Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3371 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PAOLA il 08/10/1954
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato COGNOME che si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14/09/2023, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, che ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 48 e 483 co pen., per aver indotto in errore NOME, spedizioniere incaricato dalla ditta di tras RAGIONE_SOCIALE, materiale sottoscrittore della “dichiarazione degli elementi relativi al val in dogana”, inducendolo a dichiarare falsamente innanzi a funzionario dell’ufficio d importazione della dogana di Genova che il valore del nnotociclo Honda Goldwing 1800, proveniente dagli USA e destinato al Maffei, fosse pari a euro 10.000, sebbene successivamente si sia accertato che il reale prezzo di acquisto fosse pari a dollari 19.000,00 circa (capo 1 per il reato di cui agli artt. 292, 293, 295 lett. c), d.P.R.43/1973, per aver tentato di sott suddetto veicolo al pagamento dei diritti di confine, per un importo pari ad euro 2.004,59 (capo 2)
2.L’imputato ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso articolato in più punti con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazio della responsabilità.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia che autore materiale è l’RAGIONE_SOCIALE, sog incaricato dalla ditta di trasporto, il quale ha materialmente provveduto all’inserime telematico della dichiarazione del valore del bene e indicato il prezzo di vendita del veicolo, a dollari 10.000, inferiore al reale prezzo pari a dollari 19.000,00 circa.
Il giudice a quo ha affermato che i rapporti negoziali relativi all’attività di importazione e sdoganamento siano intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE, già prima dell’arri del veicolo al porto di Genova, in modo informale e verbale, e che solo successivamente sia stato formalmente conferito l’incarico il 04/10/2018, in data successiva alla realizzazione d reati in contestazione (23/08/2018).
Tuttavia, si evidenzia, non vi è alcuna prova che il COGNOME abbia avuto un contatto con l’Astaldi né prova che il COGNOME abbia conferito alcun mandato alla RAGIONE_SOCIALE a dichiarare un prezzo di acquisto del veicolo falso ed inferiore a quello risultante dall’atto di vendita.
Lamenta il ricorrente che i giudici a quibus non hanno evidenziato in che cosa sia materialmente consistita la condotta artificiosa posta in essere dal COGNOME volta a indurre in err l’autore immediato del delitto, né si indica in alcun modo nella sentenza impugnata materialmente chi abbia formato un contratto di vendita (Bill of sale) falso nella indicazione del prezzo di acquisto, sebbene il ricorrente abbia specificatamente dedotto al giudice territoria con i motivi di gravame la questione della mancata individuazione dell’elemento oggettivo qualificante l’induzione in errore. Non si è quindi mai individuata sotto il profilo fattuale tipo di condotta induttiva o fraudolenta sia contestata al COGNOME. Né il COGNOME, che agiva per c della ditta RAGIONE_SOCIALE, nè l’RAGIONE_SOCIALE, il quale si è occupato dell’espletamento del operazioni di sdoganamento, hanno mai dichiarato di aver ricevuto istruzioni da parte del COGNOME
in ordine alla presentazione di una dichiarazione di valore del bene inferiore rispetto a que reale, né affermato di aver ricevuto un falso Bill of sale, considerato, peraltro, che il documento di acquisto originale ha sempre viaggiato unitamente al veicolo ed è stato sempre nella materiale disponibilità della ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME
Illogico è altresì l’asserto secondo cui la falsificazione GLYPH doganale posta in essere materialmente dall’ Astaldi non poteva essere frutto della unilaterale iniziativa dell’As medesimo, in quanto diretta a favorire esclusivamente il ricorrente, beneficiario finale del merce oggetto di importazione e soggetto obbligato al pagamento delle imposte.
Ne consegue che non si configura la figura dell’autorìa mediata in ordine al falso ideologico commesso dall’COGNOME e che la falsa attestazione nella dichiarazione doganale non può essere attribuita all’imputato né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, insufficiente, in assenza di altri elementi probatori, il solo criterio dell’interesse a attestazione enunciato dalla Corte territoriale.
2.2.Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l’omessa qualificazione dei fatti ai sensi de 303 d.P.R. 43/1973, norma che punisce con la sanzione amministrativa la condotta del dichiarante qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle destinate alla importazione definitiva non corrispondano all’accertamento e che prevede determinate soglie di punibilità; si lamenta altresì la mancata applicazione della causa di no punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., facendo richiamo alla carenza dell’elemento soggett del reato contestato, all’ammontare non significativo dell’imposta doganale di cui si è lamentat l’omesso pagamento, all’assenza di prova di elementi di coartazione o di induzione in errore dell’autore materiale della falsa dichiarazione e nel confézionamento del documentò falso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità del COGNOME solo supponendo che siano intercorsi accordi verbali tra il COGNOME e l’autore mediato della falsa dichiarazi incaricato per l’espletamento delle attività di sdoganamento del veicolo, in ordine al prezzo acquisto del veicolo e ritenendo inoltre inverosimile che l’imputato fosse ignaro del fal materialmente commesso dal soggetto incaricato, in quanto egli, oltre ad essere l’unico beneficiario della condotta illecita, non aveva manifestato alcuno stupore alla mail provenient dalla società RAGIONE_SOCIALE del 01/10/2018 che riferiva le contestazioni della Dogana sul valore dichiarato, ma anzi, lungi dal meravigliarsi, in data 04/10/2018, aveva inviato una dichiarazion a sua difesa indirizzata agli uffici della Dogana di Genova, con la quale affermava che il valo del bene era pari ad euro 10.000, cui aveva aggiunto solo le spese di trasporto. In particolare nell’apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è cenno alla tematica relativa all
condotta di induzione in errore contestata al ricorrente, benché al riguardo, fosse stato formulat un esplicito motivo di appello. Il giudice di merito si è infatti limitato ad affermare che la doganale, recante un importo non corrispondente al vero ed accompagnata da un documento di vendita falso nell’importo, sia stata materialmente redatta dall’RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME sogget delegato del COGNOME, il quale si sarebbe uniformato alle istruzioni e ad un preciso mandat conferito in tal senso dal delegante, ritenendo logicamente inverosimile che la redazione di un documento di vendita falso nel solo importo possa essere stata una iniziativa unilaterale di soggetto di cui si è avvalso la società che si è occupata della importazione del veicolo. Cos facendo, tuttavia, la sentenza impugnata, sul mero ipotetico presupposto, assimilabile ad una congettura (“gli incarichi in questione possono essere conferiti anche verbalmente”), del conferimento di un mandato con modalità verbali dall’imputato alla Pronned, ha trascurato il dato, questo sì oggettivo, di un mandato scritto risultante conferito il 04/10/2018, ovvero data successiva all’inserimento telematico in data 23/08/2018 e a quello della compilazione e della presentazione, in data 21/09/2018, da parte dello spedizioniere doganale COGNOME NOME, della bolletta doganale riportante il valore del bene, inferiore, a quello reale, di euro 10.847
In tal modo la Corte territoriale ha reso una motivazione in definitiva carente quanto propri alla specifica condotta contestata all’imputato, ovvero di “induzione” in errore di NOME alla falsa attestazione del valore del bene quale elemento necessariamente richiesto dall’art. 48 cod. pen., laddove ciò che rileva è l’inganno da porre in essere, con condotte commissive o omissive, nei confronti dell’autore immediato del reato.
Ciò tanto più considerando, con deduzione difensiva che non è stata presa in esame dalla sentenza impugnata neppure per confutarl a , che né COGNOME quale responsabile della ·RAGIONE_SOCIALE, né COGNOME avrebbero mai riferito di specifici comportamenti tenuti nei loro confro da COGNOME
Si osserva, inoltre, quanto alle giustificazioni fornite dal COGNOME con mail datata 04/10/201 valutata negativamente dalla sentenza impugnata, che il COGNOME parrebbe essersi limitato a indicare l’ammontare dei pagamenti effettuati per l’acquisto e delle spese sostenute per il trasporto e a richiamare un’assicurazione del veicolo, stipulata per il valore di 10.000 dolla rappresentando di non essere in possesso del contratto di acquisto da cui risultava il reale prezzo di acquisto, risultato materialmente nella disponibilità del trasportatore, unitamente al veic
· In ordine a tale rilievo, il giudice a quo non ha spiegato le ragioni per le quali tale errore non sia stato autonomamente commesso dall’Astaldi, attesa anche l’esistenza del contratto di assicurazione del veicolo per euro 10.000,00, che ben avrebbe potuto essere equivocata.
Nemmeno nella sentenza di primo grado la questione dedotta con i motivi di appello è stata minimamente affrontata, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo allorquando quest’ultima venga completamente omessa ma anche qualora l’apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve verter giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto.
Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di rico
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso all’udienza del 10/09/2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presid , nte