Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46783 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46783 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente i difensori, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME
Destito, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 112 n. 2, 81 cpv. e 319-quater cod. pen., commesso dal 18 novembre 2020 al 31 luglio 2021, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno definito
la posizione processuale con sentenza di applicazione pena. L’imputato è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione; è stata disposta la confisca per valore equivalente della somma di euro ottomila e quella diretta per il valore di euro duemila settecento ottanta, già oggetto di sequestro preventivo; è stato, infine, ordinato il pagamento della somma di euro ottomila, a titolo di riparazione in favore del Comune di Colleferro, destinatario, altresì, della condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
L’imputato, impiegato presso il Comune di Colleferro con la qualifica di tecnico istruttore addetto agli accertamenti ai fini del rilascio di provvedimenti in materia di edilizia privata, è stato ritenuto responsabile del reato di induzione indebita per avere indotto NOME COGNOME, proprietaria di tre immobili per i quali necessitava del rilascio di permesso di costruire per il cambiamento di destinazione d’uso, descritti nell’imputazione, paventando il diniego dei permessi, a versare, in tre riprese e in contanti, la somma complessiva di euro diecimila, duemila dei quali consegnati dal RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, anch’essa in servizio presso l’ufficio tecnico comunale di Colleferro.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei limiti strettament indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:
2.1. vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME. Premesso che le sentenze di merito non possono leggersi come un tutt’uno in presenza di valutazioni diverse, rispetto a quelle svolte dal giudice di primo grado, della Corte di appello, solo in apparenza la sentenza di appello si è adeguata ai criteri di valutazione della chiamata in correità poiché, invece, non ha compiuto una valutazione preliminare e in positivo dell’attendibilità e credibilità soggettiva della COGNOME, ma ha esaminato tale aspetto congiuntamente agli altri elementi di prova, risultati, però, privi della capacità individualizzante. La Corte di appello ha, così, replicato l’errore metodologico della sentenza di primo grado “sommando” alle dichiarazioni della COGNOME quelle della COGNOME che, però, non ha mai chiamato in causa NOME COGNOME senza, peraltro, rispondere alle “specifiche” deduzioni difensive che riguardavano proprio tale aspetto (l’angoscia della COGNOME di essere arrestata; la preoccupazione di perdere il lavoro; la convinzione che la sua vicenda interferisse con quella del figlio coinvolto in altro processo penale; la costante ricerca di denaro anche per fronte alle spese legali del figlio; il concomitante rapporto con la COGNOME dalla quale riceveva costosi regali) e con il contenuto delle conversazioni della COGNOME intercettate il 13 ottobre 2021, immediatamente dopo il suo interrogatorio, nel
corso delle quali raccontava al figlio dei timori di essere arrestata e dell’aiuto che le era stato promesso in Procura, aspetto, questo rispetto al quale rilevavano i putativi convincimenti che la COGNOME poteva essersi rappresentata al fine di rendere dichiarazioni accusatorie in danno del COGNOME, senza che fosse necessario dimostrare l’antefatto e la sua rilevanza.
E’ erronea l’affermazione della Corte che ha individuato nella COGNOME una “chiamante in correità” del COGNOME, poiché mai la COGNOME aveva riferito che, nel corso del colloquio con la COGNOME, questa le avesse fatto il nome del COGNOME che, peraltro, erroneamente la COGNOME ha individuato quale tecnico addetto alla istruttoria di una sua precedente pratica per la quale le aveva chiesto una tangente, essendosi accertato che il tecnico incaricato era persona diversa.
Inidonei sono i cd. elementi di riscontro individuati dalla sentenza impugnata, perché privi di attitudine individualizzante nei confronti del ricorrente. La Corte ha valorizzato la posizione funzionale dell’imputato, sulla scorta delle dichiarazioni rese da uno dei dipendenti del Comune, obliterando le funzioni dirigenziali svolte dal COGNOME, che aveva sottoscritto i permessi, e le funzioni di fatto, svolte dall COGNOME, che non era una mera impiegata con mansioni prettamente esecutive, potendo accedere alle pratiche. La sentenza impugnata non ha accertato se la COGNOME abbia ottenuto provvedimenti amministrativi illegittimi, carenza che rende ancora più compatibile l’attribuzione della condotta delittuosa alla sola COGNOME, e, quindi, con riferimento alla consapevolezza del funzionario preposto, della illegittimità dei provvedimenti emessi. Giammai, nelle conversazioni intercettate (quelle tra la COGNOME e la COGNOME e quelle tra la COGNOME e COGNOME), viene in rilievo il nome dell’imputato e le conversanti fanno riferimento a condotte materiali (come la scomparsa di documenti) che ben potevano essere poste in essere dalla COGNOME.
Non possono rivestire funzione di riscontro alle accuse della COGNOME le dichiarazioni della COGNOME COGNOME che non ha mai chiamato in causa, se non errando per quanto concerne la vecchia partica, NOME COGNOME, deficit che non è colmato neppure dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali la COGNOME non ha mai fatto riferimento al COGNOMECOGNOME Illogico il richiamo alle dichiarazioni dell COGNOME poiché tale riferimento della teste non vale a superare la esclusione della fonte primaria, omissione malamente interpretata dalla Corte di appello attribuendola a timori della COGNOME. Inidonei alla funzione di riscontro sono anche i contatti con COGNOME, dei quali si ignora il contenuto;
2.2. erronea applicazione della legge penale per la qualificazione del fatto quale delitto di induzione indebita (art. 319-quater, cod. pen.) piuttosto che quello di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen.
Le sentenze di merito sono evidentemente inficiate dalla mancata applicazione delle regole che sovrintendono alla formazione dei provvedimenti amministrativi e dal mancato esame dei permessi di costruire effettivamente rilasciati dal responsabile del procedimento, il dirigente dell’Ufficio NOME COGNOME, che aveva acconsentito anche alla riduzione degli oneri concessori dovuti dalla COGNOME, come risultante dalle intercettazioni del 17 e 27 ottobre 2021 e, pertanto, soggetto da ritenere trafficato.
Plurimi sono i vizi di motivazione della sentenza impugnata che in più passaggi della motivazione fa riferimento ad un accordo corruttivo intercorso tra COGNOME e la COGNOME, qualificando poi il fatto come induzione indebita, ma trascurando di valutare che o la COGNOME è stata condizionata per evitare un danno ingiusto ovvero che la stessa si muoveva su un piano di parità con i soggetti agenti del mercimonio. La motivazione, a riguardo, non è chiara, effettiva, logica e coerente e si scontra, dopo avere fatto riferimento ad un accordo corruttivo, con la ricostruzione della vicenda in chiave induttiva, perché il pagamento a favore del COGNOME era volto ad evitare un danno ingiusto, costituito dal diniego dei permessi, punto nevralgico del processo, ma mai accertato e mai esaminato né in primo grado né nella sentenza impugnata.
Illogica e apparente la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non configurabile nei fatto il delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen..
La sentenza oblitera le regole che disciplinano il rilascio dei provvedimenti amministrativi, risultato del potere che fa direttamente capo al responsabile del procedimento che, nel caso che occupa, ha sottoscritto i relativi permessi che non potevano essere denegati, per carenza del relativo potere, dal COGNOME, semplice impiegato addetto alla istruzione delle pratiche.
La sentenza impugnata, modificando la contestazione, ha inoltre “trasformato” (v. pag. 21 della sentenza impugnata) l’addebito ascritto al COGNOME che, quale addetto all’istruttoria, non era in condizione di adottare provvedimenti potendo, invece, rappresentare, anche falsamente, al responsabile del procedimento la sussistenza delle condizioni per il rilascio dei permessi. Ne consegue che correttamente le dichiarazioni della COGNOME consentono di individuare come trafficanti il duo COGNOME–COGNOME, potendo quest’ultimo avvalersi dei suoi poteri per condizionare le decisioni del COGNOME e, non essendo stato il dirigente sottoposto a indagini, sussumere la condotta accertata nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., sotto la veste di millanteria;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 323-bis cod. pen. La Corte di appello ha ignorato gli aspetti positivi, indicati dalla difesa, e valorizzat in danno dell’imputato sia il clima di generalizzata corruttela dell’ufficio che aspetti
del suo comportamento processuale, frutto di travisamento delle argomentazioni svolte dall’imputato che, nell’interrogatorio, si era limitato a richiamare l’iter processuale e la differente valutazione della posizione della COGNOME, che aveva beneficiato di tutte le attenuanti.
Completamente omessa la motivazione sull’applicazione della circostanza di cui all’art. 323-bis cod. pen., proposta in udienza. La legittimità delle richieste della COGNOME esclude che siano stati adottati provvedimenti illegittimi, mitigando così il danno subito dalla pubblica amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata, resa in esito a rito abbreviato, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Infondato il primo motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente carente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, come prospettato con il secondo motivo, anche con riguardo al reato di millantato credito di cui all’art. 346-bis cod. pen., qualificazione in realtà più complessa essendo stato del tutto omesso qualsivoglia accertamento sull’attività amministrativa posta in essere dal funzionario e trascurandone la incidenza e interrelazione con la richiesta di pagamento e con la remunerazione ricevuta per il compimento dell’attività dell’ufficio.
2.A carico dell’imputato la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni rese da NOME COGNOME che aveva sostenuto, confermando la circostanza nel corso del formale interrogatorio, di avere ricevuto da NOME COGNOME somme di denaro come corrispettivo del positivo esito delle richieste di cambiamento di destinazione uso in corso presso il Comune, somme consegnate al COGNOME che, a propria volta, aveva prelevato da una delle buste la somma di euro duemila, consegnandogliela.
NOME COGNOME, da parte sua, aveva riferito di avere partecipato, assistita dal tecnico di fiducia architetto NOME COGNOME, a una riunione con la COGNOME e con il tecnico COGNOME per discutere delle sue richieste e che dopo la riunione era stata avvicinata dalla COGNOME che le aveva detto che se avesse voluto ottenere i permessi avrebbe dovuto corrispondere, per ciascuna pratica, quattromila euro in contanti, duemila al momento della presentazione della pratica e duemila al momento del rilascio e che, alle sue obiezioni sull’importo, NOME COGNOME aveva ribattuto che “non erano soldi solo per lei” e che, se voleva che tutto andasse bene, quella era la procedura. NOME COGNOME aveva precisato di non avere saputo
con chi la COGNOME dovesse dividere le somme consegnate, ma di essersi indotta al pagamento ricordando che già in passato NOME COGNOME le aveva chiesto il pagamento di una tangente (sotto forma di pagamento di un progetto, che, in realtà, non sarebbe stato da lui redatto) per il rilascio del permesso di apertura di un ristorante, proposta che non aveva coltivato, rinunciando al progetto.
La sentenza impugnata ha illustrato l’iter di avvio del procedimento penale, costituito da un anonimo, prodotto in realtà da NOME COGNOME, amica e locataria di NOME COGNOME, alla quale costei aveva raccontato dei pagamenti corrisposti per ottenere l’esito favorevole delle pratiche ed ha sintetizzato le ulteriori acquisizioni probatorie, costituite dalle dichiarazioni della COGNOME, a proposito delle “confidenze” ricevute dalla COGNOME, e dalle registrazioni delle conversazioni, da lei stessa compiute; dalle dichiarazioni rese da altra amica della COGNOME, NOME COGNOME, che aveva parimenti riferito le confidenze ricevute dalla COGNOME sul pagamento di tangenti presso il Comune di Colleferro e che aveva confermato, altresì, che in qualche occasione, aveva consegnato, su richiesta della COGNOME, regali alla COGNOME; dalle intercettazioni, svolte sulle utenze della COGNOME dell’odierno imputato; dalle indagini tecniche consistite nell’acquisizione delle pratiche della COGNOME, tutte istruite dall’odierno imputato anche se sottoscritte dal dirigente dell’Ufficio, ingegnere NOME COGNOME.
I giudici del merito hanno ricostruito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’impiegato NOME COGNOME e dal dirigente dell’ufficio, NOME COGNOME, la qualifica dell’imputato quale tecnico addetto alla istruttoria delle pratiche di edilizi privata presso il Comune di Colleferro ed hanno accertato che i permessi chiesti dalla COGNOME erano stati rilasciati con sottoscrizione del dirigente, NOME COGNOME.
Tali dichiarazioni sono state apprezzate quali elementi di riscontro delle accuse rivenienti dalle dichiarazioni della COGNOME. Accertamenti bancari hanno, invece, confermato prelievi di contanti da parte della COGNOME in periodi coincidenti con l’esame e rilascio delle pratiche, indicate nel capo di imputazione.
A carico dell’imputato sono stati, infine, valorizzati i contatti telefonic intercorsi con un appartenente alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, contatti che, per intensità, frequenza e coincidenza con le indagini in corso, sono stati ritenuti riconducibili proprio al tentativo di informarsi sull’andamento delle indagini.
Recessive, rispetto al risultato di prova derivante dagli elementi di accusa, sono state ritenute le dichiarazioni dell’imputato che, nel corso dell’interrogatorio, reso in sede di udienza, aveva negato gli addebiti sostenendo di essersi limitato a svolgere le attività istruttorie sulle pratiche, sottoscritte dal COGNOME, e di non av mai ricevuto tangenti dalla COGNOME che lo avrebbe accusato falsamente per
alleggerire la sua posizione processuale tenuto conto dei suoi problemi, personali, lavorativi e psicologici essendo terrorizzata dall’idea di venire arrestata. Aveva precisato di avere ricevuto sollecitazioni dalla COGNOME per la evasione delle pratiche edilizie della COGNOME, ma di non avere avuto alcun potere decisionale in merito.
3.Come anticipato, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati, ai limiti della manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata, anche se scarsamente rilevante ai fini dell’odierno giudizio, la tesi difensiva che le sentenze di merito non possono tra loro leggersi quale doppia conforme.
La struttura della motivazione della sentenza impugnata, non solo perché formalmente vi fa rinvio (pag. 14), si collega strettamente a quella di primo grado confermando i criteri utilizzati nella valutazione delle prove – le dichiarazioni rese dalla COGNOME e dalla COGNOME.
Nel prosieguo della motivazione, a confutazione specifica e analitica dei motivi di appello che riguardavano sia la qualificazione giuridica delle dichiaranti che il giudizio di attendibilità e i riscontri alle loro dichiarazioni -, la sentenza impugnat ha svolto un accurato approfondimento delle censure difensive.
Nel ricorso si sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata non si è adeguata ai criteri di valutazione della chiamata in correità poiché non ha compiuto una valutazione preliminare e in positivo della credibilità soggettiva della COGNOME e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni, ma ha esaminato tale aspetto congiuntamente agli altri elementi di prova risultati, tuttavia, privi della capacità individualizzante: la Corte di appello, secondo la prospettazione del ricorrente, ha replicato l’errore metodologico della sentenza di primo grado “sommando” alle dichiarazioni della COGNOME quelle della COGNOME che, però, non aveva mai chiamato in causa NOME COGNOME e non ha seriamente esaminato l’ipotesi che il coinvolgimento dell’imputato, preposto all’istruttoria della pratica, potesse essere stato solo un espediente della COGNOME per ottenere soldi dalla COGNOME, senza che vi fosse alcuna attività corruttiva a monte. Irrilevanti, pertanto, in chiave d riscontro, sono il ruolo di istruttore dell’imputato e così i suoi contatti con u agente di Polizia, contatti di cui si ignora lo specifico contenuto.
E’ superfluo, in questa sede, richiamare i criteri generali – già illustrati nell sentenza impugnata e nel ricorso – che regolano la valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati, criteri secondo cui le dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere, ciascuna, sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante; attendibilità delle rispettive dichiarazioni e necessità di riscontri cd. individualizzanti.
Va, inoltre, rilevato, quanto alla tenuta complessiva del ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di appello, che la motivazione, per sottrarsi a censure in questa sede rilevanti, deve svolgersi secondo i canoni di logicità, potendo ricorrere motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento.
Ancora oggi, la migliore guida nella valutazione delle dichiarazioni rese da imputato di medesimo reato o reato connesso, è costituita dai canoni interpretativi tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e, in particolare, dalla sentenza Aquilina (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145) nella quale si è affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle su dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
Si tratta di un criterio che si somma e, in qualche misura chiarisce, i principi che, in tema di valutazione della prova indiziaria, affermano che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e con capacità dimostrativa in relazione al “thema probandum”; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Piras, Rv. 280414).
Tali principi si saldano alla regula iuris secondo cui la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la
confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
4.Valutate alla luce di tali regole di giudizio, sono immuni da censure, sul piano giuridico e logico, le conclusioni che la Corte di appello di Roma, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla COGNOME e dalla COGNOME, ha raggiunto sulla ricostruzione dei fatti e, in particolare, sulla richiesta, avanzata a NOME COGNOME da NOME COGNOME, di corrispondere, per ottenere l’esame e approvazione delle pratiche edilizie per il mutamento della destinazione d’uso di alcuni immobili, una somma di denaro, precisata in quattromila euro per ciascuna pratica e sulla consegna della somma di denaro e, soprattutto, sul coinvolgimento dell’imputato quale determinatore della richiesta e destinatario dei pagamenti, richiesta e pagamenti che la COGNOME aveva riferito a due sue amiche (che ne hanno confermato le confidenze).
I giudici di appello hanno compiutamente analizzato la credibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla COGNOME.
La sentenza impugnata, ben lungi dall’appiattirsi sulla sentenza di primo grado ma esaminando le specifiche argomentazioni difensive svolte con i motivi di appello – e oggi riproposte con il ricorso – ha saggiato le dichiarazioni della COGNOME sulla base di considerazioni che, pur dando atto del coinvolgimento diretto nelle indagini, dell’atteggiamento ondivago tenuto (emerso dalle conversazioni intercettate e caratterizzato dal diniego, prima, e dall’ammissione, poi, del suo coinvolgimento) e della plausibile ragione che lo aveva determinato (il timore di essere arrestata e la possibilità di usufruire di benefici), è pervenuta alla conclusione che tali aspetti non si risolvono in ragioni determinanti per ritenere che la COGNOME abbia reso dichiarazioni “calunniose” nei confronti del ricorrente, potendo, invece, logicamente sostenersi che la COGNOME abbia, in un primo momento, cercato di alleggerire la propria posizione per rendere, poi, piena confessione.
Rileva il Collegio che l’analisi del giudice di merito, sul punto della credibilit del dichiarante e dell’attendibilità delle dichiarazioni, non può svolgersi attraverso valutazioni astratte ma deve essere inverata nei dati che emergono dal processo: non rilevano, quindi, come criteri risolutivi in punto di attendibilità, quello del spontaneità, della coerenza e costanza del contributo dichiarativo che normalmente costituiscono indicatori della genuinità dell’apporto dichiarativo, quindi della sua veridicità e che è il vero oggetto della valutazione.
4.1.Un importante elemento ai fini della valutazione della credibilità della COGNOME e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni discende dal confronto di tali dichiarazioni con quelle di NOME COGNOME e dalla loro convergenza su aspetti
fondamentali quali la tempistica della richiesta (collocata nel giorno di una riunione tenutasi presso il Comune di Colleferro cui avevano partecipato sia la COGNOME e la COGNOME che il ricorrente); il contenuto economico della richiesta (quattromila euro a pratica); la cadenza del pagamento e i tempi e le modalità di consegna, aspetti, questi ultimi, che hanno trovato ulteriore riscontro in elementi esterni anche alle dichiarazioni della COGNOME, non ultimi, per importanza, le dichiarazioni rese dalle COGNOME e dalla COGNOME, persone alle quali i fatti erano stati riferiti ben prim dell’inizio del procedimento.
4.2.11 ricorso contesta il fondamento stesso della possibilità di operare una lettura unitaria delle dichiarazioni rese dalla COGNOME e di quelle della COGNOME ma si tratta di un approccio erroneo poiché, invece, a norma dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la valutazione indiziaria comporta la valutazione non frazionata ma coordinata degli elementi indiziari, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo quando si dimostri l’indipendenza delle dichiarazioni (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e la loro specificità, nozione, questa, diversa dalla sovrapposizione, che comporta che le dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente le imputazioni, la vicenda storica e la persona dell’incolpato.
Nel ricorso viene contestata anche la valenza “individualizzante” del riscontro costituito dalle dichiarazioni della COGNOME, rispetto alle dichiarazioni dell COGNOME, visto che la COGNOME non ha mai fatto espressamente il nome del COGNOME, quale autore della richiesta e destinatario del pagamento perché non riferitole dalla COGNOME. Ulteriore profilo di criticità la difesa del ricorrente ha individuato nel fa che la COGNOME aveva individuato l’imputato quale destinatario del pagamento collegandolo alla istruttoria di una precedente pratica di cui il RAGIONE_SOCIALE non si era mai occupato.
Anche tali censure non sono condivisibili.
La portata individualizzante del riscontro, che deve attenere allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice, non esige che, quale elemento concorrente, riguardi la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell’economia della contestazione essendo, così, autosufficiente.
Se così fosse, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico essendo, invece, pacifico in giurisprudenza che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico, che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell’incolpato
in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759).
Nella ricostruzione dei molteplici elementi che i giudici di merito hanno valorizzato in merito alla attendibilità della chiamata in correità dell’imputato, assume rilevanza ai fini della individualizzazione, la contestualizzazione nel tempo ad un preciso evento – cioè la riunione operativa tenutasi nell’estate del 2020 -, alla quale aveva certamente partecipato anche il COGNOME; il rilievo (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), che era “prassi” quella delle regalie elargite dalla COGNOME alla COGNOME, sicché non vi era ragione plausibile perché la COGNOME chiamasse in causa altro funzionario, come espediente per ottenere dei pagamenti; che la somma chiesta in pagamento era stata giustificata dalla COGNOME dalla necessità di divisione con altre persone, divisione alla quale viene fatto costante riferimento dalla COGNOME nelle ricostruzioni con le confidenti, alle quali riferiva anche delle regalie dirette alla COGNOME (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).
Si tratta di argomentazioni che non rivelano cadute logiche e che attuano le descritte coordinate e principi che regolano la valutazione della prova indiziaria.
4.3.11 ricorso si sofferma, quale ulteriore aspetto che inficia la credibilità e attendibilità della ricostruzione della COGNOME, sul ruolo della dichiarante presso il Comune, dove si muoveva con margini di autonomia, non perfettamente coerenti con le mansioni formalmente assegnategli e, a questo fine, richiama la vicenda della riduzione di oneri di concessione, con riferimento ad altra pratica, riduzione di cui avrebbe usufruito la medesima COGNOME ed alla quale era estraneo il ricorrente.
Anche questo argomento, tuttavia, non si rivela risolutivo poiché la Corte di appello ha correttamente evidenziato che non risultava una ingerenza diretta della COGNOME nella modifica né un riferimento ad attività di altri funzionari e che la COGNOME si era limitata a dare comunicazione della modifica intervenuta alla COGNOME (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).
Deve pervenirsi alla conclusione che, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, effettivamente l’impiegata NOME COGNOME rivolse a NOME COGNOME, in occasione dell’esame delle richieste di rilascio dei permessi di costruire che la COGNOME aveva in corso, la richiesta di corrispondere ig.-pagamento di una tangente paventando il diniego del rilascio dei permessi dei quali l’imputato era istruttore, condotta tenuta in concorso con NOME COGNOME al quale, in occasione dei pagamenti eseguiti dalla COGNOME, erano state consegnate le somme convenute a titolo di anticipo o saldo dell’approvazione.
S.Come anticipato, va accolto il secondo motivo di ricorso.
All’imputato è contestato di avere indotto NOME COGNOME a corrispondergli somme di denaro, agendo con abuso della qualità e abusando dei poteri a questa connessi, “paventando” il diniego del rilascio dei permessi per il cambio di destinazione d’uso chiesti dalla COGNOME, ma la sentenza impugnata è silente sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen., limitandosi a confutare (pag. 22) la richiesta difensiva di qualificazione giuridica del fatto sub specie del reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. sul rilievo che l’imputato, lungi dall’essere estraneo all’accordo corruttivo, era il soggetto che deve ritenersi concorrente nel reato, in una a NOME COGNOME.
Rileva, inoltre, la Corte che, in più punti della sentenza, viene richiamato il sistema corruttivo allestito presso il Comune di Colleferro, un sistema al quale rinviano anche le dichiarazioni di NOME COGNOME, a proposito delle regalie elargite a NOME COGNOME.
Va ricordato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319-quater cod. pen., proprio in ragione della punibilità del privato indotto, è stata ritenuta attratt nelle fattispecie corruttive e che, fin dalla sentenza COGNOME è stata evidenziata la difficoltà di individuare il confine tra la fattispecie di concussione e quella induttiv da un lato, e, dall’altro, quello tra le fattispecie di induzione indebita di cui all’ 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258475): un tema di non scarso rilievo, che coinvolge il principio di legalità sotto il profilo della tipicità dell’illecito.
Sono stati segnalati, come problematici, proprio i casi in cui promessa o consegna di utilità all’agente pubblico si collegano alla prospettazione di un danno ingiusto, da parte dell’agente pubblico, o al conseguimento, da parte del privato, di un indebito vantaggio.
La sentenza impugnata, ai fini della sussistenza del reato, ha evidentemente ritenuto preponderante la richiesta rectius, l’iniziativa della richiesta – e la consegna della somma ma ha completamente pretermesso l’esame del sottostante rapporto pubblicistico sul quale lo scambio si è innestato, rapporto nel quale vengono in rilievo, ai fini della ricostruzione della fattispecie incriminatrice, modalità di esercizio della funzione pubblicistica, sotto il profilo della legittimità meno dell’atto amministrativo richiesto dalla COGNOME, che non costituisce un dato indifferente in un contesto nel quale non si è di fronte ad una modalità costrittiva ma ad una mera richiesta di pagamento, che comportava una generica e implicita minaccia di mancata evasione della pratica, secondo le aspettative della richiedente.
Il criterio dell’iniziativa può essere utile ai fini della qualificazione giuridica fatti, ma non può concentrare in se l’antigiuridicità della condotta, non potendosi
prescindere da un esame della effettiva dinamica dei rapporti tra soggetti, poiché il requisito che caratterizza la condotta di induzione indebita è costituito dalla condotta prevaricatrice del funzionario, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato, prevaricazione indispensabile per distinguere la fattispecie in esame dalle condotte di corruzione (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, COGNOME, Rv. 268520).
Nelle fattispecie corruttive, infatti, il rapporto si sviluppa su un piano di parit sostanziale e tende verso un comune obiettivo illecito costituito dal compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in violazione delle regole che disciplinan l’esercizio del potere discrezionale (nella corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen.), ovvero, nella corruzione per atto di ufficio (dì cui all’art. 318 cod. pen. nell’asservimento del pubblico agente agli interessi del privato, qualora l’atto compiuto realizzi ugualmente l’interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico che attiene all’atto adottato e non alla mera violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.
Nel caso in esame, in assenza di qualsivoglia individuazione e indicazione sui poteri di ufficio che potevano essere esercitati dal funzionario e sulla natura discrezionale o meno di tali poteri, è puramente assertivo il richiamo all’abuso della qualità o dei poteri – abuso, evidentemente, strutturato sulla stessa richiesta di pagamento, per assolvere all’esame delle pratiche – non essendosi accertato, in considerazione delle circostanze del caso concreto, che la condotta dell’imputato si sia concretizzata in una pressione o suggestione per piegare, o, comunque, persuadere il soggetto privato alla promessa e alla dazione e, quindi, nella effettiva prospettazione di un danno ingiusto, dietro la minaccia di non adottare i provvedimenti richiesti da NOME COGNOME ovvero se le richieste della COGNOME fossero dirette al conseguimento di un indebito vantaggio.
Il terzo motivo di ricorso è assorbito poiché l’esame della motivazione sul diniego di applicazione delle circostanze attenuati generiche e di quella di cui all’art. 323-bis cod. pen. – se tempestivamente proposta- non può prescindere dalla completa ricostruzione del fatto e del suo inquadramento giuridico.
7.Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata sul punto della qualificazione giuridica del fatto affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e sui profili critici segnalati proceda a nuovo esame, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le rilevate lacune della motivazione tenuto conto che anche in sede di giudizio abbreviato possono essere esercitati dal giudice di merito i poteri di rinnovazione istruttoria ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 3 ottobre 2023