindici giorni dalla conclusione dell’udienza per il deposito del provvedimento, previsto dal citato art. 10 sexies) e ad essi si volessero aggiungere le ulteriori uniche sospensioni dei termini di efficacia del sequestro disposte dalla corte di appello per un periodo di 83 giorni (dal 3 marzo 2021 al 26 maggio 2021) e di ulteriori 119 giorni (dal 30 giugno 2021 al 27 ottobre 2021), per un totale di 202 giorni, in ogni caso il deposito del provvedimento di conferma della confisca sarebbe intervenuto ben oltre il termine consentito, in realtà perento già prima dello svolgimento della camera di consiglio del 21.1.2022.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso, per sopravvenuta inefficacia della confisca di prevenzione con conseguente restituzione del bene immobile oggetto della misura di sicurezza patrimoniale all’avente diritto, identificato in COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnato decreto e, per l’effetto, dichiara la perdita di efficacia della disposta confisca, disponendo la restituzione all’avente diritto dei beni confiscati. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626, c.p.p.
Così deciso in Roma 1’11.1.2024.