Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1621 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1621 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Busto Arsizio il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO NOME, difensore dell’imputata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale veniva confermata la condanna per il reato di concorso in tentata concussione (capo 1), nonchØ in quattro distinte ipotesi di induzione indebita, una delle quali tentata (capi 3, 4, 7 e 9), in relazione ai quali la pena veniva rideterminata in anni due e mesi dieci di reclusione; veniva, altresì, confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Solbiate Olona, in favore del quale era stabilita una provvisionale pari ad €20.000.
Nell’interesse dell’imputata sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile e si contesta la liquidazione della provvisionale.
Per quanto attiene al primo aspetto, la difesa rappresenta che la costituzione era avvenuta mediante il mero richiamo dei capi di imputazione seguiti dalla richiesta, del tutto generica, di condanna al risarcimento dei danni, in violazione dei requisiti richiesti dal novellato art. 78, lett.d), cod. proc. pen.La Corte di appello aveva rigettato l’eccezione, ritenendo che l’inammissibilità sarebbe al piø derivata dall’applicazione di quanto affermato da Sez.U, n.38481 del 25/5/2023, 2023, Rv.285036, secondo cui il novellato art. 78, lett.d), cod. proc. pen. impone, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, la specifica indicazione della causa petendi . Sostiene la ricorrente l’erroneità di tale affermazione, posto che nel caso di specie la costituzione di parte civile, essedo stata effettuata nel gennaio 2023, soggiaceva alla nuova regola e, quindi, non poteva in alcun modo richiamarsi il preteso
overruling giurisprudenziale.
Peraltro, si segnalava come analoga eccezione di inammissibilità fosse stata accolta dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento a carico degli imputati che avevano optato per il rito ordinario, senza che di ciò si fosse in alcun modo tenuto conto nel presente procedimento.
Nel merito, la difesa contestava l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni sottese al riconoscimento della provvisionale, difettando gli elementi indicativi dell’ an e del quantum debeatur , anche in considerazione del fatto che il Comune costituito non aveva in alcun modo distinto le richieste risarcitorie a seconda del ruolo rivestito dai singoli imputati.
Con il secondo e terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla configurabilità dei reati e alla sussistenza del concorso con l’ intraneus , individuato in NOME COGNOME.
Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, si segnala che il concorso era stato desunto dal semplice fatto che tra COGNOME e COGNOME vi era una relazione sentimentale, senza che fosse individuata alcuna concreta condotta suscettibile di dar luogo al concorso di persone.
Con riguardo a ciascuno dei capi di imputazione, la difesa evidenziava che:
in relazione alla tentata concussione (capo 1), la responsabilità era stata desunta da poche interlocuzioni, prive di qualsivoglia idoneità dimostrativa del concorso nel reato, nØ potendo rilevare che il concorrente avesse patteggiato per tale imputazione;
per la vicenda COGNOME (capo 3) non si era considerato che i privati, asseritamente destinatari delle indebite pressioni, non avevano affidato alcun incarico all’imputata;
per la vicenda COGNOME (capo 4) i privati indotti erano stati assolti sul presupposto dell’insufficienza delle prove raccolte, senza che di tale carenza si fosse tenuto conto nei confronti della COGNOME;
per i fatti relativi alla società RAGIONE_SOCIALE (capo 7) era emerso che l’imputata aveva ricevuto un incarico professionale nel 2015 e, quindi, ben prima delle intercettazioni valorizzate al fine di dimostrare la sussistenza del reato;
per i fatti relativi alla RAGIONE_SOCIALE (capo 9), i soggetti privati avevano escluso di aver subito qualsivoglia forma di indebita pressione, ammettendo al piø di aver ricevuto una ‘raccomandazione’ in favore della ricorrente.
2.3. Con il quarto motivo, strettamente collegato a quelli precedenti, si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova, relativamente all’interpretazione delle intercettazioni fornita dalla Corte di appello, mediante l’estrapolazione di singole frasi e una lettura delle stesse scissa dal contesto.
Al contempo, non erano state adeguatamente valorizzate le sommarie informazioni rese dai testi che avevano escluso di aver appreso di pressioni o minacce da parte di COGNOME e, quindi, indirettamente riferibili all’imputata.
La parte civile costituita ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo concernente l’inammissibilità della costituzione della parte civile per violazione dell’art. 78, lett.d), cod. proc. pen.
Nella sentenza di primo grado, resa in sede di abbreviato, si dà atto che la parte civile si costituiva all’udienza preliminare tenutasi il 10 gennaio 2023, senza menzionare in alcun
modo l’eccepita inammissibilità di tale costituzione, tant’Ł che del tema non vi Ł traccia nØ nell’indicazione delle conclusioni della difesa dell’imputata, nØ nella parte relativa all’esame della domanda della parte civile.
La difesa della ricorrente, nel formulare il primo motivo, ha genericamente affermato che l’eccezione era stata già proposta dinanzi al giudice dell’udienza preliminare senza, tuttavia, specificare quanto l’eccezione era stata sollevata, in tal modo demandando alla Corte di cassazione un non consentito onere di verifica.
Invero, l’art. 80 cod. proc. pen. stabilisce che, a pena di decadenza, la richiesta di esclusione della parte civile, costituitasi in udienza preliminare, deve essere formulata non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
La ricorrente non si Ł fatta carico di dimostrare la tempestività dell’eccezione, il che rende il motivo inammissibile, a prescindere dalle argomentazioni spese sul punto dalla Corte di appello.
NØ può invocarsi, in via suppletiva rispetto all’aspecificità del motivo, il potere della Cassazione di esaminare gli atti in considerazione della natura processuale dell’eccezione, posto che tale potere presuppone che il motivo sia stato formulato correttamente, mediante l’indicazione del momento processuale in cui l’eccezione sarebbe stata avanzata.
2.1. Passando all’esame delle doglianze relative al dedotto vizio di motivazione in ordine alla liquidazione della provvisionale, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui la determinazione della somma assegnata Ł riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (Sez.2, n. 904, del 5/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv.285723).
I restanti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, proponendo, sia pur con riguardo a diversi profili, censure attinenti all’affermazione della responsabilità per ciascuno dei reati per i quali Ł intervenuta la condanna.
In primo luogo, va disatteso il motivo volto a sostenere l’assenza di qualsivoglia contributo causale da parte della COGNOME rispetto alle condotte illecite poste materialmente in essere da COGNOME.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il concorso non Ł stato affatto desunto sulla base del mero legame sentimentale esistente tra i coimputati, bensì da dati obiettivi.
In tal senso vanno richiamate le plurime intercettazioni, analiticamente riportate nelle sentenze di primo e secondo grado, nel corso delle quali la COGNOME discuteva apertamente con COGNOME circa i colloqui e le pressioni che quest’ultimo esercitava sui vari soggetti cui imponeva di affidare incarichi professionali alla COGNOME, prospettando e, in alcun casi attuando, condotte ostative rispetto alle pratiche amministrative cui i privati erano interessati.
La censura secondo cui le intercettazioni non mostrerebbero alcuna consapevolezza della COGNOME in ordine alla natura illecita delle pressioni esercitate da COGNOME, Ł destituita di fondamento, avendo i giudici di merito ben evidenziato come tra i due vi fosse una piena condivisione dei metodi e dei risultati.
Del resto, la prova del contributo offerto nell’ambito dei reati propri contestati all’COGNOME Ł agevolmente desumibile dal fatto che l’imputata ha consapevolmente ottenuto plurimi incarichi, nella dichiarata consapevolezza che i privati si fossero a lei rivolti unicamente perchØ a ciò indotti dal coimputato.
3.1. Relativamente alla tentata concussione contestata al capo 1), la difesa sottolinea come le interlocuzioni di COGNOME con NOME COGNOME (dirigente della RAGIONE_SOCIALE che aveva in gestione la piscina comunale) non denoterebbero alcuna forma di indebita pressione, emergendo brevi conversazioni, dal tono colloquiale e prive di
manifestazione di alcuna minaccia.
La tesi difensiva, oltre a tentare di introdurre una rilettura del dato captato, Ł manifestamente infondata, avendo i giudici di merito – anche sulla base delle chiare dichiarazioni rese da COGNOME – pacificamente verificato che COGNOME aveva, anche in termini espliciti, fatto capire a COGNOME che, ove non avesse acconsentito alla richiesta di affidare alla COGNOME l’incarico professionale per ottenere il ‘certificato prevenzione incendi’, avrebbe subito conseguenze negative.
3.2. Parimenti infondate sono le doglianze sollevate in relazione ai rapporti intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, società interessata all’acquisto di un terreno da utilizzare per l’attività industriale e richiedente il cambio di destinazione.
¨ pur vero che, in tal caso, i privati destinatari delle indebite pressioni esercitate da COGNOME decisero di non soggiacere alla richiesta di conferire l’incarico professionale alla COGNOME, ma tale aspetto Ł stato adeguatamente valorizzato, tant’Ł che per il capo 3) l’imputata Ł stata ritenuta responsabile del reato tentata di induzione indebita, la resistenza opposta dal privato, tuttavia, non elide la configurabilità del reato in capo all’imputata.
3.3. In relazione al capo 4), concernente l’induzione indebita realizzata mediante l’imposizione della COGNOME quale professionista incaricato di seguire l’iter necessario per ottenere i titoli abilitativi richiesti per la manutenzione straordinaria di un capannone industriale e la realizzazione ex novo di un ulteriore capannone, la difesa ha sottolineato l’incompatibilità della condanna dell’imputata a fronte dell’assoluzione dei fratelli COGNOME, separatamente giudicati.
Il motivo Ł intrinsecamente aspecifico, posto che l’esito diverso del procedimento penale non pregiudica la motivazione posta a fondamento della condanna dell’imputata.
Peraltro, deve evidenziarsi come la ricostruzione operata in relazione al capo 4), tanto dal giudice di primo che di secondo grado, Ł estremamente analitica, basata sul contenuto univoco delle intercettazioni e delle ammissioni fatte da NOME COGNOME, ma anche delle sommarie informazioni rese dal Sindaco del Comune di Solbiate Olona, il quale ha ammesso di aver appreso da NOME COGNOME delle ripetute pressioni subite da COGNOME.
A fronte della ricostruzione, immune da censure, diviene irrilevante il fatto che, nel diverso procedimento a carico dei privati indotti, sia stata pronunciata sentenza assolutoria.
Deve ribadirsi, infatti, che non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a piø concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez.6, n. 16477 del 15/2/2022, Frisullo, Rv. 283317).
Nel caso di specie, la difesa si Ł limitata a dedurre il diverso esito del procedimento a carico di NOME, senza allegare e dimostrare l’esistenza di un insanabile contrasto in ordine alla ricostruzione del fatto.
3.4. In relazione al capo 7), relativo al conferimento di incarico professionale per l’ampliamento di un capannone industriale della RAGIONE_SOCIALE, la doglianza difensiva si incentra sul fatto che i colloqui intercettati – e ritenuti dimostrativi del reato – erano di molto successivi (ben due anni), rispetto al conferimento dell’incarico (risalente al 2015).Ciò denoterebbe la carenza di qualsivoglia nesso causale tra gli atti induttivi e la prestazione
indebita.
Il motivo Ł manifestamente infondato, non confrontandosi con l’esaustiva ricostruzione della vicenda basata, peraltro, non solo sulle intercettazioni, ma anche sulle sommarie informazioni rese dal Sindaco COGNOME, il quale ha dichiarato di aver appreso dal Presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (nelle more deceduto), delle indebite pressioni esercitate da COGNOME affinchŁ fosse incaricata la COGNOME, peraltro in tal modo determinando la sostituzione del tecnico di fiducia che storicamente aveva assistito la BEA.
Per quanto attiene, in particolare, alla distanza temporale tra il conferimento dell’incarico e le intercettazioni valorizzate, Ł agevole sottolineare come la Corte di appello ha dato atto che, nel 2017, l’incarico non si era ancora concluso e le interlocuzioni tra COGNOME COGNOME COGNOME dimostravano l’evidente comunanza di interesse dei predetti, nonchØ l’intervento di COGNOME, mediante forme di indebita pressione, anche per garantire che la coimputata fosse pagata dalla RAGIONE_SOCIALE
Nessuna cesura temporale, pertanto, può essere evocata tra lo svolgimento dei fatti e le intercettazioni, essendo queste ultime coeve all’espletamento dell’incarico frutto dell’indebita induzione.
3.5. Le censure mosse dalla ricorrente con riguardo all’induzione indebita realizzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sono infondate, posto che le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME sono state adeguatamente valutate dalla Corte di appello.
Invero, i giudici di merito hanno chiarito che i predetti, pur avendo escluso forme di pressione esplicita, hanno ammesso di aver ricevuto il il ‘suggerimento’ alla nomina della COGNOME quale una mera raccomandazione.
Sulla base di tali dichiarazioni e delle intercettazioni captate, i giudici di merito hanno ritenuto – con motivazione insindacabile in questa sede – che COGNOME ha fatto valere il proprio ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico al fine di ottenere la nomina, quale progettista, della COGNOME, facendo implicitamente comprendere ai privati che tale nomina era condizione per ‘ non avere contro il funzionario ‘.
Il quadro descritto dai privati destinatari delle indebite pressioni Ł pienamente collimante con la fattispecie descritta dall’art. 319quater cod. pen., posto che il reato Ł integrato anche in mancanza di una espressa minaccia, ma a fronte di mere condotte anche subdole e evocanti implicitamente la possibilità di instaurare un rapporto prioritario con il pubblico agente – idonee ad indurre al conferimento di una indebita utilità.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. In considerazione dell’omessa partecipazione della parte civile all’udienza pubblica non deve disporsi la condanna al pagamento delle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME