Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39755 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOMEnato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Messina applicava ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di induzione indebita e corruzione in concorso (artt. 110, 319-quater e 321 cod. pen.), con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, descritti rispettivamente ai capi 3 e 4 dell’imputazione.
Secondo la tesi accusatoria, NOME COGNOME concorse nella indebita induzione realizzata da NOME COGNOME, assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna, nei confronti dell’imprenditore NOME COGNOME, aggiudicatario dei lavori di rifacimento di una via del paese, per convincerlo a rivolgersi per la fornitura di materiale alla impresa RAGIONE_SOCIALE con il quale COGNOME aveva stipulato un patto corruttivo per dividere gli utili indebitamente conseguiti.
Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, annullava il provvedimento del G.i.p. limitatamente al delitto di corruzione (ritenuto assorbito in quello di induzione indebita, del quale avrebbe costituito il segmento finale) nonché alla circostanza ex art. 416-bis.1 cod. pen., sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Con sentenza del 22 novembre 2022 la Sesta Sezione di questa Corte annullava l’ordinanza del Tribunale, non essendo stato «chiarito in che termini l’attività di persuasione abbia assunto i connotati di un concorso in una induzione indebita (peraltro rivolta a produrre effetti futuri); né, per altro verso, si inte cosa COGNOME avrebbe aggiunto al metus che COGNOME già poteva incutere in quanto riconosciuto appartenente a un gruppo mafioso».
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, in sede di rinvio, il Tribunale di Messina decideva nei medesimi termini di cui al proprio precedente provvedimento, annullato da questa Corte.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 627 cod. proc. pen., 110 e 319-quater cod. pen., e illogicità della motivazione, non essendosi il Tribunale uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine ai profili giuridici evidenziati nei primi due motivi del precedente ricorso, riguardanti la natura dell’abuso di funzione o qualità commesso dall’assessore ai lavori pubblici nonché la natura della responsabilità concorsuale di COGNOME, indicato quale beneficiario, in assenza però della dimostrazione di accordi preventivi (COGNOME fu informato solo dopo i primi contatti fra COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai quali viene collegata la segnalazione dell’impresa del ricorrente per la fornitura di materiale) né di dazioni successive.
Non vi sono elementi per sostenere che COGNOME, parlando con COGNOME, abbia potuto direttamente o indirettamente adombrare potenziali vantaggi o svantaggi legati alla qualità di pubblico ufficiale di COGNOME o addirittura all
presunta appartenenza di quest’ultimo ad associazioni mafiose, essendo rimasti del tutto indeterminati i fini perseguiti.
Il Tribunale ha sostenuto che NOME avrebbe potuto abusare della qualità di pubblico ufficiale e ha erroneamente affermato che il vantaggio indebito cercato dal privato potrebbe anche consistere nell’interesse ad acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera di potenziali futuri favori.
Tale indeterminatezza si amplifica in relazione al presunto concorso dell’extraneus, ritenuto sussistente dal Tribunale sulla base di una fantasiosa interpretazione di alcuni passaggi delle conversazioni intercettate avute da COGNOME con COGNOME e COGNOME, in assenza invece di dialoghi intercorsi fra questi ultimi, cosicché è comunque impossibile affermare che il ricorrente abbia concorso in una eventuale pressione indebita del pubblico ufficiale: la proposta di un preventivo esprimeva, invece, un normale interesse imprenditoriale alla fornitura di prodotti o servizi.
2.2. Violazione di legge per travisamento di alcuni elementi specificamente indicati e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla gravità indiziaria.
La difesa ha richiamato integralmente il motivo proposto nel precedente ricorso, non esaminato nella sentenza rescindente in quanto logicamente successivo a quello inerente alla qualificazione giudica del fatto.
Con detto motivo si era sostenuto che la condotta di COGNOME va inquadrata nell’ambito dei suoi rapporti con COGNOME e COGNOME volti ad avanzare proposte a quest’ultimo: l’interessamento di COGNOME si desume dai contenuti di conversazioni intercettate che mostrano che COGNOME fu informato solo in un secondo momento e che COGNOME si rivolse alla sua impresa per ragioni commerciali e non perché in qualche modo costrettovi, tanto che si rifornì da COGNOME anche con ordinativi superiori rispetto a quelli originari perché i prezzi praticati erano vantaggiosi. Inoltre, dalle intercettazioni è emerso che fu COGNOME a chiedere a COGNOME di acquistare da lui materiale (diverso da quello che COGNOME vendeva), permettendogli in cambio di parcheggiare i suoi mezzi nello spiazzo della propria. Erroneamente, poi, NOME COGNOME è stato identificato come socio e parente di NOME COGNOME, sicché quanto COGNOME da lui acquistò non riguarda il ricorrente; la conversazione fra i fratelli COGNOME, riguardante il rendiconto delle forniture di COGNOME, si spiega con il fatto che da dicembre 2019 a febbraio 2020 le fatture non erano state pagate e perciò COGNOME contattò e poi incontrò COGNOME fino a ottenere quanto dovutogli. Si rileva altresì che nelle pur numerose conversazioni mancano riferimenti di COGNOME e COGNOME ad accordi corruttivi, mentre resta indimostrato il fatto che il suono percepito nella conversazione del 17 aprile 2020 fosse causato dallo sfregamento di banconote (date da COGNOME a COGNOME), né, in ogni caso, questa ipotetica circostanza
sarebbe necessariamente riconducibile alla vicenda ricostruita dal Tribunale, che da dati incerti ha fallacemente tratto delle certezze.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Anche in questo caso la difesa ha richiamato il motivo proposto nel precedente ricorso, non esaminato nella sentenza rescindente, contestando le valutazioni del Tribunale sul pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove.
Quanto al primo profilo, si osserva che COGNOME già nel novembre del 2021, prima della emissione della ordinanza cautelare, si era dimesso da amministratore della RAGIONE_SOCIALE, sicché non potrebbe più contrattare con la pubblica amministrazione; il rischio di inquinamento probatorio, poi, è stato prospettato in termini del tutto generici ed è escluso dalla intervenuta emissione del decreto di giudizio immediato, peraltro con la contestazione delle originarie imputazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
Ritiene il Collegio che l’ordinanza abbia colmato le lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente, nella quale, a fronte di uno specifico motivo inerente alla “ricostruzione probatoria adottata dal Tribunale” (così il ricorso a pag. 3), è stato esaminato il solo profilo di diritto, che ha dato luogo all’annullamento, muovendo proprio “dalla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale” (pag. 6), ritenendola implicitamente incensurabile.
2.1. In ogni caso va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866
del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, NOME, non mass.).
Nel caso di specie, in tema di gravità indiziaria, il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione molto precisa e dettagliata della vicenda contenuta nell’ampia ordinanza impugnata, specie alla luce delle risultanze delle conversazioni intercettate.
A tale proposito va ribadito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650).
E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842).
2.2. Va poi evidenziato che l’ordinanza impugnata ha testualmente riprodotto la ricostruzione in fatto operata in quella annullata, nella quale si erano esaminate e disattese numerose deduzioni difensive avanzate con la richiesta di riesame e in questa sede pedissequamente riproposte (mediante trascrizione del precedente ricorso per cassazione) non solo con valutazioni di merito ma anche senza uno specifico confronto con quanto argomentato dal Tribunale.
Il provvedimento impugnato ha motivato ampiamente, alla luce soprattutto delle conversazioni fra COGNOME e COGNOME, circa il fattivo intervento di entrambi su COGNOME, che alla fine, indotto dai due, scelse l’impresa del ricorrente, pur dopo avere stipulato un accordo definitivo con l’impresa di Mazza, come dimostrato dalle s.i.t. rese da quest’ultimo e dalla telefonata dal contenuto inequivoco intercorsa tra COGNOME e COGNOME, il primo, peraltro, in rapporti con la criminalità organizzata, ai quali i giudici della cautela hanno ritenuto estraneo COGNOME, escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Il pagamento della “mazzetta” da COGNOME a COGNOME chiude la vicenda, realizzatasi grazie all’abuso della qualità di quest’ultimo, non tanto e non solo per le sue amicizie mafiose: anche sulla consegna del denaro, percepibile dalla intercettazione del 17 aprile 2020, la valutazione espressa nell’ordinanza, specie in questa fase cautelare, risulta incensurabile.
Quanto al profilo in diritto, il provvedimento impugnato ha ben chiarito che le pressioni di COGNOME e di COGNOME furono successive alla aggiudicazione a COGNOME dei lavori di rifacimento di una via del paese di Malvagna, avvenuta senza alcun intervento dell’assessore (pag. 12), essendosi così fugato il dubbio paventato nella sentenza rescindente.
Sulla base della descritta ricostruzione in fatto, priva di travisamenti o argomentazioni illogiche, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, richiamato nella sentenza rescindente in quanto espresso in tema di abuso d’ufficio ma pertinente anche rispetto al reato di induzione indebita, secondo il quale, per configurare il concorso dell’extraneus, deve essere provata l’intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi (Sez. 6, n. 15837 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275540; Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264460; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260031; Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, COGNOME, Rv. 245010; da ultimo v. Sez. 3, n. 2340 del 06/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
Il Tribunale ha poi evidenziato che nel caso di specie è configurabile, in capo al pubblico funzionario, con il quale concorse, nei termini sopraindicati, il ricorrente, l’abuso della qualità (cosiddetto abuso soggettivo), che consiste nell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva – senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio o del servizio – così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute.
In particolare, è configurabile il reato ex art. 319-quater cod. pen. quando l’abuso della qualità induce «il privato a dare o promettere l’indebito, per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori», principio statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258470), richiamato testualmente nell’ordinanza impugnata e apoditticamente censurato dalla difesa senza alcun confronto con le ampie argomentazioni svolte sul punto nella sentenza Maldera.
4. E’ privo di fondamento anche il motivo in tema di esigenze cautelari.
Premesso che la nuova ordinanza del Tribunale non ha fatto più riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e che attualmente – come comunicato dall’autorità giudiziaria che procede – il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, osserva il Collegio, quanto alla esigenza ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che le sole dimissioni da amministratore della società non escludono il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, considerato che l’oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403); inoltre, i delitti “della stessa specie” di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. sono non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031; da ultimo v. Sez. 2, n. 14913 del 08/03/2023, Alba, non mass.).
Il requisito dell’attualità, poi, sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566).
5. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 luglio 2023.