Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23908 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23908 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Vibo Valentia COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Cessaniti COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Tropea COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Vibo Valentia
avverso la sentenza in data 14/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME e per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO per la parte civile, che ha depositato le conclusioni e la nota spese; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO per NOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/06/2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale di Vibo Valentia del 27/03/2019, ha prosciolto per intervenuta prescrizione NOME COGNOME dal reato di estorsione di cui al capo C), confermando la condanna dello stesso COGNOME per il reato di usura di cui al capo B), quella di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 319 -quater cod. pen. così già riqualificato il capo D), e per il reato di corruzione di cui al capo E), quell di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 513-bis e 56, 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991, contestati ai capi a) e b), del riunito procedimento n 419/14, rideterminando le pene nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME e confermando quella irrogata a COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, che ha rinunciato alla prescrizione, tramite i suoi difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
2.1. Dopo un’ampia ricognizione degli elementi valorizzati nelle sentenze di merito e di quelli invocati a discolpa, con il primo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione in ordine alla credibilità intrinseca della persona offesa COGNOME in relazione al capo D).
La Corte si era limitata ad una sintetica valutazione di attendibilità del dichiarante nonostante l’andamento discontinuo e contraddittorio delle sue dichiarazioni in ordine al fatto di aver rimesso la querela a seguito di pressioni di COGNOME o a seguito delle ammissioni fatte da COGNOME al cospetto di COGNOME.
Nell’omettere una rigorosa valutazione, la Corte aveva anche disatteso l’indicazione di rinvenire riscontri a conferma delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla credibilità estrinseca di COGNOME e all’affermazione di penale responsabilità in presenza di prova contraddittoria e incerta con riguardo al capo D).
Contesta la valutazione della Corte incentrata sulla conferma riveniente dalla conversazione intercettata, nella quale NOME avrebbe desc:ritto la vicenda in termini sovrapponibili.
La sentenza impugnata non si era confrontata c:on due elementi difensivamente dedotti, le dichiarazioni di COGNOME, che aveva negato la condotta minacciosa e attribuito a COGNOME un ruolo di paciere, e la relazione di servizio di COGNOME, redatta il giorno in cui COGNOME lo aveva telefonicamente contattato per dolersi della minaccia di COGNOME.
Le dichiarazioni di COGNOME erano da sole idonee a smentire le accuse, ma la Corte si era limitata a prenderne atto senza motivare sulla loro valenza e
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attendibilità, ciò che aveva comportato una condanna resa in presenza di una situazione di ragionevole dubbio.
Quanto alla relazione di servizio nella quale si dava conto della minaccia segnalata da COGNOME, la Corte aveva ritenuto rilevante la conversazione intercettata nella quale COGNOME aveva affermato di essere stato contattato da COGNOME, che nella relazione di servizio aveva invece affermato di aver ricevuto una telefonata da COGNOME.
Ma si trattava di profilo irrilevante, al fine di stabilire se vi fosse stata o meno da parte di COGNOME una minaccia, in concreto esclusa da COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in odine all’elemento materiale del reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., a fronte delle dichiarazioni spontanee del ricorrente e della documentazione difensiva prodotta.
La Corte non aveva dato conto dell’abuso induttivo attribuibile a COGNOME e non si era confrontata con le dichiarazioni spontanee di costui, volte a ricostruire la vicenda e con la documentazione prodotta, da cui risultavano equi controlli nei confronti di COGNOME e di COGNOME, anche successivi alla denuncia, circostanza in contrasto con l’asserita pressione sottesa alla prospettazione di «scrivere contro» COGNOME, nel caso di mancata remissione della denuncia contro COGNOME.
In realtà il ricorrente si era adoperato per una bonaria composizione dei dissidi privati, da ritenersi del tutto legittima.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla condotta abusiva di NOME.
Per quanto già rilevato non avrebbe potuto configurarsi un abuso di poteri o della funzione e tutt’al più avrebbe potuto ricondursi la condotta nell’alveo della previsione dell’art. 323 cod. pen. prima della recente riforma della fattispecie, dovendosi comunque escludere una condotta contra legem o praeter legem.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo al capo E), in relazione ai mancati accertamenti bancari per verificare il versamento di somma da parte di NOME ed ai contatti telefonici tra NOME e NOME, nonché in relazione alla testimonianza di NOME e al travisamento della conversazione tra NOME e NOME.
La Corte aveva omesso un’adeguata verifica della valenza di conversazioni che non vedevano tra i conversanti il ricorrente.
Alla conversazione del 17/03/2011, in cui si parlava della dazione di 16/17 mila euro, non erano seguiti i necessari accertamenti bancari, mentre non erano stati verificati contatti telefonici attraverso l’acquisizione dei tabulati.
Relativamente alla conversazione del 12/04/2011 tra NOME e NOME, la Corte aveva travisato il senso della stessa a fronte di quanto riferito sul punto dal
teste NOME, non in grado di spiegare la responsabilità del ricorrente per il rapporto corruttivo con COGNOME.
Relativamente alla conversazione del 03/05/2011 tra NOME e NOME, la Corte aveva dato rilievo ad una parte di essa, senza considerare la parte successiva, nella quale NOME aveva riferito il rapporto tra NOME e NOME ai rapporti di ufficio che si tengono con gli istituti di vigilanza.
2.6. Con il sesto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità delle conversazioni intercettate di COGNOME, in assenza di confronto con le doglianze difensive.
Era stata contestata l’attendibilità delle affermazioni di COGNOME che non solo aveva detto di aver versato somme a COGNOME, ma aveva anche prospettato di poter chiamare noti personaggi politici e aveva sostenuto di aver fatto avere a COGNOME dei giorni di malattia: la Corte aveva illogicamente ritenuto che il riferimento ai personaggi politici fosse un dato neutro, mentre con riguardo ai giorni di malattia, circostanza esclusa dal dott. COGNOME, la Corte aveva ritenuto che il predetto non era l’unico medico che poteva effettuare un accertamento, senza peraltro aver dato seguito alla richiesta di approfondire il tema presso l’ufficio personale della Questura.
2.7. Con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla vicenda RAGIONE_SOCIALE e all’omessa motivazione sulla produzione documentale.
La Corte aveva indebitamente collegato la vicenda al capo D), incentrato sulla remissione di querela, senza che quest’ultima sia menzionata nel capo E).
In ogni caso la vicenda RAGIONE_SOCIALE non era riconducibile ad un rapporto corruttivo.
La Corte aveva motivato contraddittoriamente, in quanto dopo aver descritto l’operato di NOME, conforme alle regole e all’incarico affidatogli, aveva apoditticamente affermato che si era trattato di attività istituzionale finalizzata a favorire COGNOME, senza peraltro confrontarsi con la documentazione prodotta.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atti separati a firma dei suoi difensori.
3.1. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di usura.
La Corte si era fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa senza averne valutato l’attendibilità e in assenza di idonei riscontri e di conversazioni intercettate o di conclusioni di tipo peritale.
Era stata omessa una verifica dei conti correnti e della concreta partita contabile costituita da assegni ma anche da erogazioni in contanti.
Era incerto il rapporto di finanziamento della somma di euro 10.000,00, protrattosi dal 2003 al 2008.
Ciò valeva con riguardo alle tre operazioni nelle quali si era suddivisa la vicenda in base al rinnovo del prestito accompagnato dalla pattuizione di interessi, vicenda risultante solo dalle dichiarazioni generiche e non riscontrate della persona offesa, costituitasi parte civile.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti contestate.
La Corte aveva del tutto omesso di dar conto delle ragioni per cui erano state applicate le aggravanti relative al delitto in danno di esercente attività imprenditoriale e in stato di bisogno.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte non aveva fornito una idonea e completa motivazione in ordine alla pena irrogata e non aveva adeguatamente !giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento ad un unico elemento, a fronte del fatto che non erano emerse altre condotte illecite dopo il 2008.
3.4. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova in ordine alle ipotesi di usura di cui al capo B).
Nel trattare congiuntamente anche di ipotesi di minaccia estorsiva, il ricorrente segnala che la condanna si era basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa COGNOME a fronte di una riduttiva indagine conoscitiva e di un’imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove, in assenza di indagini bancarie e di verifiche peritali.
Il motivo si sviluppa poi con riferimento alla tripartizione delle condotte di usura con cadenze e argomenti corrispondenti al primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
3.5. Con il secondo motivo si denuncia violazione ci legge e vizio di motivazione in ordine alle contestate e ritenute aggravanti.
La Corte non aveva fornito motivazione a sostegno delle aggravanti del fatto in danno di esercente attività imprenditoriale e in stato di bisogno.
3.6. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e Vi2:i0 di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. peri.
Anche in questo caso sono formulati argomenti che riflettono temi e cadenze del terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il difensore, AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 210, 64 e 197-bis cod. proc. pen. e all’inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME.
Posto che COGNOME aveva segnalato di aver ricevuto dall’AVV_NOTAIO e da un poliziotto l’offerta di una grossa cifra, perché non deponesse, da ciò era nato un procedimento a carico di COGNOME per calunnia, reato che aveva formato oggetto di decreto di rinvio a giudizio.
A fronte di ciò la Corte aveva omesso di motivare sul collegamento probatorio esistente tra il reato di calunnia e quelli oggetto del presente processo, collegamento alla cui stregua avrebbe dovuto applicarsi l’art. 210 cod. proc. pen., chiedendo al dichiarante se intendesse o meno avvalersi della facoltà di non rispondere: in mancanza di ciò la deposizione deve ritenersi inutilizzabile.
4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 513-bis e 56, 629 cod. pen.
Era stato segnalato che la minaccia aveva riguardato soggetti estranei alla persona offesa, nei cui confronti avrebbero dovuto collocarsi le bombe, non potendosi dunque ritenere lesa la libertà della persona offesa.
La motivazione sul punto faceva riferimento alla perdita dei contratti che COGNOME avrebbe potuto subire, ma non era stato spiegato perché i danneggiamenti ad attività commerciali potessero determinare l’interruzione dei rapporti contrattuali, fermo restando che si trattava di circostanza non emersa nell’istruttoria dibattimentale.
Era semmai ravvisabile in luogo della tentata estorsione, il delitto di tentata violenza privata, trattandosi di condotta minacciosa finalisticamente diretta a privare la persona offesa delle iniziative legali nei confronti di COGNOME.
Relativamente all’ulteriore delitto contestato, che richiede condotta volta a scoraggiare l’altrui concorrenza con violenza o minaccia ed è collocato tra i delitti a tutela dell’ordine economico, esso non è ravvisabile se la limitazione della libertà di concorrenza è solo la mira teleologica dell’agente.
La Corte aveva dato rilievo al fatto che il ricorrente avrebbe rivolto minacce alle guardie giurate di COGNOME, dicendo che COGNOME non doveva lavorare, e si sarebbe recato presso gli esercizi commerciali per conto dei quali COGNOME svolgeva servizio di vigilanza, dicendo di non sottoscrivere il contratto con il predetto.
Ma la Corte non aveva indicato gli elementi di prova e aveva fatto riferimento a condotte di NOME nei confronti delle guardie giurate, senza alcuna formale contestazione e senza indicazione dei nomi delle guardie giurate.
4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 513-bis e 56, 629 e difetto di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale.
La Corte non aveva attribuito al ricorrente alcuna concreta azione che potesse integrare il concorso nei reati, non essendo sufficiente la presenza fisica, fermo restando che nessuna condotta aveva al riguardo descritto la persona offesa, al di là della mera connivenza.
4.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della persona offesa.
La Corte non aveva tenuto conto degli elementi che attestavano la litigiosità tra COGNOME e COGNOME, nonché la circostanza che la persona offesa era imputato per calunnia in danno dell’AVV_NOTAIO e l’ulteriore circostanza che, per quanto riferito dal Pubblico ministero, il predetto era stato sottoposto ad indagini per accesso abusivo allo S.D.I. Le dichiarazioni di COGNOME avrebbero dunque avuto la necessità di riscontri che la Corte non aveva indicato, non risultando che COGNOME avesse ricevuto da COGNOME COGNOME confidenze sulle minacce ricevute.
4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e travisamento della prova in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La minaccia della collocazione di ordigni esplosivi non aveva a che fare con la persona di COGNOME ma semmai con gli esercizi commerciali e non poteva ingenerare timore particolare nella persona offesa. Non ricorreva dunque la contestata aggravante, implicante l’ulteriore condizione di soggezione legata all’evocazione dell’organizzazione mafiosa.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova.
La Corte non aveva debitamente vagliato l’attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, avendo semplicemente richiamato la valutazione formulata con riguardo all’attendibilità del dichiarante in ordine ad altri reati commessi in diverso contesto, a fronte di doglianze incentrate non solo sull’importo e la data dell’assegno, ma anche su altri profili, a cominciare dal mancato riconoscimento in aula dell’imputato COGNOME, che era dunque dubbio potesse aver ingenerato una condizione di timore.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991.
Erroneamente era stato ritenuto sussistente il metodo mafioso, a fronte del fatto che l’atteggiamento minatorio non era stato avvertito dal teste COGNOME, secondo il quale la persona offesa era nervosa perché non aveva i soldi per pagare le divise, cosicché sul punto le dichiarazioni :li COGNOME, pur reputato attendibile,
non valevano a riscontrare la persona offesa, di cui peraltro non era stato valutato il risentimento verso il coimputato COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 533 cod. proc. pen.
La Corte aveva omesso di conformarsi alla regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non fornendo una motivazione in merito alla capacità del compendio probatorio di soddisfare lo standard richiesto per eliminare ogni dubbio.
5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. peri.
La Corte aveva omesso di motivare in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non fornendo spiegazione circa la sussistenza di prevalenti elementi ostativi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è nel suo complesso infondato.
E’ in particolare infondato il primo motivo, incentrato sull’attendibilità del dichiarante.
La Corte territoriale ha dato conto delle deduzioni difensive, ma ha ritenuto di condividere le valutazioni del primo Giudice in ordine all’attendibilità di COGNOME, di cui è stata segnalata la peculiare condizione esistenziale e sono stati illustrati i tratti di personalità nonché l’uso di toni talvolta polemici e talvolta ironici, al f di inquadrare la sua deposizione e la sostanziale coerenza del suo racconto.
In particolare, la Corte ha inteso suffragare il giudizio del Tribunale fondato su un’attenta valutazione del problematico andamento della deposizione di COGNOME, in un primo momento dichiaratosi non disponibile al controesame, ma successivamente sottopostovisi, senza mutare la sostanza della sua narrazione.
D’altro canto, sia il Tribunale sia la Corte hanno riportato alcuni passaggi della deposizione, in modo da far comprendere la reale dinamica della testimonianza, a fronte delle domande via via formulate dalle parti, giungendo alla non illogica conclusione della rappresentazione da parte di COGNOME di un quadro coerente e credibile, connotato dal decisivo intervento di COGNOME, volto a convincere il predetto a ritirare la denuncia presentata contro COGNOME.
Né possono dirsi idonee a sovvertire tale valutazione le deduzioni difensive incentrate su profili di apparente contraddittorietà, in quanto i giudici di merito hanno valutato il complesso della testimonianza, nel corso della quale COGNOME ha dichiarato di aver ricevuto pressioni da COGNOME e nel contempo ha affermato
di aver voluto che COGNOME ribadisse al cospetto del predetto le minacce rivoltegli, fermo restando che egli ha comunque ricondotto l’intero sviluppo della vicenda alle richieste di COGNOME e alle sollecitazioni da lui rivoltegli, evocando la prospettiva di segnalazioni e relazioni sfavorevoli nell’ambito dei compiti di Polizia amministrativa («scrivere contro»), affinché si convincesse a rimettere la querela.
In tal modo deve escludersi che i Giudici di merito si siano sottratti al compito di scrutinare rigorosamente la credibilità del dichiarante e l’attendibilità intrinseca della dichiarazione, in conformità con il costante orientamento secondo cui «la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di t:ali dichiarazioni con altri elementi» (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070, in linea con Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214): deve in tale ottica rilevarsi che l’incidenza dell’istanza economica sottesa alla costituzione di parte civile non può essere valutata pregiudizialmente, a prescindere da una specifica contestualizzazione della vicenda, ancorata alla dimensione storica del fatto e al tipo di relazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti, e che comunque la valutazione dell’attendibilità inerisce al giudizio di merito, ove non innplausibile e non viziata da profili di manifesta illogicità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), ciò nel caso di specie deve escludersi.
3. Altrettanto infondato risulta il secondo motivo.
Proprio alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda, connotata dall’intento di COGNOME di indurre COGNOME a rimettere la querela, non assumono rilievo né la testimonianza di COGNOME né la relazione di servizio redatta dal ricorrente.
I Giudici di merito hanno in realtà descritto il contesto e scandito le fasi nelle quali si è sviluppata la condotta induttiva del ricorrente: in tale quadro hanno sottolineato che a detta del teste COGNOME NOME aveva inteso fare da paciere, ma tale elemento non risulta idoneo a smentire l’assunto accusatorio, incentrato sull’intendimento del ricorrente di convincere COGNOME a rimettere la querela.
Ed invero assume primario rilievo in tale prospettiva il riferimento alla conversazione prog. 455 del 18/03/2011 (richiamata dalla Corte a pag. 20), nel corso della quale COGNOME, richiamando l’episodio, aveva riferito che dopo la
denuncia di COGNOME COGNOME lo aveva subito chiamato, segnalandogli un’urgenza: si tratta di elemento che, da un lato, smentisce il contenuto della relazione di servizio di COGNOME, che aveva segnalato invece di aver ricevuto una chiamata da COGNOME, e dall’altro disvela l’inequivoco sbilanciamento di COGNOME in favore di COGNOME, soggetto che la condotta induttiva del ricorrente mirava a favorire, propiziando la remissione di querela.
Di qui la non illogica valutazione dei Giudici di merito, che hanno ritenuto attendibile e in concreto riscontrata la versione di COGNOME, reputando subvalente, in tale quadro, la deposizione di COGNOME, giacché la volontà di conciliare i contendenti in quello specifico contesto sottendeva pur sempre la volontà del ricorrente di giungere ad un risultato favorevole a COGNOME.
4. In tale prospettiva risultano altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso.
La Corte ha infatti tutt’altro che illogicamente ritenuto, avallando la valutazione del primo Giudice, che il ricorrente, abusando dei poteri inerenti alla funzione di addetto alla Divisione di Polizia amministrativa, avesse indotto COGNOME a rimettere la querela sporta contro COGNOME, obiettivo costituente per lui una concreta utilità, in quanto maggiormente sensibile agli interessi del predetto, come ampiamente dimostrato anche dal sottostante rapporto corruttivo che forma oggetto del capo E), sul quale si tornerà.
Va invero rimarcato che COGNOME svolgeva funzioni cruciali per COGNOME e per COGNOME, titolari di agenzie di vigilanza, sottoposti al potere di controllo spettante alla Divisione cui apparteneva COGNOME, e che l’evocazione di controlli e verifiche era tale da ingenerare nel COGNOME una condizione di assoggettamento.
Inoltre, si è già rilevato come gli elementi acquisiti abbiano attestato il pregiudiziale sbilanciamento di COGNOME in favore di COGNOME.
Proprio in tale quadro è stata dunque letta dai Giudici di merito la vicenda che ha condotto alla remissione della querela da parte di COGNOME, a seguito delle sollecitazioni rivoltegli da COGNOME, il quale, in base a tale ricostruzione, invece di limitarsi a dare corso alla volontà punitiva manifestata da COGNOME, peraltro con riguardo ad un episodio connotato dalla formulazione di una non lieve minaccia, si era direttamente e attivamente ingerito nella vicenda al punto da chiamare immediatamente COGNOME e da propiziare poi la conciliazione, ben oltre il limite della composizione di dissidi privati, dissidi non arrestatisi ad una soglia di mero pericolo per sviluppi illeciti, ma tradottisi nella commissione di un reato per il quale a quel punto avrebbe dovuto seguirsi il percorso ordinario nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
Né può dirsi che fosse semmai ravvisabile il reato di cui all’art. 323 cod. pen. sia pur nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, giacché la condotta, così come ricostruita dai Giudici di merito, risulta connotata dall’abuso dei poteri e della funzione del pubblico ufficiale, che, avvalendosi della condizione di assoggettamento del suo interlocutore, l’ha indotto al risultato perseguito, ipotesi riconducibile alla fattispecie delineata originariamente dall’art. 317 cod. pen., ma riqualificata dai Giudici di merito ai sensi dell’art. 319 -quater, introdotto dalla legge 190 del 2012, con cui sono state sottratte alla sfera di operatività di cui all’art. 317 cod. pen. le condotte di tipo induttivo, diverse da quelle connotate da un vero e proprio abuso di tipo costrittivo (secondo la distinzione valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).
Il quinto, il sesto e il settimo motivo, valutabili congiuntamente, in quanto riferiti nel loro complesso all’imputazione di corruzione di cui al capo E), risultano in larga misura inammissibili e comunque infondati.
6.1. I tre motivi, nello sforzo di parcellizzare il ragionamento probatorio, finiscono per sfuggire al canone dell’argomentata critica della complessiva motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi di prova.
In ogni caso gli stessi risultano inidonei a vulnerare la motivazione della Corte, ancora una volta conforme a quella del primo Giudice.
Nel quadro di una valutazione incentrata sullo sbilanciamento di COGNOME in favore di COGNOME, è stato valorizzato un dato probatorio di rilievo indiscutibile, costituito dalla conversazione prog. 431 del 17/03/2011, nel corso della quale COGNOME aveva affermato di aver erogato in favore di COGNOME, soggetto inequivocamente menzionato, circa 16/17 mila euro.
A fronte di ciò le deduzioni difensive, riproposte anche in questa sede, hanno riguardato, da un lato, la mancanza di accertamenti bancari e, dall’altro, l’inattendibilità di COGNOME.
Ma i Giudici di merito hanno rilevato come la mancata verifica bancaria non assumesse alcun rilievo, a fronte del nitido tenore della conversazione, che evocava plurime dazioni ed era in concreto riscontrata, da un lato, dall’effettiva situazione debitoria di COGNOME, dedito al gioco (situazione confermata da una conversazione prog. 86 del 15/04/2011), e, dall’altro, da quanto confidato a COGNOME da COGNOME, tema che non ha formato oggetto di alcun rilievo difensivo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come, a fronte della conversazione del 17/03/2011, non assumesse alcun rilievo la circostanza che in altra conversazione del 24/03/2011, avente diverso oggetto, NOME avesse prospettato la possibilità di
chiamare alcuni personaggi politici del calibro di COGNOME o COGNOME, circostanza inidonea ad attestare la radicale inattendibilità di COGNOME, quale soggetto dedito a gratuite millanterie.
Deve, altresì, aggiungersi che al rammarico palesato nel corso della citata conversazione da COGNOME verso COGNOME, cui a suo dire, egli aveva anche fatto avere giorni di malattia, non può decisivamente contrapporsi la deposizione dibattimentale del dott. NOME, responsabile dell’ufficio sanitario della Questura, giacché, come osservato dalla Corte, costui non era l’unico medico deputato ad emettere certificazioni sanitarie, circostanza che, nel ridimensionare non illogicamente la portata della deduzione difensiva, vale a ribadire la complessiva rilevanza delle conferme del rapporto corruttivo rivenienti dalle conversazioni intercettate.
6.2. Gli assunti accusatori sono stati contestati anche attraverso doglianze concernenti il valore attribuibile ad alcune conversazioni intercettate, intercorse tra NOME e NOME (prog. 11 del 12/04/2011) e tra NOME e NOME (prog. 654 del 13/05/2011): in particolare si è segnalato come NOME COGNOME, responsabile della Divisione di Polizia Amministrativa, fosse stato sentito nel corso del dibattimento e avesse attribuito alla conversazione del 12/04/2011 un significato diverso da quello prospettato dai Giudici di merito, facendo leva sul tono scherzoso delle frasi scambiate con NOME; inoltre si è cercato di cogliere nell’altra conversazione riferimenti non coerenti con l’ipotesi accusatoria.
Ma, in realtà, si tratta di tentativi di frammentazione del quadro probatorio, funzionali ad una diversa valutazione di ciò che inerisce al merito, in assenza della effettiva deduzione di vizi della motivazione.
Ed invero è stato sottolineato dalla Corte come nella conversazione del 12/04/2011, successiva all’arresto di COGNOME, si fosse fatto subito riferimento a NOME COGNOME e alle «mazzette» e come in quella del 13/05/2011, al di là di talune precisazioni di NOME, fosse stato posto l’accento sul fatto che COGNOME «mangiava e beveva» con COGNOME e sul fatto che in concreto i controlli potevano non essere approfonditi.
Si tratta di elementi che risultano coerenti con il quadro desumibile dalle altre risultanze e in linea con l’ipotesi accusatoria incentrata sulla sussistenza di un rapporto corruttivo tra COGNOME e COGNOME.
6.3. Correttamente su tali basi è stato ravvisato il delitto di cui all’art. 319 cod. pen.
In senso contrario è stata invocata la correttezza dei =troni eseguiti da NOME, risultante dalla documentazione prodotta, concernente anche la vicenda RAGIONE_SOCIALE, nella quale, dopo una Prima segnalazione dei RAGIONE_SOCIALE, COGNOME aveva effettuato un controllo sulla base di quanto dedotto da COGNOME in
una memoria, confermando gli assunti difensivi di quest’ultimo in ordine alle ragioni della presenza di un lavoratore rumeno.
Sta di fatto che l’ipotesi corruttiva è stata delineata con riguardo ai favori che NOME, all’occorrenza, avrebbe potuto rendere nell’esercizio delle funzioni, peraltro nel quadro di un rapporto continuativo che faceva registrare il già rilevato sbilanciamento del pubblico ufficiale a vantaggio del privato corruttore: a ben guardare, l’accusa ha avuto ad oggetto una forma di messa a libro paga e di asservimento della funzione, tale da prescindere da singoli specifici atti e dalla loro eventuale rispondenza a canoni normativi, nel presupposto che comunque il ricorrente fosse disponibile, prendendo in carico l’interesse di COGNOME.
In tale prospettiva è stata correttamente delineata la continuità tra l’episodio dell’abuso induttivo descritto da COGNOME, pur di per sé non richiamato nel capo E), e la fase successiva, suggellata dalla conversazione nella quale COGNOME aveva ammesso di aver versato somme di denaro al pubblico ufficiale: si inscrive in tale quadro anche la vicenda RAGIONE_SOCIALE, comunque connotata da un utile intervento di COGNOME, che, a fronte della prima diversa segnalazione dei RAGIONE_SOCIALE, aveva sulla base di una propria attività, in linea con gli assunti esposti in una memoria difensiva, accreditato la tesi di COGNOME in ordine al ruolo del lavoratore rumeno, diversamente inquadrato dai RAGIONE_SOCIALE.
Deve aggiungersi che alla formulazione dell’ipotesi di controlli non sempre approfonditi, emergente dalla conversazione intercettata a ridosso dell’arresto di COGNOME, avrebbero fatto seguito iniziative volte a ritirare la licenza tanto a COGNOME quanto a COGNOME.
Ciò posto, si osserva che l’ipotesi dell’asservimento della funzione e della messa a libro paga, secondo un costante orientamento interpretativo, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012, era ricondotta al reato di cui all’art. 319 cod. pen., a prescindere dall’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (sul punto, ex plurimis, Sez. 6, 2714 del 30/11/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204126; Sez. 6, n. 3444 del 19/11/1997, dep. 1998, Cunetto, Rv. 210084; Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, COGNOME, Rv. 234619; Sez. 6, n. 16/05/2012, COGNOME, Rv. 253216).
Dopo la modifica dell’art. 318 cod. pen., si è invece ritenuto che il mercimonio della funzione debba essere ricondotto a tale fattispecie, salvo che emergano specifici atti contrari ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261352; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Sta di fatto che, dovendosi aver riguardo alla norma più favorevole in relazione a condotte risalenti al 2011, non ha alcuna influenza a favore del ricorrente, che ha comunque rinunciato alla prescrizione, la riconducibilità del
reato sub E) -che non è quello più grave ai fini del calcolo della pena base- alla sopravvenuta fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., punito con pena edittale massima più elevata di quella all’epoca prevista dall’art. 319 cod. pen.
Di qui, in conclusione, il rigetto del ricorso di COGNOME.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è parimenti infondato, oltre che, in gran parte, generico.
I due atti di ricorso seguono un percorso comune, ma risultano entrambi inidonei a vulnerare le valutazioni della Corte, anche perché connotati da aspecificità.
Con il primo motivo i difensori del ricorrente contestano il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di usura’ riproponendo questioni in concreto esaminate, riguardanti la necessità di verifiche bancarie e di riscontri che sarebbero mancati nonché la genericità delle dichiarazioni di COGNOME.
Si tratta di deduzioni che non tengono conto dell’effettivo tenore della motivazione, con cui la Corte, avvalendosi del giudizio formulato in primo grado e muovendo dalla riconosciuta attendibilità della persona offesa, ha ricostruito il rapporto intercorso tra COGNOME e COGNOME tra il 2003 e il 2008, a partire dall’originario prestito di euro 10.000,00, con la previsione della dazione di euro 1.000,00 con cadenza mensile, fino ai due rinnovi, parimenti connotati dalla previsione di esosi interessi nonché dalla dazione di cambiali, a fronte delle quali il ricorrente, come segnalato dal Tribunale, aveva versato più di euro 19.000,00, peraltro senza ottenere la restituzione dei titoli.
I Giudici di merito hanno dato conto anche delle gravi minacce poste in essere dal ricorrente, allorché COGNOME non riusciva a pagare le somme previste alla scadenza stabilita, minacce coinvolgenti la famiglia e perfino il bimbo che la compagna della persona offesa aveva ancora in grembo.
In tale quadro hanno valorizzato anche le conformi dichiarazioni della compagna NOME COGNOME, che ha confermato non solo de relato ma anche per scienza diretta sia le minacce, sia, almeno nelle linee essenziali, i termini economici del rapporto, facendo riferimento alla dazione delle cambiali e allo sforzo fatto da COGNOME per far fronte alle scadenze.
Le censure difensive si muovono soprattutto su un piano astratto e comunque non vulnerano la ricostruzione operata dalla Corte sulla base degli elementi acquisiti, per giunta omettendo di considerare il valore di riscontro attribuibile alle dichiarazioni di NOME COGNOME e al riferimento alle minacciose pressioni esercitate dal ricorrente.
In tal modo, a fronte della ricostruzione della Corte in ordine alla configurabilità delle contestate ipotesi di usura, correlata alla pattuizione di interessi fuori misura, di gran lunga superiori, sia ab origine sia in occasione dei rinnovi, a qualsivoglia tasso soglia previsto, il motivo contenuto in ciascuno dei due atti si limita a prospettare la necessità di accertamenti bancari e di riscontri ulteriori, tema che la Corte ha non illogicamente reputato superato dalle risultanze acquisite, sufficienti per la formulazione del giudizio di penale responsabilità.
Il secondo motivo, come formulato in ciascuno dei due atti di ricorso, risulta inammissibile.
Lo stesso è incentrato sulla mancata spiegazione delle ragioni per cui avrebbero potuto ritenersi applicabili le contestate aggravanti: si tratta tuttavia di tema precluso, in quanto su di esso si era idoneamente soffermato il primo giudice, senza che sul punto fossero stati poi proposti specifici motivi di appello.
Il terzo motivo, sostanzialmente corrispondente nei due atti di ricorso, riguarda il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio: lo stesso è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede.
Va infatti rimarcato che la Corte non si è sottratta allo scrutinio cui era stata chiamata, ma ha tutt’altro che arbitrariamente escluso la possibilità di concedere al ricorrente le attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, protrattasi in un ampio arco di tempo e tale da procurare un rilevante danno alla persona offesa: si tratta di valutazione in linea con il principio per cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quel ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244).
Tale valutazione risulta peraltro idonea anche a dar conto della concreta entità della pena e non può dirsi vulnerata da censure generiche, con cui si è cercato di sollecitare un giudizio più favorevole, peraltro inerente al merito e non consentito in questa sede.
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME e di COGNOME possono essere esaminati congiuntamente, in quanto concernono i reati di cui ai capi a) e b): gli stessi risultano infondati.
12. E’, in primo luogo, manifestamente infondato il primo motivo del ricorso di COGNOME, incentrato sull’incompatibilità a testimoniare di COGNOME in conseguenza dell’emissione di decreto di rinvio a giudizio per il delitto di calunnia in danno dell’AVV_NOTAIO.
Deve al riguardo considerarsi che, nel caso in esame, esclusa qualsivoglia ipotesi di connessione, deve valutarsi l’eventuale configurabilità di profili di collegamento tra i reati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. ,b), cod. proc. pen. ·
Orbene, non ricorre l’ipotesi di reati commessi gli uni in occasione degli altri e neppure quella di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre: sono, invero, le ipotesi con riguardo alle quali è stato posto in evidenza che ai fini della sussistenza di un effettivo collegamento deve ricorrere un profilo strutturale riconducibile all’unità del contesto spaziale e temporale (sul punto Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081), profilo rilevante al fine di scongiurare il rischio discendente da solo strumentali e rtorsive denunce di calunnia nei confronti della persona offesa del reato oggetto di accertamento.
Ma non ricorre neppure un collegamento probatorio.
E’ stato al riguardo osservato che «in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. – che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197 comma primo, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento» (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397).
Si tratta di situazione non configurabile, in quanto la dichiarazione di cui è stato ipotizzato il contenuto calunnioso, avente ad oggetto un’offerta di denaro proveniente da un legale, perché COGNOME non rendesse la testimonianza, non ha alcuna correlazione con dati fattuali riguardanti i reati oggetto di contestazione nel presente processo.
Sono infondati e in parte inammissibili il quarto motivo del ricorso di COGNOME nonché il primo e il terzo motivo del ricorso di COGNOME, concernenti la valutazione della prova e l’attendibilità di COGNOME, nonché la configurabilità di un ragionevole dubbio.
I Giudici di merito, come già rilevato in relazione all’analisi del capo D), contestato a COGNOME, hanno ampiamente valutato l’attendibilità di COGNOME sia in termini generali sia in relazione agli specifici fatti narrati.
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e avvalorata dalla Corte, COGNOME si era messo in viaggio con COGNOME per recarsi a cambiare un assegno, com’era sua abitudine, date le difficoltà finanziarie nelle quali si imbatteva.
Nel luogo convenuto si era imbattuto in due individui che lo attendevano, uno dei quali era COGNOME. COGNOME, sceso dalla macchina, aveva consegnato la busta con l’assegno all’altro individuo. Ma i due avevano chiesto che si presentasse personalmente COGNOME. Quest’ultimo, mentre COGNOME era tornato in macchina, aveva dialogato, alla presenza di COGNOME, con il predetto individuo, che gli aveva intimato di non contrastare l’attività di COGNOME, perché costui gli apparteneva e dava da mangiare alle persone e alle famiglie, minacciando di collocare bombe presso gli esercizi che COGNOME controllava e aggiungendo che egli era stato in prigione ed apparteneva ai COGNOME.
A fronte di tale racconto, sono state difensivamente riproposte doglianze incentrate sui contrasti esistenti con COGNOME e sulle incertezze palesate da COGNOME in merito all’importo dell’assegno e alla provenienza dello stesso, posto che COGNOME aveva fatto riferimento ad assegno di tale COGNOME, il quale aveva negato la circostanza.
Inoltre, sono stati formulati rilievi in ordine all’individuazione del soggetto da parte di COGNOME e alla incidenza, sull’attendibilità del dichiarante, del rinvio a giudizio per calunnia e del procedimento avviato nei confronti di COGNOME per indebito accesso al sistema S.D.I..
Con valutazioni immuni da vizi e non manifestamente illogiche i Giudici di merito hanno debitamente osservato che le deduzioni erano riferite a profili irrilevanti e marginali, inidonei a vulnerare l’attendibilità del dichiarante con riguardo al nucleo essenziale della deposizione, avente ad oggetto un episodio specificamente definito e suffragato anche dalla deposizione di COGNOME, che non aveva indugiato ad esprimere giudizi negativi anche sul conto di COGNOME, a dimostrazione dell’assenza di pregiudizi alla base della sua deposizione.
Né possono nutrirsi dubbi sull’ individuazione dei protagonisti, giacché il teste COGNOME, come rilevato dai Giudici di merito, ha riconosciuto in udienza NOME COGNOME come il soggetto che aveva parlato con COGNOME, non rilevando per contro che COGNOME, risalito in macchina, non avesse direttamente ascoltato le parole pronunciate da COGNOME e di seguito avesse colto il nervosismo di COGNOME, che non aveva potuto ottenere il cambio dell’assegno, su cui contava per pagare le divise delle guardie operanti per la sua agenzia.
In conseguenza di ciò il giudizio sull’attendibilità dei dic:hiaranti implica la legittima attribuzione di valenza probatoria alle loro dichiarazioni, il cui significato è stato ricostruito in modo coerente e logico, anche alla luce del contesto nel quale
l’episodio veniva ad inserirsi, connotato dal conflittuale rapporto tra COGNOME e COGNOME.
Né sono stati specificamente prospettati elementi idonei a vulnerare la concludenza della motivazione, risultando del tutto aspecifico il quarto motivo del ricorso di COGNOME nel quale si prospetta assertivamente il mancato superamento del ragionevole dubbio.
14. E’ infondato il terzo motivo del ricorso di COGNOME, riguardante la responsabilità concorsuale di quest’ultimo.
Risulta invero del tutto irrilevante che in occasione dell’incontro il ricorrente non avesse parlato. E’ stato invece valorizzato il fatto che in quello specifico contesto, riguardante, a rigore, il mero cambio di un assegno, fosse non casualmente comparso anche COGNOME, accanto a COGNOME, e che il ricorrente, gongolando, come segnalato dal Tribunale, avesse assistito all’intero colloquio, durante il quale veniva minacciato un suo diretto concorrente, al fine di farlo desistere dal continuare ad operare.
Tutt’altro che illogica risulta dunque la conclusione che anche COGNOME, attraverso la sua presenza, univocamente significativa, avesse concorso, fornendo un contributo efficiente, nei reati commessi nel suo primario interesse, ciò che si pone in linea con il consolidato orientamento secondo cui «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa» (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 257979).
E’ altresì infondato il secondo motivo del ricorso di COGNOME, riguardante la configurabilità dei reati di cui ai capi a) e b).
Posto che la vicenda è stata ricostruita sulla base dei dati orobatori di cui si è già dato conto e che dunque deve aversi riguardo al colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME alla presenza di COGNOME, nonché al contesto nel quale si inseriva l’operatività delle due agenzie di vigilanza privata, in concorrenza tra loro, risulta immune da vizi il giudizio della Corte, che ha avallato quello del Tribunale, in ordine alla configurabilità e al concorso dei due reati di tentata estorsione ex artt. 56, 629 cod. pen. e di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-bis cod. pen.
Deve sul punto richiamarsi l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735), che hanno
sottolineato come il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., inserito tra quelli cont l’economia pubblica, l’industria e il commercio, vada interpretato alla luce di un sistema nazionale ed europeo fondato sulla libertà di concorrenza a salvaguardia della libertà di determinazione di chi svolge un’attività economica, sistema che tuttavia non tollera atti che si pongano al di fuori della correttezza professionale e siano connotati da idoneità offensiva. In tale prospettiva la fattispecie implica una condotta, che può risolversi in un unico atto o in una serie coordinata di atti e che si correla allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, assumendo rilievo non tanto sotto il profilo teleologico, ma sotto il profilo della qualificazione in sens concorrenziale: occorre dunque individuare un rapporto di tale genere, nel quale l’atto illecito deve essere ulteriormente connotato dalla violenza o dalla minaccia, in modo che l’atto risulti idoneo a contrastare o ostacolare la libertà di determinazione dell’impresa concorrente, potendo assumere rilievo comportamenti competitivi sia in forma attiva sia impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza, che possano essere realizzati in forme minacciose o violente, così da consentire l’acquisizione di posizioni di vantaggio o di predominio, che prescindano dal puro merito imprenditoriale.
Le Sezioni Unite hanno rilevato inoltre che gli elementi costitutivi del reato impediscono di ritenere che la condotta possa dirsi assorbita nel più grave delitto di estorsione, che dunque può concorrere, incidendo nel secondo caso la condotta sul patrimonio del soggetto passivo con la previsione dell’elemento di fattispecie costituito dall’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi di per sé in una manipolazione dei meccanismi di funzionamento del mercato e dell’attività economica concorrente.
Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che correttamente i Giudici di merito abbiano ritenuto che nel caso di specie siano configurabili entrambi i reati contestati.
E’ in primo luogo incontestabile la configurabilità di una cogente minaccia, avendo COGNOME, alla presenza di COGNOME, concretamente e attivamente interessato, sollecitato COGNOME ad astenersi dall’arrecare disturbo all’attività concorrenziale di COGNOME, prospettando la collocazione di ordigni esplosivi presso gli esercizi che avevano rapporti con l’agenzia di COGNOME: del tutto infondata risulta sul punto la deduzione difensiva secondo cui, essendo evocato un danno nei confronti di terzi, non avrebbe potuto configurarsi una minaccia in danno di COGNOME, giacché non si trattava di terzi estranei all’operatività della persona offesa, ma di soggetti legati a COGNOME, che a tutela degli stessi curava la vigilanza, cosicché il male evocato si sarebbe tradotto in un pregiudizio per COGNOME, esposto al rischio di perdere la propria clientela e di non poter svolgere utilmente la propria attività.
Nel contempo è indiscutibile che tale minaccia fosse da inquadrare nello specifico contesto concorrenziale delle due agenzie di vigilanza e che la minaccia fosse volta a condizionare la libertà di impresa di COGNOME, essendo destinata a costringere quest’ultimo ad astenersi dal proseguire la propria attività a scapito di COGNOME, in tale quadro dovendo inserirsi anche gli ulteriori profili segnalati dalla Corte e peraltro posti in evidenza anche dal Tribunale, in ordine alle minacce rivolte da COGNOME alle guardie operanti per COGNOME e ai contatti avuti da COGNOME con clienti di COGNOME, cui intimava di non rinnovare i contratti con il predetto.
Inoltre, deve ritenersi che quel tipo di minaccia fosse orientata ad assicurare al soggetto beneficiario, cioè COGNOME, un ingiusto profitto, derivante dall’ampliamento della sfera di operatività e dai maggiori guadagni, in danno di COGNOME, costretto a subire il pregiudizio riveniente dalla cessazione dell’attività e dall’abbandono della clientela.
Posto che COGNOME aveva nondimeno continuato a svolgere la propria attività, prima di riconsegnare la licenza solo nel corso del 2011, deve ritenersi che la condotta descritta si fosse risolta in illecita attività concorrenziale connotata da minaccia e incidente sulla altrui libertà di impresa e che al tempo stesso la stessa fosse idonea e inequivocannente volta ad assicurare un ingiusto profitto con altrui danno, evento peraltro non verificatosi per la resistenza ostinatamente frapposta da COGNOME.
Di qui la configurabilità sia del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. sia d delitto di tentata estorsione.
Deve solo aggiungersi che le valutazioni della Corte in ordine ai contatti di COGNOME con le guardie operanti per COGNOME e con i titolari degli esercizi per i quali COGNOME svolgeva attività di vigilanza hanno in concreto assunto rilievo esplicativo non essenziale, rispetto ad una condotta che, come correttamente segnalato dal Tribunale, era di per sé idonea, alla luce di quanto avvenuto in occasione dell’incontro con COGNOME, ad integrare i due reati contestati, fermo restando che, contrariamente a quanto difensivamente prospettato, i Giudici di merito, in particolare il Tribunale, hanno dato conto degli elementi probatori a tal fine valorizzati, facendo riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, che ha in particolare indicato almeno taluni degli esercizi contattati da COGNOME.
16. Sono manifestamente infondati il quinto motivo del ricorso di COGNOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME, riguardanti l’aggravante del metodo mafioso.
Secondo la ricostruzione condivisa dalla Corte territoriale, nel corso dell’incontro con COGNOME, avvenuto in presenza di COGNOME, COGNOME, nel formulare la minaccia di cui si è già detto, ebbe a sottolineare che COGNOME portava il pane alle loro famiglie e aggiunse che egli era stato in prigione ed apparteneva ai COGNOME.
In tal modo la minaccia veniva ad essere accompagnata e rafforzata dall’evocazione di un clan di ‘RAGIONE_SOCIALE, noto in quella zona, e dunque dalla condizione di assoggettamento derivante dal pericolo di trovarsi a fronteggiare la forza di un sodalizio criminale di quel livello.
Si tratta di situazione riconducibile all’utilizzo del metodo mafioso, che vale ad integrare l’aggravante oggi prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. in conformità con il consolidato orientamento secondo cui «ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).
A fronte di ciò le deduzioni difensive risultano generiche ed assertive, oltre che del tutto inconsistenti, in quanto incentrate su profili inconferenti, come la riferibilità della minaccia ai titolari degli esercizi, cioè a soggetti diversi da COGNOME o il fatto che COGNOME non avesse confermato il colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME, ciò che avrebbe dovuto ricondursi al fatto che egli si trovava in macchina dopo l’esordio di quel colloquio.
17. E’ infine inammissibile il quarto motivo del ricorso di COGNOME.
Contrariamente ai generici assunti difensivi, la Corte ha in realtà dato conto delle ragioni in forza delle quali ha negato le attenuanti generiche e determinato la pena, dando conto della gravità del fatto e dei precedenti del ricorrente.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME devono essere inoltre condannati a rifondere, in solido tra loro, le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile NOME COGNOME, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686., oltre accessori di legge.
Così deciso il 03/04/2023