Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40283 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 22/11/2022 dalla Corte di appello di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze, in funzione d Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse diAVV_NOTAIO avverso il diniego del 15 settembre 2022, emesso dalla medesima Corte territoriale in ordine all’istanza di applicazione dell’indulto ai sensi dell legge n. 241 del 2006, in relazione alla pena di anni tre di reclusione, riportata dal condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
1.1.11 Giudice dell’esecuzione ha respinto l’opposizione rilevando che, seppure le condotte poste in essere dall’imputato si siano esaurite in data 13 ottobre 2005, la sentenza dichiarativa di fallimento è successiva all’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e che a tale momento deve farsi riferimento,
quanto alla sussistenza del reato addebitato, per il quale il condannato ha riportato la pena in ordine alla quale invoca l’applicazione dell’indulto.
1.2. All’uopo si richiama giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento (elemento costitutivo improprio o condizione obiettiva di punibilità) e al momento in cui deve considerarsi integrata la condotta di reato, ai fini della consumazione della bancarotta patrimoniale e dell’operatività di amnistia e indulto.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando con un unico motivo, erronea applicazione di legge penale.
2.1.Si deduce che, a prescindere dalla questione della natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento, ai fini dell’applicazione dell’indulto deve farsi riferimento alla condotta, ponendosi, al contrario, a carico dell’interessato l’eventuale ritardo degli uffici giudiziari nel completare l’iter necessario alla declaratoria di fallimento.
Si assume, poi, che non vi è una nozione unitaria del tempus commissi delicti quanto al reato di bancarotta, né tale nozione unitaria può trarsi dalla previsione di cui all’art. 158, comma secondo, cod. pen. che individua soltanto il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione; anzi la previsione di cui al primo comma del medesimo articolo, che indica la decorrenza della prescrizione dalla consumazione del reato renderebbe superfluo il successivo secondo comma della medesima norma, ove si aderisse alla prospettazione della Corte territoriale.
La legge n. 241 del 2006 poi, a parere del ricorrente, non richiede che alla data del 2 maggio 2006 il reato debba essersi consumato, ma si parla di commissione entro tale data del fatto.
Nella specie, peraltro, si osserva che la condotta è già offensiva prima del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità, la quale opera come mero sugello necessario perché lo stato eserciti il suo ius puniendi, tanto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto.
Lo stesso discorso, a parere del ricorrente, può svolgersi anche se si attribuisce alla sentenza dichiarativa di fallimento natura di elemento essenziale improprio perché si tratta di evenienza sulla quale l’imputato non avrebbe, secondo la difesa, alcun dominio e che è ancorato alle vicende economiche dell’impresa.
Si deve, infatti, a parere del ricorrente, sempre distinguere tra momento commissivo e momento consumativo della condotta, limitandosi la sentenza
dichiarativa di fallimento ad aggiungere una qualificazione alla condotta già in sé lesiva.
In definitiva, si finirebbe per applicare il provvedimento di clemenza quale spinta criminogena.
Si ravvisa, da ultimo, disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, perché si farebbe dipendere l’applicabilità del provvedimento di clemenza dalla durata del procedimento che conduce alla dichiarazione di fallimento.
Nella specie, in sostanza, a fronte di condotte commesse tra il 5 settembre ed il 13 ottobre 2005, prima del 2 maggio 2006, sarebbe del tutto indifferente il dato che il fallimento sia stato dichiarato in data 17 maggio 2011.
2.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso facendo pervenire memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. L 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ultimo prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
La requisitoria richiama il precedente di legittimità, Sez. 1, n. 2063 del 2022, secondo il quale può rilevarsi come … le implicazioni della ricostruzione della sentenza di fallimento nella fattispecie di bancarotta in termini di condizione obiettiva di punibilità ai sensi dell’art. 44 cod. pen. non impedisce di ritenere che ai fini dell’indulto essa mantiene la sua rilevanza essenziale … il concetto di consumazione del reato di cui all’art. 8 cod. proc. pen., in assenza di vincolanti e diverse prescrizioni normative, deve appunto essere ricostruito nei termini di completa realizzazione della fattispecie incriminatrice (e si è sopra visto, come anche per Corte cost. n. 247 del 1989, la condizione obiettiva di punibilità rientri nella fattispecie). La conclusione, oltre a garantire una piena equiparazione delle soluzioni in tema di tempus e di locus commissi delicti, la cui diversificazione non avrebbe senso alcuno, è coerente con le finalità delle norme che assumono la consumazione del reato a presupposto della loro applicabilità, giacché la condizione di punibilità, pur estranea, nella accezione che qui assume rilievo, all’offesa, comunque rappresenta il dato che giustifica l’intervento sanzionatorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, connette i benefici dell’amnistia e dell’indulto nonché il dies a quo della prescrizione al momento della emissione della sentenza dichiarativa di fallimento (tra le altre, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114).
Anche in tema di individuazione del termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare si è affermato che questo decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (in motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità).
Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche in caso di bancarotta prefallimentare, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento (e non dal momento delle singole condotte poste in essere in precedenza, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263244; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 247299).
Tanto in quanto si reputa la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale, che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004, COGNOME, Rv. 231167).
1.1.Tale impostazione ermeneutica, peraltro, ha precisato che, quand’anche si volesse assegnare alla dichiarazione di fallimento la natura di condizione obiettiva di punibilità, non per questo, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, si potrebbe prescindere dalla sentenza di fallimento.
In questo senso si è espressa questa Corte (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269389), allorché, dando seguito alla posizione incidentalmente assunta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22474 del 31/03/2016, ricorrente COGNOME, in ordine alla qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, ha stabilito che, conformemente al dettato dell’art. 158, comma secondo, cod. pen. – a mente del quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata – il dies a quo per calcolare il decorso della prescrizione viene a coincidere con la dichiarazione di fallimento.
Tale affermazione, ad avviso dell’orientamento interpretativo che se ne fa latore, è coerente con la concezione secondo la quale la condizione di obiettiva punibilità, pur se estranea all’offesa, rappresenta, comunque, il dato che giustifica l’intervento sanzionatorio dello Stato, soltanto all’avverarsi di essa realizzandosi l’opportunità della punizione.
1.2.A tale impostazione interpretativa si aggiungono pronunce anche recenti che, espressamente in tema di amnistia e di indulto, si sono attestate nel senso di ancorare il momento consumativo del reato alla data della dichiarazione di fallimento, impostazione che assume anche l’indirizzo che degrada la dichiarazione di fallimento a condizione obiettiva di punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 secondo la quale, in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, coincidendo detta data con la consumazione dei reati di bancarotta, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato; Sez. 5, n. 13910 del 8/02/2017, COGNOME, Rv. cit. secondo la quale, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento, ove la Corte ha precisato, altresì, che la natura di condizione obiettiva di punibilità comporta l’insindacabilità della sentenza di fallimento, anche sotto il profilo delle eventuali modifiche migliorative della disciplina del fallimento ai sensi dell’art. 2 cod. pen.; Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248 che ha affermato che il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l’avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento e il luogo del commesso delitto, funzionale alla determinazione della competenza territoriale, nel luogo in cui tale pronuncia è avvenuta (v. motivazione a pag. 26). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il recente precedente di questa sezione Prima penale, citato dal Sostituto Procuratore generale, afferma che se pure è vero che, dal punto di vista dell’offesa, la massima gravità concreta del fatto si è raggiunta, in termini di disvalore, in epoca anteriore alla realizzazione della condizione, è però anche vero che, secondo quanto lo stesso legislatore mostra di ritenere, in presenza di una condizione di punibilità, occorre attribuire rilievo anche al momento in cui si realizza l’opportunità della punizione. E ciò anche per l’esigenza di uno snello ed efficace funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto la soluzione attribuisce l’accertamento delle condizioni che rendono opportuna l’applicazione della sanzione – e quindi il processo – al giudice del luogo in cui tali condizioni si sono verificate. Quanto poi ai profili dell’amnistia e dell’indulto (art. 79, comma
terzo, Cost., che si sovrappone agli artt. 151, comma terzo e 174, comma terzo, cod. pen.), l’unitaria considerazione degli istituti e il fatto che anche l’amnistia, che pure costituisce causa di estinzione del reato, ha riguardo non all’aspetto offensivo di quest’ultimo, ma alla sua punibilità, giustificano la conclusione in base alla quale assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità (Sez. 1, n. 2063 del 26/11/2021, dep. 2022, Delle Chiaie, non massimata).
2.Alla stregua di detti principi interpretativi, cui il Collegio intende dare continuità condividendoli, immune da censure di ogni tipo appare la pronuncia impugnata e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente