Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49963 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49963 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 16 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, Comune di Abano Terme, in relazione al reato di cui
all’art. 319-quater cod.pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), per avere, in qualità di consigliere comunale, indotto l’imprenditore NOME a versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del sindaco, quale corrispettivo per ottenere l’affidamento in via diretta di lavori var di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile (capo 6 della imputazione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilit intrinseca del testimone assistito NOME COGNOME, sulla base delle cui dichiarazioni è stata confermata la condanna del ricorrente.
La Corte, sul punto, non avrebbe eseguito quanto le era stato demandato dalla sentenza di annullamento, sottolineando aspetti inconsistenti rispetto alla valutazione della attendibilità intrinseca del testimone e sulla presenza di riscontri esterni;
vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato senza risolvere la questione che era stata prospettata attraverso il ricorso per cassazione con motivo rimasto assorbito, in quanto le risultanze processuali, che sarebbero state travisate, avrebbero dimostrato che la dazione della somma era stata successiva alla effettuazione dei lavori da parte del NOME e che questi non aveva subito alcuna induzione ad opera dell’imputato;
omessa valutazione dell’argomento difensivo secondo il quale la valutazione della attendibilità del NOME avrebbe dovuto essere svolta solo dopo il suo esame diretto da parte della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo ed al terzo motivo, che ineriscono al giudizio di attendibilità intrinseca del testimone assistito NOME COGNOME, le censure difensive sono infondate in quanto la Corte di appello ha assolto l’obbligo di valutare la attendibilità intrinseca del testimone secondo quanto riveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
Ciò è avvenuto mettendo in evidenza la personalità del teste, la sua chiarezza e lucidità, la precisione e la pacatezza, la reiterazione delle accuse, l consequenzialità logica del racconto, l’assoluta mancanza di motivi di astio o risentimento che potessero far sospettare della bontà delle dichiarazioni.
Si tratta di valutazioni consone, in punto di diritto, rispetto al giudizio demandat alla Corte con la sentenza rescindente e basate su elementi di fatto non rivedibili in questa sede (sulla valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in
correità, tra le tante, Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252630; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565).
2. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
La Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso in allora proposto dall’imputato ritenendo che la Corte di appello, nella prima sentenza oggetto di annullamento con rinvio, non avesse valutato l’attendibilità intrinseca del testimone assistito COGNOME.
Aveva, però, anche ritenuto che tale valutazione fosse assorbente rispetto agli altri due motivi di ricorso, inerenti al travisamento della prova sulla tempistica del versamento della somma rispetto all’affidamento dei lavori al testimone ed alla valutazione delle dichiarazioni della testimone COGNOME, circostanze che avevano già formato oggetto dell’atto di appello avverso la decisione di primo grado.
Vero è che i motivi ritenuti assorbiti in sede di legittimità non sono stati esaminat dalla sentenza impugnata, ma le argomentazioni in essi contenute e prima sintetizzate, inerenti alla conferita attendibilità del teste di accusa e dal richia della sentenza impugnata alla conforme decisione del Tribunale – che quelle doglianze aveva esaminato e superato – travolgono le ulteriori censure difensive contenute negli altri motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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