Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11233 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente NOME COGNOME, appuntato della Stazione RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Villa Literno, è stato condannato in primo grado per due episodi di concussione, contestati al capo D) (concussione in danno di NOME COGNOME e del carabiniere COGNOME) e al capo E) (in danno di NOME).
Con la sentenza indicata in epigrafe, riformando sul punto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli Nord, la Corte di appello di Napoli ha diversamente qualificato i fatti contestati, ritenendo il ricorrente responsabile del
delitto previsto dall’art. 319-quater cod. pen. Ciò in ragione di due considerazioni: da un lato, la condotta di pressione morale esercitata dal ricorrente è stata ritenuta capace di comprimere, senza però annichilirla, la sfera di libertà morale dei destinatari delle pressioni, con riconduzione di queste ultime nel perimetro dell’attività di “induzione” e non di “costrizione”; dall’altro lato, perché, in ambedue le occasioni considerate ai capi D) ed E), i privati hanno ceduto a dette pressioni non per scongiurare l’inflizione di un danno ingiusto, ma per evitare un “danno non ingiusto”.
Nell’impugnare la sentenza di appello, il ricorrente propone tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, cumulativannente, erronea applicazione della legge, penale e processuale, e vizio di motivazione, per travisamento (per omissione) di prove a discarico in relazione al capo D), oltre che per malgoverno delle regole di valutazione della prova, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei concorrenti necessari nel reato e dei riscontri ad esse.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, cumulativamente, erronea applicazione della legge, penale e processuale, e vizio di motivazione, in relazione al capo E), con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni promananti dai concorrenti necessari nel reato e dei relativi riscontri.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica data ai fatti contestati al capo E) (che dovrebbero, a tutto concedere, essere qualificati come delitto previsto dall’art. 322 cod. pen. e non come violazione dell’art. 319-quater cod. pen.).
2.4. I motivi di ricorso e le argomentazioni a sostegno degli stessi sono stati sostanzialmente ribaditi nella memoria datata 17 febbraio 2026, ove si insiste, in particolare, sul vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata, fondata su un percorso di valutazione della prova dichiarativa non conforme al dettato dell’art 192, connma 3, cod. proc. pen.
Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso sarebbe fondato, non avendo la Corte territoriale esaminato il contenuto delle conversazioni registrate in data 15 e 17 gennaio 2016, che – stando a quanto dedotto nei motivi di appello, non compiutamente esaminati dal giudice di appello – dimostrerebbero la non credibilità dei dichiaranti; il primo
motivo sarebbe altresì fondato sotto altro profilo: la diversa qualificazione del fatto – da concussione a induzione indebita – comporta che il teste COGNOME vede mutare la propria qualifica soggettiva (da persona offesa a concorrente necessario); di qui la necessità di valutare le sue dichiarazioni alla luce delle indicazioni dettate dall’art, 192, comma 3, cod. proc. pen.; il che – secondo il Procuratore generale – non è avvenuto nel caso di specie.
Il secondo motivo di ricorso sarebbe, anch’esso, fondato. Anche in questo caso, la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta la necessità che le dichiarazioni del dichiarante COGNOME (non più persona offesa, ma concorrente necessario) vengano valutate al metro dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con rigoroso vaglio sulla credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva ed esistenza di riscontri. Anche in questo caso, la sentenza impugnata non offre motivazione sufficiente in ordine a tali aspetti.
Il terzo motivo di ricorso sarebbe invece inammissibile, posto che l’invocata riqualificazione del fatto di cui al capo E) nel delitto di cui all’articolo 322 cod. pen imporrebbe una ricostruzione alternativa del fatto; il che è operazione inammissibile in sede di legittimità.
Il procedimento è stato deciso all’udienza del 24 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In ragione del fatto che il primo e il secondo motivo di ricorso deducono un analogo vizio motivazionale – vizio, in tesi, conseguente alla diversa qualificazione giuridica data ai fatti, qualificati in primo grado come episodi concussivi e diversamente qualificati in grado di appello come episodi di induzione indebita consumata ex art 319-quater cod. pen. – si impone una premessa. Si tratta di premessa relativa alle conseguenze che la diversa qualificazione giuridica dei fatti, avvenuta all’esito del giudizio di appello, determina sui criteri di valutazione della prova.
2.1. Come detto, l’originaria contestazione formulata ai capi D) ed E) ascriveva al ricorrente la commissione di condotte concussive; di qui l’attribuzione della veste di persona offesa e semplice testimone ai destinatari di tali condotte. A seguito dell’attribuzione ai medesimi fatti – identicamente ricostruiti – di una diversa qualificazione giuridica (in termini di induzione indebita, ex art. 319-quater
cod. pen., in forma consumata), muta la veste dei destinatari delle condotte ascrivibili al ricorrente: non più persone offese e testimoni comuni, bensì concorrenti in un reato necessariamente plurisoggettivo, posto che l’art. 319quater cod. pen. in forma consumata – seppur modulando diversamente il trattamento sanzionatorio – attribuisce rilievo penale tanto alla condotta di chi “subisce” l’induzione, quanto a quella di chi, avendola subita, si risolve a dare o promettere l’utilità sollecitata dal pubblico ufficiale.
2.2. È solo il caso di evidenziare che il caso in esame risulta diverso da altri, già esaminati in alcuni precedenti di questa Corte e solo apparentemente analoghi. In un precedente di questa Corte si è ritenuto che la diversa qualificazione del fatto contestato (da concussione a induzione indebita) non determini la necessità di riscontri ex art. 192, connma 3, cod. proc. perì.: ma la ratio decidendi di quella decisione muoveva dalla constatazione che – trattandosi di fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 – la condotta del “privato-dichiarante” era comunque penalmente irrilevante rispetto alla norma incriminatrice vigente al tempo dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 44369 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277213 – 01). Analoga affermazione di principio – e analoga ratio decidendi – è alla base dell’affermazione per cui le dichiarazioni assunte dalla persona offesa del reato di concussione rimangono utilizzabili erga alios anche qualora il fatto sia stato successivamente riqualificato come corruzione impropria susseguente, posto che, prima della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, nella corruzione impropria susseguente, il privato non era punibile, alla luce del dettato dell’art. 321 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 28110 del 16/04/2010, PG in proc. Spiezia, Rv. 247773 – 01).
Nel caso in esame, invece, alla luce del testo vigente dell’art. 319-quater cod. pen. i due privati risultano figure inevitabilmente suscettibili di coinvolgimento nell’illecito necessariamente plurisoggettivo.
2.3. Il mutamento di veste del dichiarante è il risultato di valutazioni demandate alla responsabilità del giudice di merito e, nel corso del giudizio, determina conseguenze sulle modalità di assunzione della prova (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01; Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, Pnnt in proc. Delle Vergini, Rv. 288929 – 01); detto mutamento di veste, ove avvenuto al momento del giudizio, determina inevitabilmente conseguenze sul piano delle regole di valutazione della prova dichiarativa, con necessità di applicazione delle regole valutative codificate dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
E la conclusione, non muta nemmeno osservando che, nel caso specifico, i dichiaranti non sarebbero comunque perseguibili, essendo oramai estinti per 11 prescrizione i reati a loro eventualmente ascrivibili. Ciò in ragione del fatto che nel momento in cui i privati destinatari delle condotte induttive del ricorrente
furono chiamati a rendere le loro dichiarazioni testimoniali (nella veste di persone offese dal reato) – i reati non erano ancora estinti per prescrizione; con la conseguenza che, i dichiaranti – al momento della deposizione – si trovavano in una posizione che rende del tutto giustificato il ricorso alle regole di valutazione della prova dettate dal già citato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Dunque, in casi – come quello in esame – in cui, all’esito del giudizio, il giudice di appello abbia diversamente qualificato il fatto contestato e ritenuto nel primo grado di giudizio, con riqualificazione che attribuisce una diversa veste processuale ad una fonte di prova dichiarativa (inizialmente identificabile come persona offesa; successivamente alla riqualificazione, persona potenzialmente concorrente in un reato necessariamente plurisoggettivo), le dichiarazioni di detta fonte di prova dichiarativa devono essere necessariamente valutate secondo i criteri imposti dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Quest’ultimo aspetto – la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. al momento della valutazione delle prove dichiarative – è dedotto come vizio di motivazione con il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, al capo D) e al capo E).
2.4. Ciò posto, risulta pertanto necessario un penetrante esame sulla credibilità soggettiva delle dichiarazioni del concorrente necessario, verificando se vi siano fattori – quali l’interesse personale, motivi di astio e rancore o altro – tal da renderle sospette e, dunque, inattendibili; occorrerà poi, come per ogni prova dichiarativa, compiere il consueto vaglio di attendibilità oggettiva della narrazione e, come imposto per i concorrenti necessari nel reato, verificare se le dichiarazioni di questi ultimi siano corroborate da riscontri, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Ove i riscontri siano rappresentati dalle dichiarazioni di altro concorrente necessario, risultano inoltre tuttora attuali gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite “Aquilina” che, pur non relative ad un caso identico a quello in esame, ha delineato le condizioni in presenza delle quali le dichiarazioni di due “chiamanti” possono anche riscontrarsi reciprocamente ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., occorrendo che: «a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 – 01).
Con il primo motivo, relativo al capo D), il ricorrente deduce., vizi motivazionali e lamenta travisamento (per omissione) di prove a discarico. Si deduce un malgoverno delle regole di valutazione della prova, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei concorrenti necessari nel reato e dei necessari riscontri.
3.1. Con riferimento al capo D), la sentenza impugnata (pag. 32-38), propone una ricostruzione dei fatti storicamente coerente con quella effettuata nella sentenza di primo grado, pur giungendo a diverse conclusioni in punto qualificazione giuridica del fatto.
Secondo il concorde accertamento dei giudici di merito, l’appuntato COGNOME ha minacciato la persona offesa NOME COGNOME, prospettando la possibilità di elevare nei suoi confronti sanzioni amministrative di importo significativo (in relazione a diverse irregolarità riscontrabili presso l’officina ove COGNOME svolgeva abusivamente l’attività di carrozziere) e ha altresì minacciato un proprio collega, il carabiniere COGNOME. L’attività minatoria ascritta a COGNOME era diretta ad ottenere, da parte dei due, la consegna di una scocca di una Vespa, da consegnare al capitano COGNOME, appassionato – come COGNOME – di ciclomotori d’epoca.
Secondo la Corte di appello, la ricostruzione dei fatti è resa possibile incrociando il dato testimoniale promanante da NOME e COGNOME, con le dichiarazioni dei testimoni COGNOME (carabiniere che ha sentito NOME lamentarsi delle minacce subite dal ricorrente COGNOME), COGNOME (altro carrozziere che, dopo aver ricevuto dalla persona offesa NOME la scocca della Vespa e dopo averla riverniciata, la consegnò al capitano COGNOME).
Secondo i giudici di merito, il contenuto di alcune conversazioni intercettate avvalora l’ipotesi d’accusa; da un lato, alcune conversazioni (contraddistinte dai nn. 3366 e 3414) portano ad escludere che NOME e NOME possano avere architettato una calunnia in danno dell’AVV_NOTAIO; dall’altro lato, altra conversazione (la n. 5180) permette di avere indiretta conferma dell’ipotesi d’accusa.
Come detto, la valutazione dei giudici di primo e secondo grado diverge su un unico aspetto: la Corte di appello ha riqualificato i fatti come violazione dell’art. 319-quater cod. pen. anziché come episodio di concussione, in ragione del fatto che la pressione morale esercitata su NOME (e, indirettamente, su NOME) non ha avuto natura totalmente costrittiva, ma ha lasciato spazi di autodeterminazione a NOME; quest’ultimo, inoltre, ha ceduto alle pressioni non per evitare un danno
ingiusto, ma per evitare una giusta sanzione.
3.2. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha offerto una interpretazione parziale delle risultanze probatorie, escludendo che vi sia stato un previo concerto tra i testimoni NOME e NOME, volto ad accusare il ricorrente. Tuttavia, la Corte di appello ha trascurato di considerare le conversazioni del 15 e del 17 gennaio 2016,- in particolare la conversazione numero 3074 – da cui emerge l’esistenza di un previo concerto tra i due testimoni avente ad oggetto le dichiarazioni da rendere.
La Corte di appello ha poi trascurato – con altro travisamento per omissione – di considerare un’ulteriore conversazione (la numero 3396), anch’essa suggestiva di un possibile accordo tra NOME e NOME per concordare il contenuto delle dichiarazioni che il primo avrebbe dovuto rendere agli inquirenti.
La Corte di appello ha inoltre fatto cattivo governo delle regole in materia di valutazione della prova. La diversa qualificazione giuridica dei fatti coinvolge NOME e NOME come concorrenti nel reato necessariamente pluri-soggettivo. Il che rende indispensabile la ricerca di riscontri. I riscontri valorizzati dalla Corte di appello sono privi di autonomia (nel senso che NOME riscontra NOME, e viceversa) o, comunque, sono del tutto equivoci (le dichiarazioni del carabiniere COGNOME).
3.3. Il motivo di ricorso è fondato.
Esaminandone la motivazione alla luce delle indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite Aquilina, si constata che la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare gli elementi di convergenza tra le dichiarazioni di NOME e NOME (e alcune conversazioni rilevanti), trascurando tuttavia: (i) quanto alle dichiarazioni di COGNOME, di considerare compiutamente il tema della credibilità soggettiva del dichiarante, in relazione al quale emergono elementi suggestivi di motivi di risentimento verso il ricorrente (puntualmente indicati nell’atto di appello e solo implicitamente emergenti, ma non valutati, nella sentenza impugnata); (ii) quanto alle dichiarazioni di COGNOME e a quelle di COGNOME, di valutare il tema della autonomia delle stesse, posto che, dallo stesso testo della sentenza impugnata, emergono elementi che pongono in discussione l’autonomia delle due chiamate, tanto nel momento genetico, quanto nei successivi sviluppi procedimentali; quest’ultimo aspetto rende evidentemente problematica la valorizzazione delle une a riscontro delle altre.
Del resto, e sempre a proposito del tema dell’autonomia delle due chiamate, assumono poi rilievo le conversazioni registrate nel corso del procedimento. Quelle indicate nella sentenza di secondo grado sono state valorizzate dalla Corte di appello per escludere che NOME e COGNOME possano avere concertato una comune versione accusatoria, in danno di COGNOME. Tuttavia, come anche rilevato dal
Procuratore generale nella requisitoria, nei motivi di appello la Difesa aveva dedotto al vaglio della Corte di appello una conversazione risalente al giorno 15 gennaio 2016 e, soprattutto, un’altra del 17 gennaio 2016 (con la quale il NOME avvertiva il COGNOME che l’indomani sarebbe stato interrogato per riferire “quello che già sapevano”). La questione era stata dedotta nei motivi di appello, ove si lamentava l’esistenza di conversazioni captate tra COGNOME e NOME, «prima e dopo l’assunzione delle sommarie informazioni testimoniali» rese da quest’ultimo; la Corte di appello, effettivamente, ha considerato solo le conversazioni successive all’escussione di NOME, trascurando di valutare quelle rese prima dell’atto di indagine.
3.4. La sentenza deve pertanto essere annullata. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie relative ai fatti descritti al capo D), attenendosi ai criteri di valutazione della prova codificati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non trascurando di valutare altresì le conversazioni intercettate in data 15 e 17 gennaio 2016.
Il secondo motivo di ricorso è relativo al capo E). Anche in questo caso, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione, conseguente all’erronea applicazione della legge processuale, in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; anche in questo caso la doglianza ha ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni promananti dal concorrente necessario nel reato di induzione indebita e nella valutazione dei relativi riscontri.
4.1. Con riferimento al capo E), la Corte di appello effettua una ricostruzione dei fatti storicamente coerente con la sentenza di primo grado (sentenza impugnata, pag. 32-38): l’appuntato COGNOME ha effettivamente esercitato pressioni nei confronti di COGNOME (di professione fabbro), per ottenere la consegna di alcune utilità (alcune grate per finestre, l’uso di un furgone per un paio di occasioni) o per ottenerne la promessa (l’elargizione di 1500 euro), usando – come arma di “pressione morale” – la possibilità, da parte del pubblico ufficiale, di rilevare svariate irregolarità e, conseguentemente, di impedire che COGNOME potesse continuare a lavorare presso la propria officina (in realtà, già sottoposta a sequestro).
La prova di tali fatti è ricavabile dalla deposizione di COGNOME, che – secondo il conforme accertamento dei giudici di merito – non ha ragioni per calunniare l’imputato; secondo i giudici di merito, le dichiarazioni di COGNOME sono poi corroborate dal contenuto di alcune intercettazioni (si menzionano la n. NUMERO_DOCUMENTO e la n. NUMERO_DOCUMENTO) che, oltre ad accreditare come genuina la deposizione del privato, permettono di escludere che vi sia stato un accordo tra questi e COGNOMECOGNOME vòlto a calunniare il ricorrente.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di appello ha però ritenuto che «la dinamica dei rapporti tra il pubblico ufficiale – che prospetta una situazione svantaggiosa per il privato, esercitando su di lui pressioni grazie alla sua posizione funzionale e il privato che, pur coartato nella sua volontà, decide di assecondare le richieste per ottenere così un ingiusto vantaggio, appare riconducibile alla fattispecie di induzione indebita».
4.2. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si è limitata a soffermarsi sulla (ritenuta) attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di COGNOME, trascurando di considerare che – in ragione della modificata qualificazione giuridica data ai fatti – il testimone è concorrente nel reato necessariamente plurisoggettivo, con necessità, dunque, che le sue dichiarazioni siano corroborate da riscontri. La motivazione della Corte di appello è insufficiente nella parte relativa alla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, peraltro significativamente modificate nel corso del tempo.
Soprattutto difettano i riscontri in relazione alla promessa/consegna di utilità da parte di NOME a COGNOME. Certo non possono essere ritenute tali – secondo la Difesa – le dichiarazioni di COGNOME, vuoi perché contraddittorie (e concretamente contraddette da altre fonti) sull’esistenza di un rapporto tra lui e NOME, vuoi perché animato da sentimenti di inimicizia verso COGNOME.
4.3. Il motivo di ricorso è fondato.
Conformemente agli argomenti e alle conclusioni del Procuratore generale, il Collegio rileva che la Corte di appello non ha valutato le dichiarazioni della persona offesa in modo conforme a quanto imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (come interpretato dalla già citata giurisprudenza di legittimità).
Nei motivi di appello si era posta in discussione la credibilità soggettiva di NOME, sottolineando il radicale mutamento registrabile nel contenuto delle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari ai Carabinieri di Caserta evquelle rese in seguito (al Maresciallo COGNOME, prima, e a dibattimento, poi); si era altresì posta in discussione la genuinità della deposizione di NOME, evidenziando i rapporti di quest’ultimo con COGNOME (come detto in rapporti di evidente frizione con il ricorrente COGNOME); rapporti – documentati da attività di intercettazione – che renderebbero concreto il rischio che i due – NOME e NOME – possano avere concertato una versione accusatoria.
Sugli aspetti ora passati sinteticamente in rassegna, la Corte di appello ha sviluppato una motivazione insufficiente.
La Corte di appello reputa «logicamente plausibile» che NOME abbia deciso di non rivelare nulla ai Carabinieri di Caserta, dei quali non avrebbe avuto fiducia per il solo fatto di non conoscerli, salvo poi rendere dichiarazioni al Maresciallo
NOME, del quale si fidava. Si tratta di un passaggio della motivazione che risulta puramente assertivo (posto che non è spiegata la ragione per cui si reputa «logicamente plausibile» che COGNOME non si fidasse dei Carabinieri di Caserta).
La credibilità soggettiva del dichiarante è postulata, ma non oggetto di puntuale argomentazione, che in alcun modo approfondisce il tema dei pregressi rapporti tra COGNOME e COGNOME.
Soprattutto, nella motivazione della sentenza impugnata non è trattato il tema dei riscontri alle dichiarazioni di COGNOME in merito alla corresponsione e/o promessa delle utilità: nella sentenza impugnata non sono menzionati riscontri sulla consegna di 200 euro; sulla consegna delle grate per le finestre; sul prestito del furgone e sulla richiesta di consegna di ulteriori 1500 euro.
4.4. La sentenza deve pertanto essere annullata. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie relative ai fatti descritti al capo E), attenendosi ai criteri di valutazione della prova codificati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non trascurando di dare conto dell’eventuale esistenza di elementi di riscontro sull’erogazione delle utilità oggetto delle dichiarazioni di COGNOME.
Il terzo motivo di ricorso pone il tema dell’erronea applicazione della legge penale e di un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica data ai fatti contestati al capo E) (che, secondo il ricorrente, dovrebbero essere qualificati, a tutto concedere, come delitto previsto dall’art. 322 cod. pen. e non come violazione dell’art. 319-quater cod. pen.).
L’esame di tale motivo è, allo stato, precluso, posto che esso presuppone l’esistenza di un accertamento del fatto di reato già consolidato in sede di merito. Nel caso in esame, l’annullamento con rinvio della decisione sul capo E) è di ostacolo all’esame del terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 24/02/2026