Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ClaudioCOGNOME nato a Marsicovetere il 24/10/1961
avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità de ricorso e ha depositato nota spese e conclusioni scritte;
uditi gli Avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME quest’ultima in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa il 30 novembre 2020 dal Tribunale della medesima città con cui veniva affermata la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di concussione ex art. 317 cod. pen. sub a), prima parte, commesso con abuso della qualità di Assessore del Comune di Marsicovetere ai danni di NOME COGNOME e veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo COGNOME in ordine al reato sub a), seconda parte, commesso in qualità di Sindaco del Comune di Marsicovetere, previa derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 319quater cod. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1.1. Nelle due conformi sentenze di merito, per quanto di interesse in questa sede, i Giudicisulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da COGNOME NOME e NOME COGNOME -ritenevano che l’imputato NOME COGNOME all’epoca Assessore comunale alle politiche sociali, abusando di tale qualità, avesse costretto lo COGNOME, rappresentante e gestore della società “RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria provvisoria dell’appalto per lo svolgimento del servizio raccolta rifi ad assumere NOME COGNOME fratello della segretaria, rivolgendogli la frase ” se vuoi lavorare tranquillo” e ciò anche in vista della prossima e certa elezione alla carica di Sindaco.
NOME COGNOME per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso con cui h dedotto:
violazione di legge, in relazione all’art. 317 cod. pen., per avere la Corte di appello riten la fattispecie al vaglio sussumibile nel delitto di concussione, nonostante «il narrato consegnato dalla parte civile» non consentisse «di ritenere che ci sia stata da parte del pubblic ufficiale la manifestazione di comportamento idoneo ad annullare la volontà dell’interlocutore». Nello specifico, i difensori hanno evidenziato che l’imputato : a) aveva proferito la frase «se vuoi stare tranquillo», senza aggiungere altro e senza paventare un suo intervento, in qualità di Assessore, presso altri pubblici uffici per recare un nocumento alle ragioni dello COGNOME, di guisa che il “danno” era aleatorio e indeterminato ; b) non aveva fatto riferimento alla carica d Assessore, da lui rivestita, ma aveva correlato il “danno” alla futura carica di Sindaco che tuttavia, all’epoca non rivestiva e che era anche del tutto eventuale;
vizio di motivazione, per omissione, per non avere la Corte distrettuale fornito congrua risposta alle specifiche doglianze difensive relative al giudizio di attendibilità e credibilità de testimoni, NOME COGNOME costituita parte civile, e NOME COGNOME presente all’incontro tra Spina il RAGIONE_SOCIALE.
Hanno, a tal riguardo, segnalato i difensori che la parte civile nutriva risentimento nei confron del Cantiani come evincibile dalla promessa di “fargliela pagare civilmente e penalmente”, dalla presentazione della denuncia solo dopo due anni dal “presunto” accadimento dei fatti e dopo che il contratto di appalto con il Comune era stato risolto per gravi inadempienze della società facente capo allo Spina.
vizio di motivazione, per omissione, per non avere la Corte di appello esposto i criteri d valutazione relativi al giudizio di attendibilità dei testi, anche in considerazione del fatto l’esame diretto da parte della pubblica accusa era stato condotto con il ricorso a domande suggestive.
Hanno inoltre osservato i difensori come: a) fosse in ogni caso emerso che «i disagi erano correlati al fatto che diventava Sindaco»; b) la ritenu “vulnerabilità” dello COGNOME fosse poco compatibile con la partecipazione del presunto “concusso” ad un secondo incontro con il COGNOME in assenza di testimoni; c) il fatto che lo COGNOME fosse solo aggiudicatario provvisorio del contratto di appalto era sintomatico di un potenziale interesse non in conflitto con quello dell’imputato;
-violazione di legge, in relazione agli artt. 511, 514 e 421 cod. proc. pen., con riferiment all’art. 24 Cost. e 6 Cedu, non avendo la Corte di appello valutato la alternativa e ragionevole versione offerta dall’imputato, in sede di esame innanzi al Giudice della udienza preliminare, supportata anche dalle deposizioni rese dai testimoni a discarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo ricorso è fondato e tale valutazione riveste carattere assorbente rispetto alle altre questioni devolute con i residui motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente introduce il thema della qualificazione giuridica della fattispecie in esame: si tratta, dunque, di stabilire se essa vada ricondotta nel paradigma normativo del reato di concussione, mediante abuso della qualità, ex art. 317 cod. pen. o se, invece, vada derubricata nella diversa e meno grave ipotesi di reato prevista dall’art. 319 quater cod. pen.
2.1. Nel premettere che la ricostruzione in fatto non è oggetto di contestazione, nelle due conformi sentenze di merito si è ritenuto che l’imputato NOME NOME COGNOME all’epoca dei fatti Assessore comunale presso il Comune di Marsicovetere e primo tra i non eletti alla carica di Sindaco, avesse consapevolmente approfittato della carica rivestita per costringere NOME COGNOME, rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed aggiudicatario provvisorio del contratto di appalto per la gestione dei rifiuti, ad assumere il fratello della segreta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto, consistente nel creare problemi nello svolgimento dell’attività d’impresa (i.e. «se vuoi lavorare tranquillo»)
Secondo i Giudici di merito, la libertà di autodeterminazione dello COGNOME, il quale era stato posto nell’alternativa secca di aderire all’indebita richiesta o di subire le conseguenze negativ del suo rifiuto, era stata gravemente compromessa: da un lato, per la spendita da parte del COGNOME della posizione di preminenza per l’incarico di Assessore e per il ruolo comunque
occupato all’interno della compagine politica, e, dall’altro, per ricorso ad espressioni evocativ di un danno ingiusto.
Tale modus agendi, per i Giudici di merito, concretizzava l’abuso costrittivo proprio del reato di concussione.
2.2. L’esegesi fornita dalla Corte distrettuale non è allineata con l’opzione ermeneutica privilegiata dalla giurisprudenza di legittimità e con i principi affermati dalle Sezioni Unite co sentenza “Maldera”.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è costantemente affermato come – all’indomani della legge del 6 novembre 2012 n.190 – la concussione stricto sensu ruoti esclusivamente intorno all’abuso della qualità e/o all’abuso della funzione “costrittivo” : esso evoca una condott di violenza e di minaccia , esplicita o anche implicita, di un danno “contra ius” da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che – senza alcun vantaggio indebito per sé – viene posto innanzi alla scelta di subire un danno o di evitarlo assecondando le indebite richieste del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio (così a partire Sez. Un. n. 12228 del 24/10/2013, COGNOME e altri, Rv. 258470).
2.3. Nel caso di specie, correttamente la Corte di appello ha ricondotto nell’abuso di qualità” la condotta dell’imputato, il quale non aveva esitato a far valere tutto il peso della sua posizion lasciando intendere che era «addentro all’amministrazione comunale» e come tale era in grado di «porre in essere condotte dannose nei confronti dello Spina» (cfr pag. 7 della sentenza di primo grado).
A tal riguardo, non assume, infatti, particolare significanza probatoria il fatto che il Canti non avesse ostentato, nel corso dell’incontro con lo COGNOME, la carica di Assessore, dal momento che : a) l’imputato aveva chiesto ed ottenuto l’incontro con lo COGNOME non quale “quisque de populo”; b) lo COGNOME era a conoscenza del ruolo che il suo interlocutore rivestiva all’interno della compagine politica; c) la richiesta “illecita” era strettamente interconnessa con la caric pubblicistica rivestita d) il riferimento alla futura investitura di Sindaco era un elemen aggiuntivo per conferire all’azione illecita maggiore incisività.
Pertanto, congruamente i Giudici di merito hanno concluso per la strumentalizzazione della qualità pubblica al perseguimento di finalità illecite.
2.4. Va, tuttavia, rilevato come l’abuso di qualità si presti ad una duplice plausibile lettu da un lato, può porre il privato in una condizione di pressochè totale soggezione , determinata dal timore di possibili ritorsioni antigiuridiche, per evitare le quali finisce con l’assecondar richiesta e, dall’altro, può indurre il privato a dare o promettere l’indebito, per acquisir benevolenza del pubblico agente , foriera di futuri favori, posto che il vantaggio indebito , sot il profilo contenutistico , può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificament individuato, anche in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente .
A tal riguardo, il Supremo Collegio nomofilattico ha precisato come sia necessario «contestualizzare la complessiva vicenda, apprezzando e valutando ogni particolare delle modalità comportamentali dei due soggetti , per stabile se il pubblico ufficiale « abbia veicolato
un univoco messaggio di sopraffazione verso il secondo, sì da porre quest’ultimo in una condizione di vera e propria coercizione(concussione), ovvero se tra i due interlocutori, nonostante la posizione di preminenza dell’uno sull’altro, si sia comunque instaurata una dialettica utilitaristica, eziologicamente rilevante sotto il profilo motivazionale (induzi indebita)».
In relazione poi all’abuso per costrizione si è chiarito come non sia «sufficiente ad integrare i delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione cogente in capo al soggetto passivo».
La coercizione della concussione presuppone infatti «modalità e forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che di conseguenza si determina alla dazione e/o alla promessa dell’indebita utilità esclusivamente per evitare il danno» (ex multis,Sez. 2, n 23019 del 5/05/2015, Adamo, Rv. 264278; Sez. 6, n 15641 del 19/10/2023, COGNOME e altri, Rv. 286376).
2.5. Ebbene, per potere valutare la portata “costrittiva” dell’abuso della qualità, i Giudici merito, stando all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto «contestualizzare la complessiva vicenda», dando “peso” probatorio anche alla “situazione” in cui si trovava il privato.
Tuttavia, come evidenziato nel ricorso, la Corte di appello, in primo luogo, non ha congruamente valutato che la richiesta illecita (consistente nell’assunzione del “protetto” del Cantiani), ad onta del contenuto oggettivamente “evanescente” della frase pronunciata «se vuoi svolgere la tua attività tranquillamente», non presenta oggettivamente il carattere della perentorietà, né- stando alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito- è stata formulata in modo insistente e ripetitivo.
Ed ancora, la Corte distrettuale ha omesso di considerare che lo COGNOME era aggiudicatario provvisorio dell’appalto e che non era, dunque, titolare di alcun diritto soggettivo – azionabile i sede giudiziaria – alla stipula con l’Ente comunale del contratto definitivo, di guisa che er portatore di un interesse concreto ed attuale ad inserirsi nel “sistema” e comunque a non “entrare in rotta di collisione” con il suo interlocutore.
Inoltre- benchè se ne dia conto nella sentenza impugnata – la Corte di appello non ha valutato il comportamento complessivamente serbato dallo COGNOME, che – sebbene per i Giudici di merito fosse stato già “concusso” – non aveva, tuttavia, declinato il secondo invito del “concussore”, divenuto nelle more Sindaco, si era presentato da solo al secondo incontro ed aveva ottenuto la promessa di affidamento di ulteriori lavori in favore della società da lui gestita come “contropartita” del mancato licenziamento del COGNOME (sebbene autore di gravi inadempienze contrattuali), richiestogli dal Cantiani.
Ed allora, nel descritto contesto fattuale, dettagliatamente ricostruito nelle sentenze di merito, se, da un lato, COGNOME e COGNOME non erano in una situazione di parità (poiché era comunque il primo a tenere le redini della situazione, facendo valere, più o meno esplicitamente, il peso della
propria posizione), né, dall’altro lato, il descritto modus agendi si era tradotto in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una pressione psicologica cogente, tale da vincere la resistenza della vittima , quanto piuttosto in una pressione morale, blanda e tenue, tale comunque da consentire allo Spina un margine di scelta.
La Corte di appello avrebbe dovuto rilevare piuttosto la condizione di “timore reverenziale” del cittadino privato COGNOME che – al cospetto di COGNOME, stabilmente inserito nella fazione polit di maggioranza all’interno dell’Ente comunale – ha dimostrato acquiescenza nella prospettiva di “conseguire un tornaconto personale”, quanto meno di aggraziarsi l’interlocutore, di non perdere la possibilità di ottenere l’aggiudicazione definitiva e di entrare a far parte del “sis clientelare”; “sistema” che gli stessi Giudici hanno ritenuto oggettivamente esistente nel momento in cui- nel derubricare il secondo segmento di condotta nel reato previsto dall’art. 319 quater cod. pen. – hanno accertato una sorta di “convergenza di interessi” tra Cantiani e Spina.
3.La fattispecie concreta va, dunque, correttamente inquadrata nel reato di induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen. .
Infatti, detta fattispecie criminosa rispetto alla concussione è, negativamente, connotata dall’assenza di violenza-minaccia da parte dell’intraneus e, in positivo, dalla esistenza di un vantaggio indebito in capo all’extraneus.
Come ribadito in una recente sentenza di questa Corte ( cfr Sez. 6, n. 21943 dello 07/02/2024, COGNOME, in motivazione ): a) il termine di “induzione” ex art. 319-quater cod. pen. va inteso nel senso di «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, ch l’ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi di importanza primaria, quali l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione »; b) « le modalità della condotta induttiva si concretizzano nella persuasione, nella suggestione, nell’allusione, ne silenzio, nell’inganno anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l’extraneus»; c) «nella induzione il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell’ottica di trarre un indebito vantaggio».
Il reato di cui all’art. 319quater cod. pen. ruota, dunque, attorno alla condotta di induzione, laddove sia l’agente pubblico che il privato traggono dalla vicenda benefici che non avrebbero diritto di trarre.
Cosi diversamente qualificata la fattispecie, sussistendo continuità normativa tra la previgente “concussione per induzione” ex art. 317 cod. pen. – norma che, nella formulazione previgente alla novella n. 190 del 2012, contemplava infatti una fattispecie mista alternativa che ruotava sulle due condotte del “costringere” e dell'”indurre” – e la nuova fattispecie di “abuso p
induzione” di cui all’art. 319 quater doc. pen., deve essere tuttavia rilevato come nel caso di specie sia decorso il termine massimo di prescrizione.
Ed invero, tenuto conto che il termine ordinario di prescrizione è di anni otto, prorogabile ad ulteriori anni dieci (per l’aumento di 1/4 della pena edittale massima ) per l’intervento di validi efficaci atti interruttivi del corso della prescrizione, considerato altresì che nel caso di specie registrano cause di sospensione per la complessiva durata di mesi 6 e di giorni 19 nel corso del giudizio di primo grado e di mesi 2 nel corso del giudizio di appello, rilevato ancora che il tempus commissi delicti risale al mese di dicembre del 2008, la prescrizione si è compiuta al più tardi nel mese di settembre del 2019, ovvero nel corso del giudizio di primo grado e prima della sentenza, pubblicata solo il successivo 30 novembre 2020.
Segue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Qualificata la condotta contestata nel reato di induzione indebita di cui all’art. 319 -quater cod. pen. ne dichiara l’estinzione per intervenuta prescrizione, disponendo la revoca delle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente