Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39818 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME – che eccepisce il vizio motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, sul presupposto che il ricorrent avrebbe agito colposamente nel dichiarare l’assenza di condanne penali sull’errata convinzione che il delitto di bancarotta fraudolenta, per cui era intervenuto l’indulto, rilevasse ai fini del possesso dei requisiti morali richiesti dal d.lgs. 59 del 2010 svolgimento dell’attività commerciale – è inammissibile perché fattuale e generico, non confrontandosi con la motivazione, la quale ha correttamente evidenziato che l’indulto non solo non è equiparabile alla riabilitazione, ma non si estende alla pena accessoria dell’interdizione all’esercizio di un’attività commerciale, che era stata irrogat confronti dell’imputato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile perché, anche in tal caso, non si confronta con la motivazione, che non ha riscontrato elementi positi per giustificare una mitigazione della pena, né questi sono stati forniti dalla difesa;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.